RIMBORSO ACCISE III TRIMESTRE 2020 – SCADENZA 02/11/2020

( Europa e Internazionalizzazione) ( Trasporti e circolazione )

RIMBORSO ACCISE III TRIMESTRE 2020 – SCADENZA 02/11/2020

presentazione a partire dal 1° ottobre

Con nota del 25 settembre 2020, prot. 331642/RU, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate dal 1° ottobre al 2 novembre 2020 le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel III trimestre (1° luglio – 30 settembre) 2020) – software aggiornato per compilazione e stampa dell’apposita dichiarazione.

Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica, della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti (come da nota ADM n. 64837/RU datata 07/06/2018).

 

SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE:

a) attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tn, esercitata da:

      1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
      2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
      3. imprese stabilite in altri Stati membri UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

b) attività di trasporto persone svolta da:

      1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al DL n.422 del 19/11/1997, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
      2. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al DL n.285 del 21/11/2005;
      3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato DL n.422/1997;
      4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Reg.(CE) n.1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/10/2009.

c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

 

L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1°luglio e il 30 settembre 2020, è pari a € 214,18 per mille litri di gasolio.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tn, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

Il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori (così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tn, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.

Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il cod. tributo 6740.

 

Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art.61 del D.L. n.1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art.4, c.3, del D.P.R. n.277/2000), per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.

Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n.124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso. Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile. Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.

 

 

 

Rif.

Alessandra Amato – Tel. 0577257230 – e-mail: a.amato@confindustriatoscanasud.it