RIFIUTI-Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri)
Il Decreto RENTRi nr. 59 del 04/04/2023 entrerà in vigore dal 15 giugno 2023
Il Decreto RENTRi nr. 59 del 04/04/2023 è stato pubblicato in Gazzetta il 31 maggio 2023 e pertanto entrerà in vigore dal 15 giugno 2023.
Si tratta del tanto atteso provvedimento recante la “disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”
In sostanza, il RENTRi introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Tale decreto si compone di 24 articoli e di tre allegati, questi ultimi contenenti i nuovi modelli di:
- Registro cronologico di carico e scarico;
- Formulario di identificazione del rifiuto;
Il decreto definisce anche le modalità di iscrizione al RENTRi, sia per i soggetti obbligati sia per chi intenda aderirvi volontariamente.
Chi sono i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI?
- Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- I produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, ossia:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- I Consorzi ed i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali che occupano più di 10 dipendenti;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali che occupano più di 10 dipendenti;
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalle depurazione della acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimenti di fumi, delle fosse settiche e delle reti fognarie.
Da quando decorre l’obbligo di iscrizione al RENTRI?
Soggetti | Da | |
Per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, | 15/12/2024 | 18 mesi dall’entrata in vigore |
Per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti; | 15/06/2025 | 24 mesi dall’entrata in vigore |
Per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1. | 15/12/2025 | 30 mesi dall’entrata in vigore |
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (quindi entro metà dicembre 2023) verranno definite le modalità operative tramite uno o più decreti direttoriali.
In attesa di tali decreti, continuano ad applicarsi i modelli attualmente in vigore (modello del registro di carico e scarico secondo il DM 148/98 e modello del formulario di accompagnamento dei rifiuti secondo il DM 145/98).
Per maggiori informazioni è possibile consultare direttamente il sito del R.E.N.T.Ri
A tal proposito, si segnala un percorso formativo sulle principali tematiche ambientali organizzata da Confindustria Toscana Sud insieme alle sue agenzie formative Ambientedì 2023