COMUNICAZIONE DATI IVA ANNO 2015

( Fisco e Diritto d’Impresa )

COMUNICAZIONE DATI IVA ANNO 2015

A seguito del rinvio dell’abrogazione della Comunicazione dati IVA, entro il prossimo 29 Febbraio va presentata la Comunicazione dati IVA relativa al 2015.

La Comunicazione dati IVA, che è stata introdotta dall’art. 8-bis, DPR n. 322/98, non ha natura dichiarativa in quanto finalizzata a consentire il calcolo delle risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario, nei termini previsti dalla normativa comunitaria. Per l’adempimento in esame, che va effettuato entro la fine del mese di febbraio p.v., deve essere utilizzato l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 17.1.2011., nel quale devono essere riepilogate le risultanze relative al 2015 delle liquidazioni periodiche al fine di determinare l’IVA a debito / credito.

Va evidenziato che il 2016 è l’ultimo anno di presentazione della Comunicazione dati IVA. Infatti, l’art. 10, comma 8-bis, DL n. 192/2014 ha differito al 2017 (in luogo del 2016) l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio. Conseguentemente è stata prorogata anche l’abrogazione della presentazione della Comunicazione dati IVA. Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 15.1.2016, ha pertanto aggiornato le istruzioni per la compilazione della Comunicazione in commento, confermando, l’esonero dalla presentazione della stessa da parte dei soggetti forfetari ex art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 e definendo l’esposizione delle operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici con applicazione dello split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Si ricorda che sono obbligati alla effettuazione dell’adempimento i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, anche se nel 2015 non sono state effettuate operazioni imponibili.

Non sono invece tenuti alla presentazione della Comunicazione in esame i contribuenti che nel 2015 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72 e/ quelli dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti a presentare il mod. IVA 2016 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72.

Sono inoltre esonerati:

  • i soggetti esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • i soggetti passivi che nel 2015, ai sensi dell’art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA;
  • i soggetti che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla Legge n. 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA relativamente ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali;
  • i soggetti extraUE identificati ai fini IVA in Italia ex art. 74-quinquies, DPR n. 633/72 (non identificati in un altro Stato UE) per assolvere gli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti italiani o UE non soggetti passivi;
  • i soggetti ex art. 74, TUIR, ossia gli organi e le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi traenti locali, le associazioni e gli Enti gestori di demanio collettivo, le Comunità montane, le Province, le Regioni, ecc. e gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • le persone fisiche che nel 2015 hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a € 25.000;
  • le imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda, a condizione che nel 2015 non abbiano esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
  • i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 (soggetti con volume d’affari dell’anno precedente non superiore a € 7.000);
  • i contribuenti minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011;
  • i contribuenti forfetari ex art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014;
  • i soggetti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2015 (mod. IVA 2016) in forma autonoma entro il 29.2.2016.

Si rammenta che la presentazione della dichiarazione IVA annuale si riflette sulla data a decorrere dalla quale diventa operativa la compensazione del credito IVA nel mod. F24 per importi superiori a € 5.000 annui. Pertanto la presentazione del mod. IVA 2016 entro il 29.2.2016, consente l’esonero dalla Comunicazione dati IVA relativa al 2015 e consente la possibilità di utilizzare il credito IVA 2015 in compensazione a decorrere dal 16.3.2016.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 25.1.2011, n. 1/E la dichiarazione IVA annuale può essere presentata in forma autonoma nel mese di febbraio, a prescindere dal saldo (debito/credito) risultante dalla stessa. Di conseguenza, anche i contribuenti con un saldo IVA 2015 a debito, possono usufruire dell’esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al 2015 se provvedono a presentare il mod. IVA 2016 in forma autonoma nel mese di febbraio 2016.

IT 8 – 2/2016

Rif.     
P. Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail: marraghini@assindar.it