MASE – CREDITO D’IMPOSTA ECO IMBALLAGGI
Istanze relative alle spese sostenute nel 2023 dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con Decreto 2 aprile 2024, ha approvato “Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta nonché requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell’Unione europea e nazionale”.
Beneficiari
L’agevolazione di cui al decreto è rivolta a tutte le imprese che, alla data di presentazione dell’istanza:
- sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il registro delle imprese;
- svolgono un’attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.
Iniziative ammissibili
Sono ammissibili all’agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all’acquisto di:
- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
- gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
- gli imballaggi in legno non impregnati;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.
I prodotti e gli imballaggi di devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dall’allegato 1 al decreto.
Contributi
Le risorse destinate alla concessione del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 686, della legge di bilancio 2023, sono pari a euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Per ciascuno degli stanziamenti annuali, il Ministero, con apposita comunicazione sulla sezione news del sito istituzionale, dispone l’apertura di due distinti sportelli:
- il primo da attivare nell’annualità 2024 e avente ad oggetto le spese sostenute nel corso dell’anno 2023;
- il secondo da attivare nell’annualità 2025 e avente ad oggetto le spese sostenute nel corso dell’anno 2024.
L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del trentasei per cento delle spese ammissibili, ed è fruita sotto forma di credito d’imposta ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’agevolazione massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell’ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, non può, comunque, eccedere l’importo annuale di 20.000,00 euro.
Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria dell’intervento, per la singola annualità, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.
L’agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Procedure e termini
Lo sportello per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel 2023 sarà attivo dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024.
Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2023 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link: https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.
Come previsto dal decreto, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.
FI 48 – 03.10.2024
Rif.
Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it