EMERGENZA CORONAVIRUS: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

( Fisco e Diritto d’Impresa )

EMERGENZA CORONAVIRUS: SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

Con il DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”), sono state introdotte importanti novità in materia di sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

Con il DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”), pubblicato sulla G.U. 9.11.2020 n. 279, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Di seguito vengono analizzate le novità in materia di sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

Il DL 149/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni potrebbero quindi essere suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Sospensione dei versamenti di novembre per iva e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Con l’art. 7 del DL 149/2020 è stata prevista un’ulteriore sospensione di alcuni versamenti fiscali che devono essere effettuati dai soggetti coinvolti dalle nuove restrizioni allo svolgimento delle at­tività, previste a seguito della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. Versamenti interessati dalla sospensione

La nuova sospensione riguarda i versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

  • all’IVA;
  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
  • alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sosti­tuti d’imposta.

Rientrano quindi nella sospensione, in particolare, alcuni versamenti periodici che scadono lunedì 16.11.2020.

Versamenti IVA

Per quanto riguarda l’IVA, rientrano nella sospensione:

  • sia il versamento relativo al mese di ottobre che il versamento relativo al trimestre luglio-set­tem­bre, in scadenza il 16.11.2020;
  • sia il versamento in scadenza il 30.11.2020 relativo all’imposta dovuta sugli acquisti intracomu­nitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al mese di settembre, da parte degli enti non commerciali (non soggetti passivi IVA) e dei produttori agricoli esonerati.

I versamenti che potrebbero rientrare nella sospensione ma che sono già stati effettuati non possono essere chiesti a rimborso.

2. Versamenti esclusi dalla sospensione

Tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza il 16.11.2020 non rientrano invece nella sospensione; si tratta, ad esempio:

  • delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73;
  • delle ritenute sulle locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017;
  • delle ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite;
  • dell’imposta sugli intrattenimenti.

Sono altresì esclusi dalla sospensione, ad esempio, i versamenti relativi:

  • all’imposta di registro;
  • al PREU.

3. Versamenti in acconto

L’art. 6 del DL 149/2020 amplia la platea dei soggetti che possono rinviare al 30.4.2021 il versamento degli acconti fiscali in scadenza il 30.11.2020.

4. Soggetti interessati dalla sospensione

Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti di cui all’art. 7 del DL 149/2020, la previsione normativa è molto articolata, in quanto tiene conto delle recenti disposizioni in materia di limitazione delle attività nelle varie aree del territorio nazionale e della loro eventuale modifica.

Rilevanza dell’ubicazione dell’attività nelle c.d. Regioni “arancione” o “rosse”

In pratica, sono previsti tre ambiti territoriali di applicabilità della sospensione dei versamenti, due dei quali sono collegati all’ubicazione dell’attività nelle c.d. Regioni “arancione” o “rosse”.

L’individuazione di tali Regioni è soggetta ad aggiornamento mediante apposite ordinanze del Mi­ni­stro della Salute.

Pertanto, qualora prima della scadenza del termine di versamento intervenga un aggiornamento del­la lista delle Regioni “arancione” o “rosse”, sarà possibile beneficiare della sospensione dei ver­samenti in esame, nel rispetto degli altri requisiti.

Irrilevanza della riduzione del fatturato o dei corrispettivi

Le nuove sospensioni dei versamenti non sono invece collegate a riduzioni del fatturato o dei corrispettivi.

4.1 Soggetti che svolgono attività economiche sospese in tutto il territorio nazionale

Possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti i soggetti che esercitano le attività eco­nomiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.

Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, del­­le sale scommesse, delle sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, cen­tri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e de­gli altri eventi.

4.2 Soggetti che svolgono attività di ristorazione nelle Regioni “arancione” o “rosse”

La sospensione dei suddetti versamenti riguarda anche i soggetti che esercitano le attività dei ser­vizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del suddetto DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (in relazione al monitoraggio dell’evo­lu­zione dell’emer­genza epidemiologica).

Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, si tratta quindi, rispettivamente, delle cosiddette:

  • Regioni “arancione”, cioè delle Regioni Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria;
  • Regioni “rosse”, cioè delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria e della Pro­vincia autonoma di Bolzano.

Aggiornamento dell’elenco delle Regioni “arancione” o “rosse”

Come detto, tale elencazione delle Regioni “arancione” o “rosse” può essere oggetto di ulteriore ag­giornamento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute, con effetto ai fini della sospensione in esame, qualora intervengano entro il termine di scadenza dei versamenti.

4.3 Soggetti che svolgono altre attività economiche nelle Regioni “rosse”

Possono inoltre beneficiare della sospensione dei versamenti in esame i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate Regioni “ros­se” (cioè, attualmente, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano) e che:

  • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020;
  • ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

Di seguito si riportano i settori economici indicati nel suddetto Allegato 2 al DL 149/2020.

