CERTIFICAZIONE UNICA 2020 – MODULISTICA E ADEMPIMENTI

( Fisco e Diritto d’Impresa )

CERTIFICAZIONE UNICA 2020 – MODULISTICA E ADEMPIMENTI

Attestazioni per il lavoro dipendente e autonomo: consegna entro il 31 marzo 2020 e invio telematico entro il 9 marzo 2020 (il 7 marzo cade di sabato), ovvero entro il 31 ottobre per le certificazioni che non possono essere dichiarate con il mod. 730.

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello di Certificazione Unica 2020 (“CU 2020”) con il quale i sostituti d’imposta sono tenuti a certificare i redditi erogati nel 2019 e le ritenute operate nei confronti dei lavoratori dipendenti e assimilati, dei lavoratori autonomi e dei titolari di redditi di provvigioni e di redditi diversi, indicando altresì i dati relativi all’assistenza fiscale prestata e alle somme corrisposte a seguito di pignoramenti e di indennità di esproprio.

Questo adempimento si presenta, anche quest’anno, sdoppiato, dato che i sostituti devono sia rilasciare ai contribuenti, entro il 31 marzo 2020, la Certificazione Unica nella versione “sintetica”, sia trasmettere il Modello “CU ordinario” all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, entro il termine del 9 marzo 2020 (in quanto il 7 marzo cade di sabato) , fatta salva la possibilità di differimento della trasmissione al termine stabilito per l’invio del Modello 770/2020, qualora trattasi di certificazioni prive di dati rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla “Certificazione Unica 2020”.

1. AMBITO APPLICATIVO DELLA “CERTIFICAZIONE UNICA 2020”

La “Certificazione Unica 2020” riguarda:

  • i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, cor­risposti nel 2019 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a rite­nuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
  • i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d’au­tore o d’inventore, ecc.), corrisposti nel 2019;
  • le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procaccia­men­­to d’affari, corrisposte nel 2019, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73;
  • le provvigioni derivanti da vendite a domicilio di cui all’art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, as­sog­gettate a ritenuta a titolo d’imposta;
  • i corrispettivi erogati dal condominio nel 2019 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/73;
  • i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (“locazioni brevi”), di cui all’art. 4 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017);
  • alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di la­voro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2019;
  • le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da fun­zio­ni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
  • l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2019 a seguito di procedure di pigno­ra­mento presso terzi, di cui all’art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
  • l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all’art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
  • le relative ritenute operate;
  • le detrazioni d’imposta effettuate;
  • i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e ad altri Enti;
  • i dati assicurativi INAIL.

1.1 REDDITI ESENTI

La Certificazione Unica 2020 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi cor­­ri­­sposti nell’anno 2019 che non hanno concorso alla formazione del reddito im­po­nibile ai fini fiscali e contributivi.

1.2 COMPENSI EROGATI AI “CONTRIBUENTI MINIMI” E AI “CONTRIBUENTI FORFETTARI”

La Certificazione Unica 2020 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei compensi corrisposti nel 2019 alle persone fisiche che:

  • ap­pli­cano il regime age­volato re­lativo:
  • ai c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
  • oppure ai “contribuenti forfettari” (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014);
  • non hanno subito ritenute alla fonte su tali compensi.

1.3 REDDITI EROGATI DAI “CONTRIBUENTI FORFETTARI” EX L. 190/2014

1.3.1 Redditi di lavoro dipendente e assimilati

I contribuenti in regime forfetario ai sensi della L. 190/2014 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ad eccezione, dall’1.1.2019, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014, come modificato dall’art. 6 del DL 34/2019, conv. L. 58/2019).

Tali soggetti diventano quindi obbligati a utilizzare la Certificazione Unica anche ai fini fiscali e non solo più ai fini previdenziali.

In relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2019, i “contribuenti forfettari” devono quindi compilare la Certificazione Unica 2020, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e da consegnare ai lavoratori.

1.3.2Altri redditi

Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, i soggetti in regime forfetario hanno comunque la facoltà di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfetario (circ. Agenzia Entrate 10.4.2019 n. 9).

Se tali ritenute rientrano nell’ambito applicativo della Certificazione Unica, il “contribuente forfettario” deve quindi compilare la Certificazione Unica 2020, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e da consegnare ai contribuenti-sostituiti.

