SISTRI: CONSIDERAZIONI SU NUOVO PROVVEDIMENTO

( Ambiente )

SISTRI: CONSIDERAZIONI SU NUOVO PROVVEDIMENTO

Riassumiamo di seguito alcune indicazioni sul funzionamento della nuova disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti elaborate da Confindustria.

Dall’8 giugno 2016 è in vigore il nuovo provvedimento consultabile al seguente link:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-24&atto.codiceRedazionale=16G00084&elenco30giorni=true

Il decreto, che abroga il DM 52/2011 (cd. TU Sistri), contiene disposizioni che riguardano il sistema attualmente operativo (senza tuttavia modificare il termine del 31/12/16 relativo al cd. “doppio binario” e non vigenza delle sanzioni sul non corretto utilizzo del Sistri), mentre all’art. 23, riporta i criteri generali di cui il futuro concessionario dovrà tener conto nella declinazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

SISTRI ATTUALMENTE OPERATIVO

Nell’analizzare le disposizioni riferite al Sistri attuale, riteniamo opportuno distinguere tra le disposizioni che hanno effetti sull’iscrizione e versamento del contributo (fattispecie per le quali le sanzioni sono oggi in vigore – nota 1) e le disposizioni che incidono sul corretto utilizzo del sistema attuale (nota 2).

Anche in considerazione del fatto che Confindustria ha, a più riprese, segnalato la necessità di superare quanto prima il sistema attuale, evitando ulteriori costi a carico delle imprese, riteniamo opportuno evidenziare unicamente le disposizioni che hanno effetto sull’obbligo di iscrizione e relativo versamento del contributo.

Più in dettaglio, il regolamento:

  • specifica ulteriormente i soggetti obbligati oggi all’iscrizione, sempre con riferimento ai soli rifiuti pericolosi (art.4), e fornisce ulteriori chiarimenti sul pagamento del contributo annuale (art. 7), mantenendo gli importi già in essere senza alcuna variazione (allegato 1);
  • fornisce una definizione di “dipendente” (art. 1);
  • disciplina le procedure di adesione al Sistri (art. 6).

Rimangono invece sostanzialmente invariate le procedure operative, le quali continuano ad essere caratterizzate dalle criticità più volte segnalate da Confindustria, ovvero dispositivi USB/Black box, mancanza della trasmissione in asincrono, mancato raccordo con la normativa primaria (nota3).

 

APPROFONDIMENTI

Soggetti obbligati all’iscrizione a SISTRI

Il nuovo decreto riprende i contenuti dei precedenti decreti ministeriali relativi a SISTRI e lascia invariato l’attuale campo di applicazione, rimanendo quindi applicabile ai soli rifiuti pericolosi per (nota 4):

1)  i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che occupano più di dieci dipendenti (nota 5), con riferimento ai soli rifiuti speciali derivanti da:

– attività di costruzione, demolizione e scavo;

– lavorazioni industriali;

– lavorazioni artigianali;

– attività commerciali;

– attività di servizio;

– attività sanitarie;

2)  i trasportatori dei propri rifiuti speciali pericolosi, con l’iscrizione all’Albo gestori ambientali alla categoria 2-bis (trasporto dei propri rifiuti fino a 30 kg/litri al giorno), solo se obbligati in quanto produttori iniziali, cioè solo se occupano più di dieci dipendenti (nota 6);

3)  i trasportatori dei propri rifiuti speciali pericolosi, con l’iscrizione all’Albo gestori ambientali alla categoria 5 (trasporto dei propri rifiuti per quantità superiori a 30 kg/litri al giorno – nota 7);

4)  i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi:

– i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti pericolosi sul territorio nazionale o in partenza dall’Italia verso l’estero;

– i soggetti dell’intermodalità (terminalisti, operatori logistici degli scali ferroviari, ecc.) che detengono i rifiuti speciali pericolosi in attesa della loro presa in carico da parte del vettore successivo (treno, nave, gomma);

5)  coloro che trattano, recuperano, smaltiscono rifiuti speciali pericolosi e rifiuti urbani pericolosi;

6)  coloro che producono rifiuti pericolosi derivanti da attività di recupero o di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, definiti come “nuovi produttori”;

7)  coloro che effettuano intermediazione e commercio di rifiuti speciali e urbani pericolosi.

