TRASPORTI INTERNAZIONALI AUSTRIA – ESENZIONE DIVIETO SETTORIALE

( Trasporti e circolazione )

TRASPORTI INTERNAZIONALI AUSTRIA – ESENZIONE DIVIETO SETTORIALE

Proroga al 31 dicembre 2023 dell’esenzione dal divieto settoriale per trasporti nella “Erweiterte zone” (Regolamento n. 100/2022 del 16 dicembre 2022)

Sulla Gazzetta Ufficiale del Land Tirolo del 16 dicembre 2022, è stato pubblicato il Regolamento n. 100/2022 del 13 dicembre 2022 contenente modifiche al divieto settoriale per trasporti con origine/destino in Tirolo.

La modifica riguarda in particolare il traffico sulla direttrice est-ovest per il quale viene prorogata per un altro anno – fino al 31 dicembre 2023 – l’esenzione dal divieto settoriale per trasporti effettuati nella “Erweiterte Zone” allargata con tutti i veicoli EuroVI (non soltanto quelli immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2018) che potranno così circolare con merci che rientrano nel divieto di circolazione settoriale.

La “Erweiterte Zone” allargata comprende anche i distretti di Bludenz e Feldkirch (Vorarlberg) in Austria, al Principato del Liechtenstein ed al Cantone dei Grigioni (Graubünden, in Svizzera) e le operazioni di trasporto devono comprendere il carico e scarico fra zone limitrofe al Tirolo e con passaggio attraverso tale land: questa estensione territoriale, che era stata temporalmente introdotta con il Regolamento n. 81/2019, viene ora nuovamente prorogata di un altro anno nella sua validità con il regolamento n. 100/2022 del 13 dicembre.

Per questo tipo di trasporti nella “Erweiterte Zone”, con il 31 dicembre 2022, termina l’esenzione per i veicoli EuroV mentre continua a valere per i veicoli EuroVI, in qualunque data immatricolati.

Ricordiamo che il “divieto settoriale” riguarda il trasporto stradale di rifiuti, pietre, terre, materiale di risulta/detriti, legname in tronchi, sughero, veicoli M1/M2/N1 e rimorchi, minerali ferrosi e non ferrosi, acciaio (ad eccezione dell’acciaio per cemento armato e da costruzione per l’approvvigionamento di cantieri edili), marmo e travertino, piastrelle in ceramica, carta e cartone, prodotti minerali liquidi, cemento, calce e gesso, tubi e profilati cavi, cereali.

Notiamo l’incongruenza di tale provvedimento che consente trasporti effettuati nella “Erweiterte zone” con tutti i veicoli EuroVI, rispetto al divieto settoriale di transito completo sulla A/12, dove l’esenzione vale soltanto per i veicoli EuroVI immatricolati dopo il 31 agosto 2018.

TC 01– 02.01.2023

Regolamento n. 100-2022 del 16 dicembre 2022

Rif. Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it