AGENTI DI COMMERCIO: MINIMALI E MASSIMALI ENASARCO ANNO 2024

( Lavoro e Previdenza )

AGENTI DI COMMERCIO: MINIMALI E MASSIMALI ENASARCO ANNO 2024

Determinati, dal 1° gennaio 2024, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali

Il Regolamento Enasarco prevede che i massimali provvigionali ed i minimali contributivi siano rivalutati ogni anno secondo l’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. A seguito della pubblicazione, da parte dell’Istat, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, la Fondazione Enasarco ha aggiornato gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali. 

Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali risultano essere così determinati:

Agente plurimandatario

Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 29.818 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 5.069,06 euro).

Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 502 euro (125,50 euro a trimestre).

Agente monomandatario

Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 44.727 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 7.603,59 euro).

Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 1.002 euro (250,50 euro a trimestre).

Il minimale contributivo per gli agenti che operano in forma individuale o esercitano l’attività in forma di società di persone, ossia tramite s.n.c./s.a.s. è frazionabile per quote trimestrali cumulate per i singoli trimestri di calendario di durata del rapporto di agenzia.

Il minimale contributivo:

  • non è dovuto se nel corso dell’anno non si matura alcun compenso (principio di produttività);
  • è dovuto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.
    Per l’attività di agenzia svolta da società di persone, il minimale di contribuzione è dovuto per ciascun socio illimitatamente responsabile che svolga attività di agente ed è ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili previste dal contratto sociale o, in difetto, in misura paritetica.
    Per gli agenti che svolgono l’attività in forma di società di capitali (S.p.A./S.r.l.) non è previsto alcun minimale contributivo.

Il massimale provvigionale annuo non è frazionabile.

Per gli agenti che svolgono l’attività in forma di società di capitali (S.p.A./S.r.l.) non è previsto alcun massimale contributivo.

Con l’occasione si riporta un riepilogo delle aliquote contributive.

A) per il Fondo di Previdenza (per agenti operanti in forma individuale e di società di persone):

A.1. per la generalità degli agenti: l’aliquota contributiva è del 17 % ed è suddivisa nell’8,50% a carico agente e 8,50% a carico preponente;
A.2. per giovani agenti operanti in forma individuale: per i nuovi iscritti a partire dal 2024 non sono più operative le agevolazioni previste dall’articolo 5-bis del regolamento. Tuttavia, restano efficaci per coloro che si sono iscritti nel triennio 2021-2023.

B) Per il Fondo di Assistenza (per agenti operanti in forma di società di capitali: S.r.l. e S.p.A.) l’aliquota resta ferma al 4 % (per importi provvigionali fino ad € 13.000.000,00) e così suddivisa tra le parti: 1 % a carico agente e 3 % a carico preponente. 

L’Area Lavoro e Previdenza di Confindustria Toscana Sud mette a disposizione degli associati uno strumento per il calcolo delle indennità di fine rapporto relative ai rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale.

Grazie ad esso è possibile elaborare le suddette spettanze in base a quanto disposto, rispettivamente, dagli Accordi Economici Collettivi applicati dalle preponenti industriali (AEC del 30 luglio 2014, e precedenti, sottoscritti dalle OO.SS. e Confindustria) e dalle preponenti commerciali (AEC 2009 e precedenti sottoscritti dalle OO.SS. e Confcommercio).

Massimiliano Bucaletti – Tel. 0575399429 – e-mail: m.bucaletti@confindustriatoscanasud.it