BANDO RICERCA E SVILUPPO REGIONE TOSCANA BANDO N. 1 PROGETTI STRATEGICI DI RICERCA E SVILUPPO

( Agevolazioni, Credito e Finanza, Assicurazioni )

BANDO RICERCA E SVILUPPO REGIONE TOSCANA BANDO N. 1 PROGETTI STRATEGICI DI RICERCA E SVILUPPO

Con D.D. n. 5239 dell’11/03/2024 sono stati integrati gli Allegati 1 (Bando), 1A (Spese ammissibili) e 1E (Fidejussione) e con D.D. n. 5697/24 del 19/03/2024 è stata prorogata la scadenza del bando al 22 Aprile 2024.

Si ricordano di seguito le principali caratteristiche del Bando:

La Regione Toscana, con Decreto 29 dicembre 2023, n. 27716, ha approvato il bando n. 1 “Progetti strategici di ricerca e sviluppo”, nell’ambito del PR FESR 2021/2027, Azione 1.1.4 “Ricerca e sviluppo per le imprese anche in raggruppamento con organismi di ricerca”.

L’intervento mira a sostenere gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale (come definite all’art. 2, punti 85) e 86) del Reg. UE 651/2014) delle imprese toscane, sostenendo la cooperazione tra MPMI e GI e tra imprese e organismi di ricerca, anche al fine di favorire la transizione ecologica.

In particolare, l’obiettivo perseguito dalla Regione Toscana si realizza attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di:

  1. sovvenzione in c/capitale diretta alla spesa (di seguito “sovvenzione diretta”);
  2. sovvenzione in c/capitale commisurata agli interessi (di seguito “sovvenzione interessi”) riservata alle sole MPMI;

La procedura del bando è “valutativa” ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 123/1998, con procedimento a graduatoria.

L’avviso si inserisce nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Con D.D. n. 5237 dell’11/03/2024 sono stati integrati gli Allegati 1 (Bando), 1A (Spese ammissibili) e 1E (Fidejussione) dei D.D. n. 27716 del 29/12/2023.

Beneficiari

Sono soggetti destinatari:

Grandi Imprese (GI) in cooperazione con almeno n. 3 Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) – con o senza Organismi di Ricerca (OR) – associate nelle forme di:

  • ATS;
  • RTI;
  • Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto).

L’accesso al bando è esteso anche ai professionisti in quanto equiparati alle imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita. Pertanto, tutte le volte che viene utilizzato il termine “impresa” lo stesso si intende riferito anche alla categoria dei “professionisti”, se non diversamente specificato.

Iniziative ammissibili

A pena di inammissibilità, i progetti devono:

  • prevedere un grado di innovazione con un TRL di arrivo 7 o 8;
  • rientrare nei domini tecnologici prioritari evidenziati dalla matrice di ammissibilità della Smart Specialization Strategy, di cui alla DGR n. 123 del 20.02.2023.

Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili i seguenti costi, sostenuti a partire dalla data di inizio progetto, convenzionale o anticipato, se direttamente pertinenti all’unità produttiva oggetto di intervento:

  1. le spese di personale nella misura in cui è impiegato nel progetto di ricerca, come risultante da idonea documentazione organizzativa del soggetto beneficiario. Il costo del personale non impiegato direttamente in attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale rientra tra le spese generali (per es. personale adibito a funzioni di tipo amministrativo, commerciale, di magazzino e di segreteria);
  2. costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e a condizione che gli stessi siano installati presso l’unità produttiva nella quale si svolge il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
  3. costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute. I costi relativi ai fabbricati e ai terreni sono ammessi nel limite complessivo massimo del 30% del costo totale di progetto. I costi relativi ai terreni non possono superare il 10% del costo totale di progetto;
  4. costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca. Sono ammissibili esclusivamente le spese per servizi di consulenza avanzati e qualificati riconducibili la “Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane”. I requisiti del fornitore dei servizi, la descrizione e il contenuto dei servizi medesimi e la documentazione per la valutazione dell’attuazione del progetto sono quelli indicati nel Catalogo. Sono altresì ammissibili in questa voce i costi per beni immateriali quali software e diritti di licenza. I costi sono ammessi nel limite complessivo massimo del 35% del costo totale di progetto;
  5. spese generali supplementari (fino ad un massimo del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale);
  6. altri costi di esercizio, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi (in ogni caso beni materiali), sostenuti direttamente per effetto dell’attività di ricerca, nel limite del 15% del costo totale di progetto.

