RUSSIA – 9° PACCHETTO DI SANZIONI

( Europa e Internazionalizzazione )

RUSSIA – 9° PACCHETTO DI SANZIONI

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Reg. (UE) 2022/2474 – 2022/2475 e 2022/2476 in vigore dal 17/12/2022.

Il Consiglio della UE ha adottato il 9° pacchetto di misure restrittive (embarghi) contro la Fed. Russa.Reg.(UE) 2022/2475 e 2022/2476 sono relativi alle restrizioni a carico di persone ed entità (ulteriori 168 soggetti listati).

Il Reg. (UE) 2022/2474 (che modifica il Reg.(UE) 833/2014) introduce restrizioni ed estensioni di restrizioni esistenti praticamente in tutti gli ambiti del commercio con la Federazione Russa:

 

  • è aumentato l’elenco dei beni vietati dall’ allegato VII;
  • tra i beni adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria aerospaziale (Allegato XI) vietati all’esportazione, sono stati aggiunti i motori e loro parti;
  • viene introdotta una deroga al divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dei beni rientranti nei codici NC 8517 71 00 / 8517 79 00 / 9026 00 00 elencati nell’allegato XI, parte B, o l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l’assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è necessario per usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari;
  • per l’Allegato XXIII è stata introdotta la parte B che vieta, ad es., ogni tipologia di computer, portatile o meno, unità di memoria, gruppi elettrogeni, … Per tali beni, i divieti non si applicano all’esecuzione, fino al 16 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti;
  • le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 8417 20 / 8419 81 80 / 8438 1010 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l’uso personale o domestico da parte delle persone fisiche. Viene, inoltre, ampliata l’esenzione all’importazione di metanolo per altri 6 mesi;
  • sono introdotti tre nuovi allegati (XXX, XXXI, XXXIII) che toccano specificamente il settore dell’estrazione mineraria, stabilendo esenzioni, e il trattamento dei prodotti petroliferi;
  • per quanto riguarda la fornitura di servizi, agli esistenti divieti di fornitura di servizi di architettura e ingegneria, consulenza giuridica e informatica, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o la consulenza in materia fiscale, viene introdotto il divieto di fornire servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

Si consiglia, alle imprese che sono interessate al commercio con la Federazione Russa, di rivedere la propria posizione alla luce delle nuove restrizioni, procedendo ad un ulteriore esame delle misure appena introdotte e verificando se i propri clienti non siano stati inseriti, direttamente o indirettamente, nel nuovo listing introdotto dal Reg. (UE) 2022/2474. Anche in considerazione del fatto che i regolamenti sono entrati in vigore il 17 dicembre 2022 e non in tutti i casi è prevista la salvaguardia dei contratti conclusi in tale data.

Rif. a.amato@confindustriatoscanasud.it