OBBLIGHI INFORMATIVI DI AIUTI E CONTRIBUTI RICEVUTI DALLE PA SOSPESI PER IL 2021.

( Fisco e Diritto d’Impresa )

OBBLIGHI INFORMATIVI DI AIUTI E CONTRIBUTI RICEVUTI DALLE PA SOSPESI PER IL 2021.

Rinviata al 2022 la disciplina sanzionatoria applicata in caso di mancata pubblicazione delle somme erogate dalla PA a soggetti commerciali.

Con l’art.1 c. 125-bis della Legge n.124 del 04.08.2017 è stato imposto l’obbligo di pubblicazione delle somme erogate dalle PA a soggetti commerciali.

Si tratta di somme ricevute nel corso dell’anno e di importo pari o superiore a 10.000 euro, intendendo quest’ultimo limite in senso cumulativo e non riferito alle singole operazioni.

Nello specifico i soggetti commerciali beneficiari dei suddetti importi devono pubblicare nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato le somme percepite e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle PA.

 Tutti i soggetti non tenuti all’obbligo di redazione della Nota Integrativa devono pubblicare sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative ai suddetti importi.

La suddetta normativa ha destato non poche perplessità e per questo nel disegno di legge di conversione del D.L. 52/2021 c.d. “Decreto Riaperture” all’art. 11-sexiesdecies rubricato “Proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124”, è stato prorogato al 01.01.2022 il termine di cui all’art. 1, c. 125-ter, primo periodo L. 4.08.2017, n. 124, prevedendo per l’anno 2021 la non applicabilità delle sanzioni consistenti nella revoca dell’aiuto (restituzione entro tre mesi dalla contestazione da parte della PA) e nell’applicazione della sanzione dell’1% di quanto ricevuto con un minimo di 2.000 euro.

Rif.

Lavinia Linguanti – Tel. 057539941 – e-mail: l.linguanti@confindustriatoscanasud.it