L’importo totale del progetto presentato deve essere non inferiore a 1.500.000,00 euro e non superiore a 3.000.000,00 euro.

Contributi

La dotazione finanziaria disponibile è pari a 21.126.479,94 euro.

L’aiuto è concesso nella forma della sovvenzione in c/capitale secondo le seguenti tipologie:

  1. sovvenzione in c/capitale diretta alla spesa (di seguito “sovvenzione diretta”), ai sensi dell’art.25 Reg. UE 651/14;
  2. sovvenzione in c/capitale per l’abbattimento degli interessi (di seguito “sovvenzione interessi”) riservata alle sole MPMI in una percentuale sull’ammontare degli interessi del prestito erogato nell’ambito della linea di credito “Regione Toscana EU blending 2023-0118” della BEI (di seguito “finanziamento BEI”).

La MPMI che ha presentato domanda per la sovvenzione diretta, esercitando nel contempo l’opzione per la sovvenzione interessi, ha la facoltà di presentare, entro 30 gg dalla comunicazione mediante SFT dell’avvenuta concessione della sovvenzione diretta, una domanda di finanziamento BEI ad uno degli Istituti di Credito selezionati dalla Regione Toscana nell’ambito dell’avviso pubblico, di cui al decreto dirigenziale n. 22809 del 26/10/2023.

La MPMI, che pur avendone la facoltà, non presenta la domanda di finanziamento entro il suddetto termine rinuncia alla sovvenzione interessi, ma conserva comunque il diritto di accedere alla sovvenzione diretta.

La MPMI che ha presentato domanda per la sola sovvenzione diretta non può accedere successivamente alla sovvenzione interessi.

L’agevolazione di cui al punto b) consiste nella concessione di una sovvenzione erogata in un’unica soluzione e calcolata sul valore attuale delle quote di interesse del finanziamento BEI.

Tale finanziamento verrà erogato da uno degli Istituti di Credito, che saranno selezionati dalla Regione Toscana nell’ambito all’Avviso Pubblico, di cui al decreto dirigenziale n. 22809 del 26/10/2023, nella percentuale massima:

  • del 90% in caso di progetti “green” di MPMI; cioè progetti che concorrono alla lotta al cambiamento climatico, all’efficientamento energetico, anche attraverso nuove fonti rinnovabili e modalità sostenibili, a processi di economia circolare;
  • dell’80% in caso di altri progetti MPMI.

Il finanziamento BEI non può superare il costo progetto al netto del contributo massimo spettante (nei partenariati il costo individuale di ciascun partner) e in ogni caso, deve essere ricompreso tra 90.000,00 euro e 1.700.000,00 euro.

Le Imprese di Grande dimensione (GI), ai sensi del Reg. UE 651/2014, e gli Organismi di Ricerca non possono accedere al finanziamento agevolato e conseguentemente beneficiare della sovvenzione interessi.

L’ESL massimo della sovvenzione interessi e della garanzia è pari al 10%.

Il finanziamento BEI, se assistito da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, c. 100 lett. a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662, genera per il beneficiario un aiuto che cumula con gli aiuti rilasciati a sensi dell’atto.

In tal caso l’ESL generato dalla garanzia concorre al raggiungimento dei massimali suddetti del 10% e comunque non può superare, in abbinamento alle altre sovvenzioni, le intensità massime previste dal reg. UE 651/2014, art. 25 e riportate nel bando.

Il valore in termini assoluti dell’aiuto concesso sarà arrotondato per difetto all’unità di euro, sia in fase di prima ammissione che di liquidazione ed erogazione del contributo.

Il cumulo con altri aiuti di stato, laddove previsto dal bando è consentito a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell’Unione.

Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del regolamento di esenzione possono essere cumulati:

  1. con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
  2. con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al regolamento di esenzione.

Gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel relativo regolamento de minimis.

Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Procedure e termini

La fase della presentazione della domanda di agevolazione sarà gestita sul portale di Sviluppo Toscana S.p,A. che provvederà all’istruttoria degli interventi secondo una procedura di tipo valutativo.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 24 gennaio 2024 e fino alle ore 16.00 del 22 aprile 2024.

Riferimenti normativi

Decreto 29 dicembre 2023, n. 27716

Decreto n. 1589 del 29-01-2024 e nuovo Allegato 1A – Allegato 1/A

D.D. n. 5237/24: modifiche

D.D. n. 5697/24: proroga

FI 09 – 25.03.2024

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it