MODIFICAZIONI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE

( Fisco e Diritto d’Impresa )

MODIFICAZIONI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE

Dal 1° luglio 2020 l’utilizzo del contante non potrà superare 1.999,99 euro.

A partire dal prossimo 1° luglio, il limite all’utilizzo del denaro contante si abbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro. Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dal 1° gennaio 2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro. I passaggi sono previsti dall’art. 49 comma 3-bis del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito (c.d. DL “fiscale”).

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai ricordati limiti riguarda, ex art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. v) del DLgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).
Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del DLgs. 231/2007).
Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sarà pari a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro (art. 63 comma 1-ter del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. b) del DL 124/2019 convertito). Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del DLgs. 231/2007).

L’art. 65 comma 9 del DLgs. 231/2007 rende applicabile alla violazione relativa al limite all’utilizzo del denaro contante l’oblazione di cui all’art. 16 della L. 689/1981 (facoltà non esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede).

Peraltro, ai sensi dell’art. 68 del DLgs. 231/2007, prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti. Innanzitutto, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti non potranno essere incassate, in contanti, in un’unica soluzione. Si ricorda, peraltro, come la FAQ Dipartimento del Tesoro 3 ottobre 2017 n. 12 abbia precisato che, a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo sia superiore al limite, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

I professionisti, inoltre, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007. La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell’infrazione è un’operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 51 comma 3 del DLgs. 231/2007). Ad ogni modo, a fronte dell’abbassamento della sanzione minima edittale per chi, dal 1° luglio 2020, commetterà l’illecito in questione, nessuna riduzione è prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l’infrazione. Per essi, infatti, la sanzione minima rimane di 3.000 euro (art. 63 comma 5 del DLgs. 231/2007).

 

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it