ATTUALI MODALITÀ DI UTILIZZO DI SISTRI

Fino all’emanazione dei decreti ministeriali che definiranno le nuove modalità di accesso ed utilizzo del sistema di tracciabilità, il nuovo decreto conferma le attuali modalità di utilizzo di SISTRI, cui si accede utilizzando i dispositivi USB. Per la tracciabilità dei veicoli che trasportano rifiuti pericolosi rimane previsto l’utilizzo delle black box. Le procedure di utilizzo di SISTRI rimangono quelle oggi definite dai manuali e dalle guide rese disponibili sul sito di SISTRI, sebbene sia prevista la loro formale approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente.

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI RELATIVE A SISTRI

Il nuovo decreto non interviene sul sistema sanzionatorio di SISTRI. Rimane quindi ad oggi soggetto a sanzioni solo la mancata/non corretta iscrizione ed il mancato/non corretto versamento del contributo annuale (nota 8). Fino al 31 dicembre 2016 non si applicano le sanzioni per il mancato o non corretto utilizzo di SISTRI, essendo ancora obbligatoria (e soggetta al relativo sistema sanzionatorio) la tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto cartacei (nota 9).

IL FUTURO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

Accogliendo i ripetuti rilievi mossi da Confindustria circa la complessità e la non applicabilità del sistema SISTRI alla reale operatività delle imprese per la gestione dei rifiuti, il decreto delinea, all’art. 23, le caratteristiche del sistema di tracciabilità che dovrà essere predisposto dal futuro concessionario, una volta definito il giusto quadro normativo di riferimento.

Il sistema dovrà prevedere:

  1. la razionalizzazione e la semplificazione del sistema, attraverso l’abbandono degli attuali dispositivi USB e black box (nota 10) e l’individuazione di strumenti idonei a garantire l’efficace resa del servizio di tracciabilità dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti) e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  2. la tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto con compilazione in modalità off-line e trasmissione asincrona dei relativi dati (nella logica di superare l’attuale modalità di compilazione del sistema in tempo reale), nonché la generazione automatica del MUD, ai fini della dematerializzazione della corrispondente documentazione;
  3. la semplificazione degli obblighi informativi alle imprese attraverso l’interazione e il coordinamento con banche dati in uso alla pubblica amministrazione, garantendo, per quanto possibile, l’acquisizione automatica delle informazioni disponibili;
  4. la garanzia di interoperabilità con i sistemi gestionali utilizzati dalle imprese, dalle associazioni di categoria e loro società di servizi e realizzazione di specifici sistemi per le imprese che non dispongono di sistemi gestionali;
  5. la sostenibilità dei costi;
  6. la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e formazione per le imprese.

     In merito al tema della sostenibilità dei costi, si riporta quanto dichiarato dal Sottosegretario All’ambiente, On. Velo, il 28 aprile 2016 in Parlamento: “la riduzione dei contribuiti è possibile una volta conseguita la riduzione dei costi di esercizio del sistema attraverso il processo di semplificazione del Sistema stesso. […] Il decreto in questione pertanto non incide immediatamente sull’entità dei contributi dovuti per il 2016, né avrebbe potuto farlo, ma riducendo i costi del sistema pone in essere le condizioni indispensabili per rideterminare i contributi degli utenti”.

AFFIDAMENTO DEL SISTEMA

L’articolo 11, comma 9bis, del Decreto Legge 101/2013 dispone che, entro il 30 giugno 2015, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi della società Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti, avvia le procedure per l’affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal codice degli appalti, e dalle norme dell’Unione europea di settore, nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico (nota 11).

In attuazione di questa disposizione, il 26 giugno 2015 Consip S.p.A. ha pubblicato sul proprio sito, il bando di gara a procedura ristretta.

All’aggiudicatario viene richiesta la presa in carico e gestione del sistema attualmente operativo e l’evoluzione del sistema informatico.

Per quel che riguarda lo stato di avanzamento, secondo quanto riferito dal Sottosegretario all’Ambiente, On. Velo, il 28 aprile 2016 in Parlamento, la fase di pre-qualifica si è conclusa il 16 ottobre con l’ammissione di tutti i richiedenti e sono in corso di valutazione le offerte pervenute dai partecipanti alla gara. “Il termine per la conclusione della procedura e l’aggiudicazione della gara scadrà nel mese di settembre 2016”.