1.4 CERTIFICAZIONE DEI DIVIDENDI, DEI CAPITAL GAIN E DEGLI ALTRI REDDITI DI CAPITALE

La Certificazione Unica 2020 non riguarda invece la certificazione:

dei dividendi e dei proventi equiparati, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire me­dian­­te l’apposito modello CUPE (ap­­provato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663; le relative istru­zioni sono state aggiornate il 15.1.2020);

dei capital gain, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, che deve contenere:

le generalità e il codice fiscale del contribuente;

la natura, l’oggetto e la data dell’operazione;

la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione;

gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi;

degli interessi e altri redditi di capitale, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, purché attesti l’ammontare:

delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali dedu­zioni spet­­­tanti;

 1.5 Lavoratori domestici

La Certificazione Unica 2020 non deve invece essere consegnata ai lavoratori domestici (es. colf, ba­dan­ti), dipendenti da datori di lavoro non sostituti di imposta, ai quali va consegnata una “dichiarazione sostitutiva” semplificata.

TRASMISSIONE TELEMATICA “CERTIFICAZIONE UNI­CA 2020” ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF), i sostituti d’imposta de­vono trasmet­tere, in via telematica:

  • direttamente, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline;
  • oppure tramite un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti, esperti contabili, con­su­lenti del lavoro, società del gruppo, …).

Per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020, il sostituto d’impo­sta deve utilizzare il modello “ordinario”:

  • che ha un contenuto più dettagliato rispetto alla versione “sintetica” da consegnare al con­tri­buente, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2020);
  • da compilare secondo le istruzioni approvate dall’A­genzia delle Entrate.

Il modello “ordinario” di Certificazione Unica 2020 è infatti costituito:

  • dal frontespizio;
  • dal quadro CT, relativo alla comunicazione della “sede telematica” per la ricezione dei mo­del­li 730-4 relativi ai conguagli (questo quadro deve essere compilato solo dalle aziende che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente (o assimilati) e che non hanno mai comunicato all’Agenzia questa informazione (ad esempio, aziende neo-costituite, o aziende nate da fusioni/scissioni). I sostituti d’imposta che hanno già provveduto a comunicare, in anni passati, l’utenza telematica su cui ricevere i Modelli 730-4 e che, per l’anno 2019, intendono variarla, non devono compilare il Quadro “CT” della Certificazione Unica, ma devono utilizzare l’apposito Modello, reperibile sul sito web dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it ), denominato “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate“.
  • dalla parte relativa ai dati del sostituto d’imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore di­pen­dente o autonomo, pensionato o altro percettore delle somme);
  • dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all’assi­sten­za fiscale, suddivisa tra:
  • dati fiscali;
  • dati previdenziali e assistenziali;
  • dati assicurativi INAIL;
  • annotazioni
  • dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
  • dalla parte relativa alla certificazione dei redditi derivanti dalle “locazioni brevi” ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017.

Nel caso in cui la Certificazione Unica attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, o soltanto compensi erogati a seguito di “locazioni brevi”, deve essere inviata all’Agenzia delle En­trate esclusivamente la parte della Cer­tificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

Le parti di cui si compone il flusso da inviare all’Agenzia entro il 9 marzo prossimo vengono di seguito sinteticamente richiamate.

Il sostituto d’imposta può suddividere il flusso telematico inviando, oltre al Frontespizio e, eventualmente, al QuadroCT”, le certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; è possibile trasmettere flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni di lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Per semplificare l’attività amministrativa delle imprese, si ricorda che il CAF Interregionale Dipendenti Srl, offre il servizio di:

a) Compilazione ed invio della Certificazione Unica ordinaria per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

b) Invio telematico del file di Certificazione unica ordinaria già predisposto dall’azienda.

In questa ipotesi, il file telematico della Certificazione Unica ordinaria, creato con programmi aziendali e su tracciato ministeriale, verrà inviato all’Agenzia delle Entrate tramite il servizio di intermediazione di CAF Interregionale.

Per la utilizzazione del servizio è necessario compilare una specifica lettera di incarico da  trasmettere via email a: 730-4@cafinterregionale.it.

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it