SRL E CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA: NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO ENTRO IL 16.12.2019
Entro il 16 dicembre p.v. obbligo, per le srl di modifica di eventuali Statuti difformi dal nuovo “Codice della crisi d’impresa”
Il termine del 16.12 prossimo rappresenta una “tappa” essenziale al fine di procedere all’eventuale modifica degli statuti delle srl difformi rispetto ai nuovi obblighi previsti dal “Codice della crisi d’impresa”. In particolare entro tale termine i professionisti e gli operatori saranno tenuti a verificare con attenzione se sussista o meno l’obbligo di:
− modifica delle previsioni statutarie;
− nomina dell’organo di controllo / revisore da parte della società al superamento di almeno uno dei nuovi limiti previsti.
Il 16.3.2019 sono infatti entrate in vigore le disposizioni, introdotte dall’art. 379, D.Lgs n. 14/2019, c.d. “Codice della crisi d’impresa”, che hanno apportato rilevanti modifiche all’art. 2477, C.c. contenente la disciplina della revisione e controllo delle società a responsabilità limitata.
In particolare sono stati previsti nuovi limiti dimensionali (di attivo/ricavi/dipendenti) al cui superamento si determina l’obbligo di nomina dell’organo di controllo / revisore, peraltro ulteriormente rivisti con il DL n. 32/2019, Decreto c.d. “Sblocca cantieri”.
Tali novità richiedono la verifica della necessità di adeguare lo statuto e/o nominare l’organo di controllo/revisore, entro il prossimo 16.12.2019, ossia entro 9 mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
EFFETTI DELLE NUOVE PREVISIONI SUGLI STATUTI
Relativamente agli effetti delle predette novità sugli statuti, è necessario distinguere a seconda che la società sia stata costituita dal 16.3.2019 rispetto a quella già in “vita” a tale data.
- Società costituita dal 16.3.2019
Il notaio rogante ha tenuto in considerazione le nuove previsioni in tema di controlli e revisione.
- “Vecchia” società, già costituita al 15.3.2019
Va verificato se sia o meno necessario adeguare lo statuto.
La verifica e l’eventuale adeguamento dello statuto vanno effettuati entro il 16.12.2019.
Fino a tale data, anche laddove le nuove disposizioni dovessero risultare in contrasto rispetto alle previsioni dello statuto, queste ultime continueranno ad essere pienamente efficaci senza che la società incorra nell’irrogazione di alcuna sanzione.
Qualora lo statuto dovesse risultare già adeguato alle novità introdotte dal citato Decreto, si dovrà procedere solo a nominare, entro la predetta scadenza, l’organo di controllo/revisore.
NUOVE PREVISIONI IN MATERIA DI REVISIONE E CONTROLLO DELLE SRL
Come accennato, con riguardo all’obbligo di nomina dell’organo di controllo/revisore, previsto dal citato art. 2477, il Legislatore è intervenuto con due modifiche, tra loro “contrastanti”. In particolare:
- con il D.Lgs n. 14/2019, sono stati diminuiti i limiti dimensionali a cui è collegato l’obbligo in esame, prevedendo altresì che lo stesso sussista al superamento, per 2 esercizi consecutivi, di almeno 1 dei 3 limiti (in precedenza era richiesto il superamento, per 2 esercizi consecutivi, di 2 dei 3 limiti previsti);
- in sede di conversione del DL n. 32/2019 sono stati elevati, raddoppiandoli, i limiti dimensionali fissati dal citato D.Lgs n. 14/2019.
Qualora lo statuto dovesse risultare già adeguato alle novità introdotte dal citato Decreto, si dovrà procedere solo a nominare, entro la predetta scadenza, l’organo di controllo/revisore.
I limiti così rideterminati risultano comunque più bassi rispetto a quelli fissati dalla disciplina previgente, con conseguente ampliamento del numero di srl tenute alla nomina dell’organo di controllo/revisore.
Alla luce delle suddette modifiche l’obbligo di nomina dell’organo di controllo/revisore sussiste al verificarsi in capo alla srl di (almeno) una delle seguenti situazioni:
- la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
- la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- è stato superato per 2 esercizi consecutivi, almeno uno dei (nuovi) limiti previsti. A tal proposito l’evoluzione normativa è così sintetizzabile.
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Obbligo nomina organo di controllo/ revisore di srl |
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Parametri di riferimento |
Vecchi limiti |
Nuovi limiti |
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D.Lgs. n.14/2019 |
DL n.32/2019 |
Se per 2 esercizi consecutivi è superato almeno 1 dei 3 limiti
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Attivo Stato patrimoniale |
€ 4.400.000
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Se per 2 esercizi consecutivi sono superati 2 dei 3 limiti
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€ 2.000.000 |
€ 4.000.000
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Ricavi vendite / prestazioni |
€ 8.800.000 |
€ 2.000.000 |
€ 4.000.000
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Dipendenti occupati in media nell’esercizio |
50 unità |
10 unità |
20 unità |
L’obbligo di nomina viene meno se, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
VERIFICA SUPERAMENTO LIMITI
La verifica del superamento dei limiti al fine di stabilire l’obbligo di nomina, entro il prossimo 16.12, dell’organo di controllo/revisore va effettuata avendo riguardo ai parametri dimensionali dei 2 esercizi antecedenti al suddetto termine, ossia 2017 e 2018.
In merito va evidenziato che il DL n. 32/2019, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 18.6.2019, non ha apportato alcuna modifica con riguardo agli esercizi da assumere a riferimento ai fini in esame.
SOLUZIONI POSSIBILI
Per effetto di quanto stabilito dal citato art. 2477:
“L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo … Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.”
Sussistendo le condizioni che determinano l’obbligo in esame, considerando gli orientamenti dottrinali prevalenti, la srl può scegliere tra le seguenti 3 diverse soluzioni.
Soluzione 1
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Controllo di legalità > Sindaco unico o Collegio sindacale Controllo contabile > Revisore / Società di revisione |
Soluzione 2
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Controllo di legalità > Sindaco unico o Collegio sindacale In tale ipotesi lo statuto deve prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal Sindaco unico / Collegio sindacale (composto esclusivamente da revisori). In mancanza di tale previsione statutaria è obbligatoria la nomina di un Revisore /Società di revisione, come disposto dal comma 5 del citato art. 2477 che rinvia a quanto previsto per le spa dall’art. 2409-bis, comma 2, C.c |
Soluzione 3
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Controllo contabile > Revisore / Società di revisione Il controllo di legalità è posto in capo (“di competenza”) ai soci ai sensi degli artt. 2476 e 2409, C.c.. |
Va evidenziato che in caso di mancata nomina non sono previste specifiche sanzioni. Tuttavia, come stabilito dal citato art. 2477, il Tribunale può provvedere alla nomina dell’organo di controllo/ revisore su richiesta di qualsiasi soggetto interessato ovvero su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.
Al fine di evitare la nomina dell’organo di controllo / revisore la società potrebbe valutare l’opportunità di trasformarsi in società di persone entro il 16.12.2019.
Rif.
Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it
Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it