INAIL: RETRIBUZIONI MINIME IMPONIBILI ANNO 2019

( Lavoro e Previdenza )

INAIL: RETRIBUZIONI MINIME IMPONIBILI ANNO 2019

Diffusi dall’Inail i nuovi importi delle retribuzioni imponibili anno 2019 per il calcolo del premio assicurativo

L’Inail, con la circolare n. 11 del 9 maggio 2019, ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile per l’anno 2019 ed i valori delle retribuzioni convenzionali da utilizzare ai fini degli adempimenti contributivi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La circolare riporta, fra l’altro:

  • la disciplina del minimale giornaliero per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti e per le retribuzioni convenzionali previste per talune categorie di lavoratori;
  • i limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive;
  • i criteri di calcolo e gli importi delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale o con norma di legge.

Per quanto concerne le categorie di soggetti per le quali si applica la retribuzione convenzionale pari al minimale o al massimale di rendita, i valori di questi ultimi vengono indicati dall’Inail con riferimento al periodo decorrente dal 1° luglio 2018.

Nella prima fattispecie rientrano, in particolare, gli allievi dei corsi di istruzione professionale ed i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; nella seconda, invece, sono ricompresi i lavoratori dell’area dirigenziale.

Per questi soggetti,  la retribuzione convenzionale (pari, come accennato, al minimale annuo di rendita per gli allievi dei corsi di istruzione professionale ed i lavoratori in tirocini formativi ed al massimale annuo di rendita per i dirigenti) è frazionabile in 300 giorni lavorativi e l’importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro nell’arco del periodo assicurativo, fino al limite mensile di 25 giorni ed annuale di 300 giorni.

Gli imponibili convenzionali giornalieri e mensili, dal 1° luglio 2018, corrispondono, pertanto, ai seguenti rispettivi importi: € 54,58 e € 1.364,48, per gli allievi di corsi ed i tirocinanti; € 101,36 e € 2.534,03 per i dirigenti.

La circolare ricorda che per i lavoratori “parasubordinati” la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita.

Non essendo prevista nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.

L’importo mensile risultante da questo confronto deve essere, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.

Ciò premesso, l’Istituto comunica che a decorrere dal 1° luglio 2018, i limiti minimo e massimo mensile di retribuzione imponibile relativi a tali lavoratori sono pari, rispettivamente, a € 1.364,48 e € 2.534,031.

 


Allegato

Rif.

Massimiliano Bucaletti – Tel. 0575399429 – e-mail: m.bucaletti@confindustriatoscanasud.it

Rita Collina – Tel. 0564468808 – e-mail: r.collina@confindustriatoscanasud.it

Roberto Gemini – Tel. 0577257215 – e-mail: r.gemini@confindustriatoscanasud.it