PROVA AVVENUTA CESSIONE INTRACOMUNITARIA

( Fisco e Diritto d’Impresa )

PROVA AVVENUTA CESSIONE INTRACOMUNITARIA

Cessioni intracomunitarie franco-magazzino (ex work) – documentazione probatoria a fini fiscali

 

Si riporta di seguito una nota condivisa con il gruppo fiscale di Federorafi sulle prove documentali necessarie nella ipotesi di cessione intracomunitaria “franco magazzino/fabbrica”.

A partire dal 1° gennaio 2020, per effetto delle modifiche recate dal Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE al Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, sono state introdotte nuove disposizioni sulla disciplina delle prove documentali utili a dimostrare la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni destinati ad essere spediti o trasportati in uno Stato membro.

Come noto, le operazioni di cessioni di beni all’interno del territorio UE sono non imponibili IVA ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/1993.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di mantenere il beneficio della non imponibilità Iva, occorre che il cedente sia in grado di produrre la documentazione probatoria dell’effettiva cessione e spedizione intracomunitaria, come di seguito specificato.

Documentazione da conservare ed eventualmente produrre quando ci si avvale di un corriere/spedizioniere.

Con la stessa risposta si è chiarito che la documentazione da conservare ed eventualmente produrre in sede di controllo al fine di beneficiare della non imponibilità è costituita da:

  • fattura di vendita emessa ai sensi dell’articolo 41 del decreto-legge n. 331 del 1993;
  • CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, integrato (se manca la firma del cessionario sul CRM) dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione;
  • documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
  • dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;
  • elenchi riepilogativi Intrastat.

L’Agenzia ha ulteriormente chiarito la materia con la circolare n. 12/E del 12 maggio 2020 dove sono state riassunte e confermate le indicazioni emanate nel tempo dall’Agenzia delle Entrate. La circolare ha, altresì, ufficialmente chiarito che le indicazioni di prassi precedenti sono valide anche nel nuovo quadro normativo per dimostrare che i beni sono stati trasportati in altro Stato dell’Unione Europea.

Ancora, la circolare n. 12/E è esplicita nell’affermare che il sistema di presunzioni introdotto dal nuovo regolamento di esecuzione non è applicabile nei casi di trasporto curato direttamente dal cedente o dal cessionario.

In particolare, nel caso di trasporto a cura del cessionario risulterà necessario oltre alla firma sul documento di trasporto (DDT), che il cedente predisporrà, la dichiarazione da parte del cessionario dell’avvenuto trasferimento del bene in un Paese dell’Unione Europea diverso da quello di partenza.

Pertanto nel caso di trasporto a cura del cessionario o del cedente la documentazione da conservare ed eventualmente produrre in sede di controllo al fine di beneficiare della non imponibilità è costituita da:

  • fattura di vendita emessa ai sensi dell’articolo 41 del decreto-legge n. 331 del 1993;
  • documento di trasporto firmato dal cedente e dal cessionario per ricevuta;
  • documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
  • dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;
  • elenchi riepilogativi Intrastat.

 

 


Allegato

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it