FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (LEGGE 662/96) E DL ENERGIA N.17 DEL 1.3.2022

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FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (LEGGE 662/96) E DL ENERGIA N.17 DEL 1.3.2022

Intervento del Fondo di Garanzia a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia

Gli aumenti incontrollati del costo dell’energia di qualsiasi tipologia ed entità, sono una delle comprovate cause del preoccupante rallentamento della produzione industriale delle imprese; le difficoltà direttamente imputabili agli aumenti, si riassumono nella carenza di liquidità corrente e nella necessità di ripristinarne la disponibilità al fine di onorare gli impegni della gestione generale delle aziende. 

La Legge di Bilancio 2022 (L.234/2021) ha disposto, con modifiche ed integrazioni, la proroga fino al 30 giugno 2022 delle opportunità e provvidenze del Fondo di Garanzia per le PMI, nella accezione delle Misure Temporanee agli Aiuti di Stato – Temporary Framework (DL Liquidità n.23/2020, convertito con modifiche in Legge 40/2020), che prevedono il rilascio di garanzie riferite a finanziamenti richiesti per esigenze di liquidità e programmi di investimento per il tramite del Mediocredito Centrale Spa.

La normativa, tuttavia, dispone che dalla data del 1 aprile 2022, la garanzia non sia più gratuita come predisposto ed applicato fino ad oggi nella logica degli interventi di sostegno finanziario alle imprese colpite dalla emergenza sanitaria per Covid-19, ma che diventi operativa previo pagamento di una commissione una tantum al Fondo di Garanzia.

Con l’emanazione del DL Energia n.17 del 1.3.2022, e nello specifico di quanto all’Art.8, comma 1, lettera a) e b), si dispone che “…fino al 30 giugno 2022 la predetta commissione non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia”.

A tal proposito il Mediocredito Centrale Spa informa, con comunicazione del 14.3.2022, che l’onere di dimostrare le “comprovate esigenze di liquidità” sarà in capo al soggetto beneficiario finale, e che tale dimostrazione sarà evasa fornendo idonea documentazione attestante l’aumento dei prezzi delle forniture di energia (copia di fatture relative a due periodi di riferimento diversi).

Gli uffici di Confindustria Toscana Sud rimangono a disposizione delle associate per fornire sia approfondimenti in materia, che eventuale assistenza e supporto operativo per beneficiare delle provvidenze del Fondo Centrale e di quelle direttamente predisposte dal sistema bancario.

  

FI 17 – 24.03.2022

Rif.

Andrea Brocchi – Tel. 0575399467 – e-mail: a.brocchi@confindustriatoscanasud.it