MOD. 730/4 – IL NUOVO MODELLO CSO

( Fisco e Diritto d’Impresa )

MOD. 730/4 – IL NUOVO MODELLO CSO

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo mod. CSO utilizzabile dai sostituti di imposta per comunicare la sede telematica presso la quale si intende ricevere il flusso dei dati relativi ai modd. 730-4 dei dipendenti.

Come disposto dall’art. 16, cpmma 1,lett.a), DM n. 164/99, il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF, professionista abilitato, sostituto d’imposta) deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modd. 730-4 unitamente ai modd. 730 esuccessivamente l’Agenzia provvede ad inviare telematicamente i modd. 730-4 ai sostituti d’imposta per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio (trattenuta del debito / rimborso del credito). A tal fine, i sostituti d’imposta sono tenuti a comunicare all’Agenzia l’utenza telematica (propria o di un intermediario) presso la quale ricevere i modd. 730-4. Tale comunicazione va effettuata tramite il mod. CSO “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” ovvero con il quadro CT della CU. In merito al flusso dei modd. 730-4 ed agli adempimenti connessi, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.3.2018, n. 4/E ha riepilogato le tempistiche delle diverse fasi di tale processo nonché le possibili casistiche che possono verificarsi, indicando il comportamento da tenere da parte dei soggetti coinvolti e  nella Circolare 25.1.2019, n. 3/E, si è soffermata sulla “gestione” della variazione dell’indirizzo telematico precedentemente comunicato. In particolare si rammenta che  per comunicare l’utenza telematica presso la quale ricevere i dati relativi ai modd. 730-4 per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta / intermediario è tenuto ad utilizzare il quadro CT della CU ovvero il mod. CSO e più precisamente il quadro CT della CU deve essere utilizzato per la comunicazione della sede telematica, se la comunicazione è effettuata per la prima volta, mentre deve essere utilizzato  il  Mod. CSO,  per comunicare le variazioni dei dati precedentemente comunicati, ovvero per la prima comunicazione quando il soggetto non è tenuto / non può trasmettere la Certificazione Unica (CU).  Tenuto conto che le CU devono essere presentate entro il 7.3 e che sono considerate tempestive se inviate entro 5 giorni dalla ricevuta di scarto, al fine di gestire i processi relativi all’acquisizione dei dati per la ricezione in via telematica dei modd. 730-4, dopo la prima metà del mese di marzo non è più consentito inserire nella CU il quadro CT.

la Sezione “Revoca della comunicazione” del mod. CSO è riservata esclusivamente all’estinzione del sostituto d’imposta, ossia ai casi di cessazione dell’attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto d’imposta e chiusura della partita IVA.

Qualora il sostituto d’imposta non comunichi con il mod. CSO la variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili dei modd. 730, l’intermediario “cessato” può informare l’Agenzia dell’avvenuta risoluzione del rapporto di delega inviando tramite PEC una comunicazione all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it indicando quale “Oggetto” del messaggio, “Comunicazione di cessazione dall’incarico di ricevere i modelli 730-4” ed allegando alla stessa una copia della lettera di cessazione dell’incarico indirizzata al sostituto d’imposta, dalla quale si evince la data certa di trasmissione. A seguito di tale comunicazione, l’Agenzia delle Entrate, tramite PEC, invita il sostituto d’imposta a presentare la comunicazione di variazione. Nel caso in cui, a seguito dell’invito dell’Agenzia, il sostituto d’imposta non comunichi il nuovo indirizzo telematico, l’Agenzia cancella l’indirizzo telematico dell’intermediario che ha comunicato la cessazione del rapporto. Tale cancellazione comporta che “il sostituto d’imposta rivestirà una posizione analoga a quella dei sostituti che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello … CSO” e pertanto il nuovo indirizzo telematico va comunicato tramite la compilazione del mod. CT in sede di presentazione della CU.

IL NUOVO MOD. CSO:  con il Provvedimento 12.3.2019, pubblicato sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo mod. CSO che va a sostituire quello approvato con il Provvedimento 22.2.2013 al quale nel corso del tempo sono state apportate ripetute modifiche (Provvedimenti Agenzia Entrate 16.3.2016, 21.3.2016 e 14.4.2017). In particolare il nuovo modello è costituito da 2 prospetti; il primo prospetto ripropone il modello dello scorso anno per l’indicazione dei dati del sostituto d’imposta, della sede telematica presso la quale ricevere i dati relativi ai modd. 730-4,  dell’intermediario delegato nonché la revoca della comunicazione per i soggetti cessati. In tale prospetto, rispetto al modello dello scorso anno, si evidenzia l’inserimento della possibilità di richiedere il re-inoltro di file 730-4 già messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate presso la sede telematica indicata nella comunicazione da sostituire. Come precisato nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche tale richiesta, da effettuare barrando la relativa casella, è possibile soltanto in caso di presentazione di una comunicazione sostitutiva (deve quindi risultare compilato il campo “Protocollo precedente comunicazione da sostituire”) con la quale il sostituto indica una diversa sede telematica presso la quale ricevere i dati in esame rispetto a quella precedentemente comunicata, nel periodo di messa a disposizione dei modd. 730-4, compreso tra il 20.6 e il 31.10 di ciascun anno.  In merito a tale richiesta, nella citata Circolare n. 4/E l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il sostituto d’imposta che intende ricevere presso una nuova sede telematica i risultati contabili già messi a disposizione dall’Agenzia può farne richiesta con apposita istanza tramite PEC all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, indicando quale “Oggetto” del messaggio “Richiesta re-inoltro file 730-4”. E’ da ritenere che tale modalità di richiesta non sia più utilizzabile considerato che la stessa ora è stata inserita all’interno del nuovo mod. CSO. Il secondo (nuovo), prospetto, denominato “Scheda per la comunicazione di cessazione del rapporto di delega”, va utilizzato dall’intermediario delegato per comunicare la cessazione del proprio incarico di delega alla ricezione dei dati in esame, nel caso in cui il sostituto d’imposta non vi abbia provveduto. Come specificato nel modello e nelle relative istruzioni il nuovo prospetto è alternativo al primo e può essere presentato esclusivamente dal 15 settembre al 15 gennaio1 dell’anno successivo. Al riguardo nelle specifiche tecniche è precisato che, in caso di compilazione del prospetto in esame, l’intermediario deve essere il soggetto delegato corrente per il sostituto d’imposta indicato, in base all’ultimo mod. CSO / quadro CT della CU trasmesso e deve coincidere con il responsabile della trasmissione della comunicazione di cessazione;  In caso contrario, la “Scheda per la comunicazione di cessazione del rapporto di delega” è scartata. Come sopra accennato, la comunicazione della cessazione dell’incarico di delega da parte dell’intermediario, in caso di “inerzia” del sostituto d’imposta, è stata oggetto delle citate Circolari 12.3.2018, n. 4/E e 25.1.2019, n. 3/E, nelle quali l’Agenzia prevede(va) l’invio tramite PEC di una comunicazione all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it. Si ritiene che tale modalità di richiesta non sia più utilizzabile considerato che la stessa può ora essere effettuata con la presentazione del nuovo prospetto del mod. CSO. Il Provvedimento in esame dispone espressamente che il nuovo mod. CSO deve essere utilizzato a partire dal mese di marzo 2019.

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it