Codice ATECO

Descrizione

47.19.10

Grandi magazzini

47.19.90

Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.51.10

Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa

47.51.20

Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria

47.53.11

Commercio al dettaglio di tende e tendine

47.53.12

Commercio al dettaglio di tappeti

47.53.20

Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)

47.54.00

Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

47.64.20

Commercio al dettaglio di natanti e accessori

47.78.34

Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori

47.59.10

Commercio al dettaglio di mobili per la casa

47.59.20

Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame

47.59.40

Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

47.59.60

Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

47.59.91

Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico

47.59.99

Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico NCA

47.63.00

Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

47.71.10

Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

47.71.40

Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle

47.71.50

Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

47.72.20

Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

47.77.00

Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

Codice ATECO

Descrizione

47.78.10

Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.31

Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)

47.78.32

Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato

47.78.33

Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi

47.78.35

Commercio al dettaglio di bomboniere

47.78.36

Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)

47.78.37

Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

47.78.50

Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

47.78.91

Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo

47.78.92

Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’im­bal­­laggio (esclusi quelli in carta e cartone)

47.78.94

Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)

47.78.99

Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari NCA

47.79.10

Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

47.79.20

Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato

47.79.30

Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati

47.79.40

Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)

47.81.01

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli

47.81.02

Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici

47.81.03

Commercio al dettaglio ambulante di carne

47.81.09

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande NCA

47.82.01

Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di ab­bigliamento

47.82.02

Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie

47.89.01

Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

47.89.02

Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agri­col­tura; attrezzature per il giardinaggio

47.89.03

Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso

47.89.04

Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

47.89.05

Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico

47.89.09

Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti NCA

47.99.10

Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

96.02.02

Servizi degli istituti di bellezza

96.02.03

Servizi di manicure e pedicure

96.09.02

Attività di tatuaggio e piercing

96.09.03

Agenzie matrimoniali e d’incontro

96.09.04

Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

96.09.09

Altre attività di servizi per la persona NCA

Aggiornamento dell’elenco delle Regioni “rosse”

Come detto, tale elencazione delle Regioni “rosse” può essere oggetto di ulteriore aggiornamento
mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute, con effetto ai fini della sospensione in esame, qualora intervengano entro il termine di scadenza dei versamenti.

5. Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi ai sensi dell’art. 7 del DL 149/2020 dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.

SOSPENSIONE DEI versamenti dei CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI dovuti nel mese di novembre

L’art. 11 del DL 149/2020 prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e as­sistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 in favore dei datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive.

1. Soggetti interessati dalle misure restrittive

Ai sensi del co. 1 dell’art. 11 del DL 149/2020, la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’art. 13 del DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”), si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al DL 149/2020, di seguito riportati.

Codice ATECO

Descrizione

49.32.10

Trasporto con taxi

49.32.20

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

49.39.01

Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano

52.21.90

Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA

55.10.00

Alberghi

55.20.10

Villaggi turistici

55.20.20

Ostelli della gioventù

55.20.30

Rifugi di montagna

55.20.40

Colonie marine e montane

55.20.51

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.20.52

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

55.30.00

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

55.90.20

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

56.10.11

Ristorazione con somministrazione

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

56.10.30

Gelaterie e pasticcerie

56.10.41

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

56.10.42

Ristorazione ambulante

56.10.50

Ristorazione su treni e navi

56.21.00

Catering per eventi, banqueting

56.30.00

Bar e altri esercizi simili senza cucina

Codice ATECO

Descrizione

59.13.00

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.14.00

Attività di proiezione cinematografica

74.90.94

Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

77.39.94

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio sen­za operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

79.90.11

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrat­teni­mento

79.90.19

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA

79.90.20

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

82.30.00

Organizzazione di convegni e fiere

85.52.09

Altra formazione culturale

90.01.01

Attività nel campo della recitazione

90.01.09

Altre rappresentazioni artistiche

90.02.01

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.03.09

Altre creazioni artistiche e letterarie

90.04.00

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

92.00.09

Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)

93.11.10

Gestione di stadi

93.11.20

Gestione di piscine

93.11.30

Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90

Gestione di altri impianti sportivi NCA

93.12.00

Attività di club sportivi

93.13.00

Gestione di palestre

93.19.10

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

93.19.99

Altre attività sportive NCA

93.21.00

Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.30

Sale giochi e biliardi

93.29.90

Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA

94.99.20

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

94.99.90

Attività di altre organizzazioni associative NCA

96.04.10

Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

96.04.20

Stabilimenti termali

96.09.05

Organizzazione di feste e cerimonie

49.39.09

Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA

50.30.00

Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)

61.90.20

Posto telefonico pubblico ed Internet Point

74.20.11

Attività di fotoreporter

74.20.19

Altre attività di riprese fotografiche

85.51.00

Corsi sportivi e ricreativi

Codice ATECO

Descrizione

85.52.01

Corsi di danza

92.00.02

Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

96.01.10

Attività delle lavanderie industriali

47.78.35

Commercio al dettaglio di bomboniere

52.21.30

Gestione di stazioni per autobus

93.19.92

Attività delle guide alpine

74.30.00

Traduzione e interpretariato

56.10.20

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

91.01.00

Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00

Attività di musei

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

20.51.02

Fabbricazione di articoli esplosivi

Esclusione dei premi INAIL

L’art. 11 co. 1 del DL 149/2020 prevede espressamente che la predetta sospensione non opera re­lativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

2. Soggetti operanti nelle c.d. Regioni “rosse”

Ai sensi del co. 2 dell’art. 11 del DL 149/2020, viene sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che:

  • abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. Regioni “rosse”), individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (si veda il precedente § 2.4.2);
  • appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del DL 149/2020 (si veda il precedente § 2.4.3).

3. Effettuazione dei versamenti sospesi

I contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dell’art. 11 co. 1 e 2 del DL 149/2020 dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;
  • ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021 (il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione).

In ogni caso, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it