ESONERO SULLA QUOTA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE PER L’ANNO 2024 GIA’ OPERATIVO DALLA MENSILITA’ DI GENNAIO

( Lavoro e Previdenza) ( News )

ESONERO SULLA QUOTA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE PER L’ANNO 2024 GIA’ OPERATIVO DALLA MENSILITA’ DI GENNAIO

L’esonero contributivo non ha effetti sulla tredicesima mensilità

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto anche per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 l’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore nella misura pari a:

–   6 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;

–   7 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

La misura agevolativa trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli di apprendistato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

L’esonero trova applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore percepita nelle singole mensilità.

Poiché la verifica della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai diversi mesi, un’entità diversa in ragione della retribuzione effettivamente percepita, o non applicarsi in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.

Rispetto al 2023 l’esonero per il corrente anno non ha effetti sulla tredicesima mensilità o sul singolo rateo di tredicesima laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente.

In ragione dell’eccezionalità di tale agevolazione resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’Inps con Circolare n° 11 del 16 gennaio 2024 fornisce le indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero nonché le istruzioni per l’esposizione dello stesso a partire dal flusso Uniemens di competenza di gennaio 2024.

I datori di lavoro che non abbiano potuto procedere all’esposizione dell’esonero nel flusso di competenza del mese di gennaio potranno portare a conguaglio le somme nella competenza di febbraio.

Rif.

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