ATTIVITÀ DI CONFINDUSTRIA

Tutto ciò premesso, Confindustria continuerà a seguire la definizione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e la sua messa a regime intervenendo sul Ministero dell’Ambiente affinché:

  • venga definito, con largo anticipo rispetto alla scadenza del 31dicembre 2016, il crono programma che porti al superamento del SISTRI attuale e siano definiti gli adempimenti amministrativi nel frattempo richiesti agli operatori per garantire la tracciabilità dei rifiuti;
  • venga assicurato che la nuova procedura di tracciabilità che sarà definita dal futuro concessionario sarà resa obbligatoria e vincolante per gli operatori solo dopo una adeguata sperimentazione con gli operatori e le associazioni di categoria.

In attesa che si completi tale processo, Confindustria trasferirà al Ministero l’esigenza di rinviare tempestivamente l’applicazione delle sanzioni per il non corretto utilizzo dell’attuale SISTRI, qualora i tempi di realizzazione del nuovo sistema non fossero compatibili con la scadenza della non applicabilità delle sanzioni, oggi fissata al 31 dicembre 2016; continuerà inoltre a chiedere la sospensione del contributo per evitare ulteriori costi a carico delle imprese legati all’attuale sistema.

NOTE

Nota 1 – Le sanzioni oggi applicabili a SISTRI sono definite all’art.260-bis del d.lgs. 152/2016, comma 1 e 2.

Nota 2 – Le sanzioni relative all’utilizzo di SISTRI sono definite all’art.260-bis del d.lgs. 152/2016, comma 3 e seguenti, e art. 260ter del d.lgs.152/2016; non sono applicabili fino al 31 dicembre 2016.

Nota 3 – Su quest’ultimo aspetto, si segnala, a titolo esemplificativo: il disallineamento tra le modalità di gestione dei rifiuti in transito nei porti e negli scali ferroviari (art. 193 del d.lgs. 152/2006), il riferimento generico agli impianti di gestione dei rifiuti urbani (art. 15 del dm 78/2016), il riferimento al trasporto transfrontaliero di rifiuti non pericolosi con l’allegato VII del regolamento 1013/2006 ancora presente nel dm 78/2016.

Nota 4 – L’individuazione dei soggetti obbligati all’iscrizione e dall’utilizzo di SISTRI è contenuta nell’art. 188-ter, comma 1, del d.lgs.152/2006 – a seguito della modifica apportata dal d.l. 101/2013 – come meglio specificato con d.m. 24 aprile 2014.

Nota 5 – Nel calcolo dei dipendenti devono rientrare tutti gli addetti dell’impresa, considerando tutte le unità locali, anche quelle che non producono rifiuti pericolosi. L’articolo 1, comma 1, lettera c), del dm 78/2016 conferma che sono da computare tutti gli addetti con posizione di lavoro:

  • dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, anche se temporaneamente assente per malattia, maternità, ecc.;
  • indipendente, cioè con contratto di lavoro autonomo, con caratteristiche di continuità.

I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue per le giornate effettivamente retribuite. La frazione si arrotonda all’intero superiore o inferiore più vicino.

Nota 6 – Vd nota precedente.

Nota 7 – Il chiarimento è stato introdotto all’articolo 4, comma 2, lettera a), del d.m. n. 78/2016.

Nota 8 – Le sanzioni relative a SISTRI sono definite all’art. 260-bis del d.lgs. 152/2016, comma 1 e 2. Con la legge n. 21/2016 di conversione del cddl “Mille proroghe” 30 dicembre 2015, n. 210, art. 8, gli importi di tali sanzioni sono ridotti del 50% fino al 31 dicembre 2016.

Nota 9 – La non sanzionabilità dell’utilizzo di SISTRI è stata da ultimo confermata con la legge n. 21/2016 di conversione del cd dl “Milleproroghe”30 dicembre 2015, n. 210, art. 8.

Nota 10 – Ai sensi dell’art. 8 del d.m. 78/2016, i soggetti obbligati devono dotarsi di un dispositivo USB per:

  • ogni unità locale di produzione o di trattamento di rifiuti speciali pericolosi;
  • la sede legale per l’attività di trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
  • per l’interoperabilità, in caso di utilizzo in azienda di software gestionali.

Nota 11 – Art. 11, comma 9bis D.L. 101/2013.

AM 12 – 22.6.2016

Rif.
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