AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO – SCADENZA DEL 4 OTTOBRE 2023
Come stabilito dal DM 2 Settembre 2021, se alla data di entrata in vigore del decreto (4/10/2022) sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività formazione o aggiornamento, gli addetti antincendio devono obbligatoriamente aggiornarsi entro il 4 ottobre di quest’anno.
Come sancito dal Decreto, il corso di aggiornamento antincendio è così strutturato:
- Addetti antincendio delle aziende di Livello 3: 8 ore suddivise in 5 di teoria e 3 ore di pratica;
- Addetti antincendio delle aziende di Livello 2: 5 ore suddivise in 2 ore di teoria e 3 di pratica;
- Addetti antincendio delle aziende di Livello 1: 2 ore di pratica.
L’allegato 3 del Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 (in allegato) elenca le tipologie di aziende che ricadono nei rispettivi livelli:
Attività di Livello 3:
- stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
- aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
Attività di livello 2
Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
- i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (in allegato), con esclusione delle attività di livello 3;
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Attività di livello 1
Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Assoservizi srl organizza per il 12 Settembre, il corso di Aggiornamento per Addetti Antincendio Livello 1, 2 e 3.
Per info su orari costi e per effettuare l’iscrizione, si prega di accedere al seguente link
Rif: Antonella Marinelli 0575/399492 a.marinelli@confindustriatoscanasud.it