AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

( Trasporti e circolazione )

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Contributo per il funzionamento 2024 – Delibera n. 194/2023

Con Delibera n. 194/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, l’ART ha fissato la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto per il suo funzionamento con riferimento all’anno 2024.

Dando seguito alle disposizioni contenute nel DL 10 agosto 2023 n.104, l’Autorità ha tolto il settore dell’autotrasporto merci dall’elenco dei soggetti tenuti alla contribuzione.

Nella Delibera 194/202, l’ART ha inserito due nuove tipologie di attività ricadenti nelle sue competenze: i servizi di spedizione con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada (lettera m) e i servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica (lettera n).

Secondo l’art. 1 della Delibera, i soggetti tenuti alla contribuzione sono quelli che esercitano una o più attività tra le seguenti:

a) gestione delle infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni)

b) gestione degli impianti di servizio ferroviario

c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica)

d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie)

e) operazioni e servizi portuali

f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato

g) servizio taxi

h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci

i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci

j) servizi di trasporto di passeggeri su strada

k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci

l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima

m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto di merci su strada

n) servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica.

La misura del contributo è pari allo 0,5 per mille sul fatturato, risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della Delibera, con l’esonero dal versamento per le contribuzioni di importo pari o inferiore a 2.500 euro.

Il pagamento va effettuato nella misura di due terzi del contributo dovuto entro il 30 aprile 2024 e della restante parte entro il 31 ottobre 2024. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine indicato comporta l’avvio della procedura di riscossione e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

Entro il 30 aprile 2024 i soggetti tenuti alla contribuzione, che hanno fatturati superiori a 5 milioni di euro – prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi – devono assolvere per via telematica gli obblighi di dichiarazioni all’ART dei dati anagrafici ed economici indicati nella Delibera, pena l’applicazione delle sanzioni e le maggiorazioni previste dalla legge.

Le voci escluse dalla base imponibile vanno dettagliate in un apposito prospetto; nel caso di imprese con ricavi superiori a 10 milioni di euro che abbattono la base imponibile di oltre il 20%, oltre al prospetto, va prodotta un’attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società̀ di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell’operatore economico a cui si riferiscono le esclusioni.

Viene previsto uno strumento di “ravvedimento operoso” unicamente in caso di errori scusabili e/o in buona fede intercorsi in sede dichiarativa e sempreché non sia stato nel frattempo avviato un controllo sostanziale sulla posizione dell’operatore economico.

Quest’ultimo potrà, entro l’anno successivo a quello contributivo di riferimento, regolarizzare gli adempimenti dichiarativi e di versamento, senza l’irrogazione di sanzioni e/o il computo aggiuntivo degli interessi di mora.

TC 11– 19.02.2024

Rif. Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it