ANTIRICICLAGGIO – INNALZATO A 3.000 EURO IL LIMITE PER L’USO DEL CONTANTE

( Fisco e Diritto d’Impresa )

ANTIRICICLAGGIO – INNALZATO A 3.000 EURO IL LIMITE PER L’USO DEL CONTANTE

La Finanziaria 2016 ha previsto l’aumento da 1.000 euro a 3.000 euro del limite per il trasferimento di denaro contante/libretti di deposito bancari o postali al portatore/titoli al portatore in euro o in valuta estera.

La Legge di Stabilità per il 2016 ha disposto l’aumento da € 1.000 a € 3.000 del limite previsto per il trasferimento di denaro contante/libretti di deposito bancari o postali al portatore/titoli al portatore in euro o in valuta estera (art. 1, comma 898).

A seguito della suddetta modifica pertanto, dall’1.1.2016, non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante d’importo pari o superiore a € 3.000. I trasferimenti che eccedono il suddetto limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento ed è applicabile anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.

Le situazioni “critiche” che richiedono, ai soggetti che operano nel campo fiscale – tributario ed in particolare che si occupano della tenuta di contabilità di terzi, di porre particolare attenzione possono essere individuate nelle seguenti fattispecie:

–    pagamenti di fatture (a tal fine va considerato il totale fattura – IVA compresa);

–    finanziamenti soci-società;

–    distribuzione utili ai soci.

SANZIONI: in base all’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 alle violazioni in esame è applicabile la sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito, ovvero dal 5% al 40% dell’importo trasferito, in caso di importi superiori a € 50.000, fermo restando in ogni caso, l’importo minimo pari a € 3.000.

La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto la somma in contante.

Si fa peraltro presente che in base all’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile-tributario, revisori, ecc.) devono comunicare, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) le infrazioni circa l’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.

E’ opportuno sottolineare che, come ribadito dal MEF nella Circolare 4.11.2011, “le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell’articolo 49”. Di conseguenza una banca che riscontra un prelevamento o versamento in contanti pari o superiore a € 3.000 non deve inviare la comunicazione al MEF. La comunicazione di cui al citato art. 51, “è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa”. Come disposto dall’art. 41, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 231/2007, rappresenta un elemento di sospetto, che può far scattare la segnalazione dell’operazione all’UIF: “il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”.

UTILIZZO DEGLI ASSEGNI: la Finanziaria 2016 non ha modificato le regole applicabili all’utilizzo degli assegni. Come previsto dal citato art. 49, le banche e le Poste devono rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari. I moduli in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, sono rilasciati soltanto a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla banca ovvero alle Poste, pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.

Si evidenzia che assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000.

Relativamente alla emissione e utilizzo degli assegni si applicano le stesse sanzioni come più sopra riportato.

Anche la disciplina dei libretti di deposito al portatore non è stata oggetto di modifiche da parte della Finanziaria 2016. Di conseguenza per i libretti di deposito bancari o postali al portatore il saldo non può essere, ai sensi del comma 12 del citato art. 49, pari o superiore a € 1.000 e in caso di trasferimento, ai sensi del comma 14 del citato art. 49, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni. Come sopra accennato, al verificarsi delle predette fattispecie, l’intermediario deve comunicare l’irregolarità non oltre 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della violazione.

DEROGA PER I TURISTI EXTRAUE: come noto l’art. 3, commi 1 e 2, DL n. 16/2012, ha previsto, l’aumento del limite dell’uso del contante a € 15.000 per gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi e ristoranti), per i quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e presso agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72, da parte di turisti con cittadinanza extraUE (non residenti in Italia).

Gli operatori in esame che intendono usufruire del maggior limite di € 15.000 per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti extraUE, devono:

  1. inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello “COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA DI DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE”, indicando, tra l’altro, il c/c utilizzato dal cedente/prestatore (è possibile indicare più c/c);
  2. acquisire dal cliente fotocopia del passaporto, nonché autocertificazione ex DPR n. 445/2000 attestante la cittadinanza e la residenza (il cliente non deve essere cittadino italiano/UE/di uno Stato SEE);
  3. versare quanto incassato sul proprio c/c nel primo giorno feriale successivo all’operazione consegnando alla banca/Posta copia della ricevuta di invio della predetta comunicazione.

La deroga non interessa le operazioni di importo pari o superiore a € 15.000 per le quali permane il divieto del trasferimento del denaro in contante.

Relativamente alle operazioni in esame di importo unitario pari o superiore a € 3.000 e fino a 14.999,99 in base al comma 2-bis del citato art. 3 in capo ai predetti operatori sussiste l’obbligo di effettuare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente, da inviare entro il 10.4 dell’anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, ovvero entro il 20.4 dell’anno successivo per gli altri soggetti.

Per individuare il termine di presentazione va fatto riferimento alla periodicità di liquidazione IVA dell’anno di invio della comunicazione.

Come disposto espressamente dall’ultimo periodo del comma 1 del citato art. 49, inserito ad opera della Finanziaria 2016, per il servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “Money transfer”) il limite rimane pari a € 1.000.

Va infine evidenziato infine che i commi 902 e 903, Finanziaria 2016, hanno abrogato le seguenti disposizioni:

–    art. 12, comma 1.1., DL n. 201/2011 che prevedeva l’obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità diverse dal contante e che assicurino la relativa tracciabilità;

–    art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014 che prevedeva l’obbligo da parte dei soggetti della filiera dell’autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto.

Relativamente alle operazioni sopra accennate va rispettato il nuovo limite di € 3.000.

FD 5 – 1/2016

Rif.
P. Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail: marraghini@assindar.it