SOTTOPRODOTTI – CHIARIMENTI APPLICATIVI NOTA MINISTERIALE

( Ambiente )

SOTTOPRODOTTI – CHIARIMENTI APPLICATIVI NOTA MINISTERIALE

Il Ministero dell’Ambiente ha fornito i primi chiarimenti sui sottoprodotti.

Facciamo seguito alla precedente comunicazione del 6 marzo 2017 sui criteri per individuare le tipologie dei sottoprodotti (DM 264 del 13 ottobre 2016) per informare  che il Ministero dell’Ambiente, con nota del 3 marzo 2017, ha fornito i primi chiarimenti sull’iscrizione da parte di produttori e utilizzatori dei sottoprodotti all’elenco della Camera di Commercio (articolo 10) e sulla vidimazione delle schede tecniche (art. 5).

L’iscrizione da parte di produttori e utilizzatori nell’elenco istituito dal DM 264/2016 presso le Camere di Commercio competenti non è sufficiente a qualificare come sottoprodotti i residui generati o gestiti.

Come si evince dalla circolare, l’istituzione dell’elenco ha come scopo quello di favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, ma non è tuttavia sufficiente a qualificare come sottoprodotti i residui prodotti o gestiti.

Riguardo le modalità per procedere all’iscrizione, le Camere di Commercio sono chiamate esclusivamente ad acquisire le domande ed a riportarne i dati nell’elenco, senza dover svolgere alcuna attività istruttoria sotto il profilo amministrativo.

Riguardo la vidimazione, l’articolo 5 del DM 264/2016 stabilisce che le schede tecniche del sottoprodotto che il produttore predispone devono essere numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA, in modo analogo a quanto previsto per i registri di carico e scarico (art. 190 del D.lgs 152/2006).

In allegato il testo della circolare.

AM 10 – 7.4.2017

Rif.
M. Bernardini – tel. 0575 399430 – e-mail:
m.bernardini@confindustriatoscanasud.it
C. Gattuso – tel. 0575 399427 – e-mail: c.gattuso@confindustriatoscanasud.it

Allegato