DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

( Lavoro e Previdenza )

DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

 

 

L’esonero è operativo dalla mensilità di febbraio con recupero dell’arretrato relativo a gennaio 2024

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali IVS a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di euro 3.000 riparametrato su base mensile.

Il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L’Inps con Circolare n° 27 del 31 gennaio 2024 chiarisce la portata della norma e fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero.

L’agevolazione trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero, compresi i part-time, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Vi rientrano anche i rapporti di apprendistato, in quanto tale rapporto deve considerarsi un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

L’esonero contributivo è, inoltre, applicabile anche ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga trasformato a tempo indeterminato l’esonero decorrerà dal mese di trasformazione.

L’Inps precisa che la realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita, rispettivamente, del terzo figlio (o successivo) o del secondo figlio e la verifica del requisito stesso si cristallizza alla data della nascita, rispettivamente, del terzo figlio (o successivo) o del secondo figlio. L’esonero trova applicazione anche in favore delle madri che abbiamo bambini in adozione o in affidamento. Non produce alcuna decadenza dal beneficio la premorienza di uno o più figli, l’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare, l’ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

L’Istituto nella Circolare sopra richiamata fornisce una serie di esempi in ordine alla legittima spettanza dell’esonero.

L’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile ovvero pari a 250 euro e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante. Resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 18 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio. L’esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026.

Parimenti, nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre due figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 10 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio. L’esonero cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

Per i rapporti di lavoro instaurandi, invece, la decorrenza dell’esonero è, in presenza dei presupposti legittimanti, a partire dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Con particolare riferimento all’eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota a carico del lavoratore, l’esonero per le lavoratrici madri risulta strutturalmente alternativo all’esonero sia di 6 punti percentuali che di 7 punti percentuali sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1 comma 15 della medesima Legge di Bilancio 2024, ciò in ragione dell’entità degli stessi e del massimale mensile di contribuzione applicabile.

L’Inps sottolinea che l’applicazione della riduzione contributiva a favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l’importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice, non residuando, quindi, un concreto spazio di autonoma operatività dell’esonero IVS previsto dal comma 15.

Pertanto laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure queste possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro.

Per accedere la beneficio le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunicheranno al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero rendendo noti il numero dei figli e i codici fiscali degli stessi.

L’Inps ha fornito le istruzioni per l’esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens a partire dalla competenza febbraio 2024. La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento al mese di gennaio 2024 e febbraio 2024 arretrati può essere effettuata nei flussi UniEmens dei tre mesi successivi alla pubblicazione della Circolare n. 27/2024. Si evidenzia che, nonostante la pubblicazione della Circolare sia avvenuta il 31 gennaio 2024, l’Istituto indica però, nello specifico, i mesi di marzo, aprile, maggio 2024 per il recupero degli arretrati.

Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio l’esonero sulla quota IVS a carico della lavoratrice previsto dall’articolo 1 comma 15 della Legge di Bilancio 2024, per poter consentire la fruizione dell’esonero per le lavoratrici madri, dovranno provvedere tramite i flussi Uniemens alla restituzione dell’importo già conguagliato seguendo le istruzioni fornite dall’Istituto.

La compilazione da parte del datore di lavoro delle denunce con le informazioni relative ai codici fiscali dei figli consentirà all’Inps in collaborazione con gli Enti preposti alla detenzione e al trattamento delle informazioni riguardanti la genitorialità o l’affido, di effettuare i controlli di coerenza di quanto dichiarato dalle lavoratrici e, qualora i dati dichiarati dovessero risultare non veritieri, di provvedere tempestivamente al disconoscimento dell’esonero.

Rif.

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