AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO – SCADENZA DEL 4 OTTOBRE 2023

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AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO – SCADENZA DEL 4 OTTOBRE 2023

Come stabilito dal DM 2 Settembre 2021, se alla data di entrata in vigore del decreto (4/10/2022) sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività formazione o aggiornamento, gli addetti antincendio devono obbligatoriamente aggiornarsi entro il 4 ottobre di quest’anno.

Come sancito dal Decreto, il corso di aggiornamento antincendio è così strutturato:

  • Addetti antincendio delle aziende di Livello 3: 8 ore suddivise in 5 di teoria e 3 ore di pratica;
  • Addetti antincendio delle aziende di Livello 2: 5 ore suddivise in 2 ore di teoria e 3 di pratica;
  • Addetti antincendio delle aziende di Livello 1: 2 ore di pratica.

L’allegato 3 del Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 (in allegato) elenca le tipologie di aziende che ricadono nei rispettivi livelli:

Attività di Livello 3:

  1. stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
  2. fabbriche e depositi di esplosivi;
  3. centrali termoelettriche;
  4. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  5. impianti e laboratori nucleari;
  6. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
  7. attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
  8. aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  9. interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
  10. alberghi con oltre 200 posti letto;
  11. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  12. scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  13. uffici con oltre 1.000 persone presenti;
  14. cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  15. cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  16. stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

Attività di livello 2

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

  1. i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (in allegato), con esclusione delle attività di livello 3;
  2. i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Attività di livello 1

Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Assoservizi srl organizza per il 12 Settembre, il corso di Aggiornamento per Addetti Antincendio Livello 1, 2 e 3.

Per info su orari costi e per effettuare l’iscrizione, si prega di accedere al seguente link 

Rif: Antonella Marinelli 0575/399492 a.marinelli@confindustriatoscanasud.it

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dpr151-2011