FRINGE BENEFIT OLTRE 600: NON IMPONIBILE LA QUOTA SOTTO SOGLIA.

( Fisco e Diritto d’Impresa )

FRINGE BENEFIT OLTRE 600: NON IMPONIBILE LA QUOTA SOTTO SOGLIA.

In deroga al meccanismo ordinario, per il 2022 la soglia costituirebbe una franchigia di esenzione.

Limitatamente al 2022, l’art. 12 del DL 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”, i cui lavori per la conversione in legge sono in corso nelle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato) dispone che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.

Tale formulazione normativa differisce da quanto previsto in precedenza dall’art. 112 del DL 104/2020, in base al quale era stato elevato a 516,46 euro l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti escluso dal reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR.

In base a quest’ultima disposizione, se il valore dei beni e servizi supera la soglia fissata dal legislatore, lo stesso concorre a formare il reddito del dipendente in misura integrale.
Si pone dunque il problema di comprendere se alla nuova soglia si debba applicare tale regola ovvero se la formulazione normativa autorizzi ad una diversa ricostruzione, in base alla quale il superamento della soglia non fa venire meno l’esenzione.

La Relazione illustrativa sul punto sembra suggerire una soluzione restrittiva, in quanto afferma che “la disposizione stabilisce per l’anno 2022 l’incremento a euro 600 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale” e che “con la misura in esame si eleva, per la prima volta, la soglia di esenzione a 600 euro”.

Il dossier del Servizio studi del Senato pubblicato qualche giorno fa propone invece una ricostruzione che sembra privilegiare il dato letterale.
Secondo tale documento, la nuova norma si pone in deroga al regime di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR anche con riferimento alla specifica disposizione in base alla quale, in caso di superamento del limite, viene tassato l’intero valore assegnato al dipendente.

Il dossier ricorda che “un regime transitorio, valido per i periodi di imposta relativi al 2020 e al 2021, ha elevato per i lavoratori dipendenti il suddetto limite da 258,23 euro a 516,46 euro; in tale regime transitorio, in conformità a quello a regime suddetto e a differenza di quello di cui al presente articolo 12, il superamento del limite determina l’inclusione nel reddito imponibile anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e non si contemplano esenzioni per le somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche summenzionate”.

Sulla base di quanto esposto nel dossier, a differenza di quanto previsto dal regime “ordinario” di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR, il superamento del limite di 600 euro non determinerebbe quindi l’inclusione del reddito di lavoro dipendente imponibile anche della quota inferiore al limite stesso.
Pertanto, se il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel 2022 è pari a 700 euro, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente non sarà pari a 700 euro (come avverrebbe con l’art. 51 comma 3 del TUIR), ma soltanto l’eccedenza di 100 euro rispetto al suddetto limite.

Nell’attesa che tale orientamento venga recepito anche dall’Agenzia delle Entrate, può essere utile ricordare che un’altra caratteristica dell’agevolazione “in deroga” al regime ordinario è quella dell’esclusione, sempre nel citato limite di 600 euro, delle somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche.

In analogia con quanto previsto per gli abbonamenti al trasporto pubblico, la cui formulazione normativa viene ripresa nell’art. 12 del DL 115/2022, il datore di lavoro dovrebbe acquisire e conservare la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte (circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2018, § 3.3).

 

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it