DIFFERIMENTO «A CATENA» DEL PAGAMENTO DI RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI

( Fisco e Diritto d’Impresa )

DIFFERIMENTO «A CATENA» DEL PAGAMENTO DI RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI

Il versamento può essere effettuato nel mese successivo se l’importo non supera 100 euro

Il DLgs. 1/2024 (c.d. “Adempimenti”) ha introdotto una novità in relazione al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73.

In particolare, ai sensi dell’art. 9 commi 4 e 5 del DLgs. 1/2024, a decorrere dai compensi corrisposti dal mese di gennaio 2024, le cui ritenute operate sono da versare entro il 16 febbraio 2024, se l’importo dovuto non supera il limite di 100 euro, “il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”.

A una prima lettura, si potrebbe pensare che la norma preveda il solo differimento di un mese dei versamenti delle suddette ritenute qualora nel mese precedente non venga superato il limite di 100 euro, con l’obbligo di versare quanto dovuto entro il termine relativo al mese successivo, a esclusione di quelle operate nel mese di novembre da versare comunque entro il 16 dicembre.

Secondo questa interpretazione, nel caso in cui, ad esempio, l’importo delle ritenute operate nel mese di febbraio 2024 sia pari a 80 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese di marzo 2024, quindi entro il 16 aprile 2024, senza possibilità di ulteriori differimenti, anche nell’ipotesi in cui non venga superato tale limite pure nel mese di marzo 2024 (il cui importo da versare deve essere sommato a quello di febbraio 2024 che è stato differito).

La norma in esame sembrerebbe infatti diversa rispetto a quella relativa al versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, la quale prevede un differimento di versamento simile. Ai sensi del citato art. 25-ter del DPR 600/73, infatti, è stabilito che:

– il versamento delle ritenute operate è effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare raggiunga l’importo di 500 euro;

– il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, anche qualora non sia stato raggiunto l’importo di 500 euro;

– il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del successivo mese di gennaio.

Non parlando espressamente di versamento “entro il mese successivo”, ma in via generale di versamento delle ritenute quando l’ammontare raggiunga l’importo di 500 euro, pare chiaro che in questo caso sia possibile un differimento “a catena”, con due scadenze all’anno per effettuare il versamento anche qualora non venga raggiunto il predetto limite.

In relazione alle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, è infatti possibile posticipare il differimento ogni mese nel caso in cui non venga superato il limite di 500 euro, versando comunque l’importo dovuto:

– entro il 16 giugno, in relazione alle ritenute operate da dicembre a maggio;

– entro il 16 dicembre, in relazione alle ritenute operate da giugno a novembre.

Dal momento che la ratio della norma introdotta dall’art. 9 commi 4 e 5 del DLgs. 1/2024 è di cumulare e rinviare i versamenti delle ritenute di importo poco significativo al fine di ridurre la frequenza dei pagamenti e quindi di semplificare gli adempimenti dei sostituti d’imposta, si ritiene che anche nel caso delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, sia previsto il suddetto versamento “a catena”, ossia la possibilità di prorogare i versamenti di mese in mese, nel caso in cui l’importo totale, comprensivo di differimenti precedenti, non superi 100 euro.

Tale interpretazione è peraltro rafforzata dal fatto che la norma preveda una scadenza per tali differimenti, stabilendo che il versamento debba essere comunque effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno.

Si specifica che, sia in relazione alle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, sia in merito a quelle di cui all’art. 25-ter, il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre deve comunque essere effettuato entro il 16 gennaio successivo, senza possibilità di differimento.

Il versamento può comunque essere mensile

Dovrebbe comunque essere applicabile anche ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 7 aprile 2017 n. 8 (§ 2.3) in relazione alle ritenute sui corrispettivi dovuti all’appaltatore, di cui all’art. 25-ter, nella quale è stato specificato che i condomini possono effettuare il versamento delle ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate, anche se di importo inferiore a 500 euro, senza incorrere in alcuna sanzione, dal momento che tale modus operandi non arreca alcun pregiudizio all’Erario (in quanto si tratta di un versamento “anticipato”) e la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute.

Rif: Paolo Marraghini – Tel. 0575399428

E-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

Lavinia Linguanti – Tel. 057539941 – e-mail: l.linguanti@confindustriatoscanasud.it