TERRE E ROCCE DA SCAVO – NUOVO REGOLAMENTO

( Ambiente )

TERRE E ROCCE DA SCAVO – NUOVO REGOLAMENTO

Il DPR n. 120 del 2017 attua alcune disposizioni di riordino e semplificazione in tema di gestione delle terre e rocce da scavo

Entrato in vigore il 22 agosto 2017, il DPR n. 120 del 2017 (“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”), disciplina:

  • La gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti (Titolo II)
  • Il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti (Titolo III)
  • L’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (Titolo IV)
  • La gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica (Titolo V).

Nel caso di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, sono state distinte tre diverse tipologie in base ai cantieri di provenienza:

  • Cantieri di grandi dimensioni (>6.000 mc) che riguardano opere in VIA/AIA
  • Cantieri di piccole dimensioni (<6.000 mc) comprese anche opere in VIA/AIA
  • Cantieri di grandi dimensioni per opere non assoggettate a VIA/AIA.

Il Regolamento prevede che i progetti per i quali alla data di entrata in vigore del DPR n. 120/2017 è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente, restano disciplinati dalle relative disposizioni.

Per tali progetti, l’impresa ha comunque la facoltà di presentare gli adempimenti semplificati previsti dalla nuova disciplina entro 180 giorni decorrenti dal 22 agosto 2017.

Le principali novità introdotte riguardano:

  • l’eliminazione di autorizzazioni preventive, attraverso la previsione di un modello di “controllo ex post”, basato su meccanismi di autocertificazione da parte degli operatori e sul rafforzamento del sistema dei controlli, al fine di evitare i lunghi tempi di attesa ad oggi riscontrati;
  • la possibilità di un’interazione tra imprese e Amministrazioni deputate ai controlli fin dalla fase di predisposizione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
  • l’unificazione e semplificazione degli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti grazie all’eliminazione dell’obbligo della comunicazione preventiva all’autorità competente relativa ad ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e generate nei cantieri di grandi dimensioni, l’unificazione e la semplificazione degli adempimenti correlati all’obbligo di comunicare l’avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
  • la definizione puntuale delle condizioni per l’utilizzo, all’interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce ivi scavate, l’individuazione di procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica;
  • la disciplina specifica per il deposito temporaneo dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, che quindi comporterà per l’operatore una gestione separata e semplificata di tali rifiuti rispetto a quelli gestiti ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. bb) del D.lgs 152/2006;
  • le misure dirette a superare anche eventuali situazioni di inerzia da parte dell’amministrazione.

AM 20
6.9.2017

Rif.

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