DECRETO LEGGE 22 OTTOBRE 2016, N. 193 (“DECRETO FISCALE”) – CONVERSIONE IN LEGGE

( Fisco e Diritto d’Impresa )

DECRETO LEGGE 22 OTTOBRE 2016, N. 193 (“DECRETO FISCALE”) – CONVERSIONE IN LEGGE

Principali misure fiscali di interesse per le imprese.

Conversione in legge del “Decreto Fiscale”

Una parte significativa delle misure della manovra di bilancio 2017, varata dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre u.s., è contenuta nel Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.

Il Decreto Legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre u.s., è stato presentato il 24 ottobre scorso alla Camera dei Deputati, per l’avvio dell’iter di conversione in legge: il testo è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 16 novembre scorso e su di esso il Governo ha posto la questione di fiducia. Il provvedimento è stato definitivamente approvato con la votazione dì fiducia del Senato avvenuta giovedì 24 novembre u.s.

L’allegata circolare di Confindustria nazionale fornisce un commento delle principali misure fiscali di interesse per le Associate, contenute nel provvedimento.

L’analisi tiene conto delle modifiche introdotte in sede di conversione.

Di seguito una breve sintesi delle misure fiscali più importanti.

Soppressione di Equitalia e misure in tema di riscossione (artt. 1, 2, 3)

Confermato lo scioglimento, a partire dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, le cui funzioni vengono riattribuite all’Agenzia delle Entrate, mediante l’istituzione di un Ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione” (art. 1).

Gli Enti locali che, sinora, si sono avvalsi dell’attività dì riscossione di Equitalia potranno decidere, con propria delibera da adottare a partire dal 1° luglio 2017, di avvalersi del nuovo Ente “Agenzia delle Entrate-Riscossione” per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie di loro competenza (art. 2). Confermata, altresì, la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni utili all’esercizio delle nuove funzioni di riscossione (art. 3).

Comunicazioni dei dati ai fini IVA (art. 4)

L’art. 4, del DL n. 193/2016 ha introdotto nuovi adempimenti comunicativi in ambito IVA, al fine di combattere l’evasione in tale settore impositivo.

In particolare, dal 1° gennaio 2017:

  • al posto della comunicazione dell’elenco “clienti-fornitori”, viene prevista una comunicazione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento. In particolare, viene sostituito l’art. 21 del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010. Sul punto, viene altresì previsto che, solo per la prima comunicazione relativa alle fatture emesse e ricevute nel primo semestre di vigenza della norma, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine del 25 luglio 2017, dopo di che dovrebbe essere ripristinata l’ordinaria scadenza trimestrale. In merito, nella fase parlamentare di conversione in legge del Provvedimento, è stato previsto che, in via ordinaria, la suddetta comunicazione, relativa al secondo trimestre, dovrebbe essere inviata entro il 16 settembre e quella dell’ultimo trimestre, dovrebbe essere inviata entro il mese di febbraio;
  • viene introdotta una nuova comunicazione con cadenza trimestrale, relativa ai dati delle liquidazioni periodiche IVA, ivi compresa l’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

Le suddette comunicazioni dovranno essere trasmesse in via telematica, con modalità da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

A fronte di tali adempimenti, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, gli esiti dell’esame dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, la coerenza tra i medesimi dati e le comunicazioni inerenti alle liquidazioni periodiche IVA, nonché la coerenza con i versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima.

Qualora, dai controlli dell’Agenzia, risulti un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito (con modalità da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) e potrà fornire, in merito, i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto richiesto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Per ciò che concerne il regime sanzionatorio legato ai nuovi adempimenti, viene prevista:

  • per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, l’applicazione di una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura (con un massimo di 1.000 euro) e la possibilità di ridurre della metà tale sanzione (entro il limite massimo di 500 euro) se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dall’ordinaria scadenza;
  • per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, l’applicazione di una sanzione compresa tra 500 e 2.000 euro.

Anche in tale ipotesi, le sanzioni verranno ridotte alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza stabilita.

Infine, viene ridefinito il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, viene fissato nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile di ciascun anno (per l’IVA dovuta nel 2016, il termine rimane confermato al mese di febbraio 2017).

Definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo (art. 6)

Estesa anche al ruoli relativi al periodo d’imposta 2016, la possibilità di accedere alla cd. “Nuova rottamazione” delle cartelle esattoriali, senza pagamento di sanzioni e interessi moratori, originariamente prevista per i carichi inclusi nei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015.

Come noto, la definizione agevolata introdotta dall’art. 6 del DL n. 193/2016, permette di chiudere le pendenze con Equitalia con uno sconto sulle sanzioni dovute e sugli interessi di mora.

In particolare, la definizione agevolata comporta il pagamento integrale, o dilazionato in un massimo di 5 rate con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo, delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi (diversi da quelli moratori), più quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio.

La sanatoria si attiverà su istanza presentata dal contribuente/debitore, entro il 31 marzo 2017, mediante l’utilizzo del modello pubblicato sul sito internet di Equitalia, ed entro il 31 maggio 2017 l’agente della riscossione dovrà rispondere a tale istanza, comunicando l’ammontare complessivo delle somme dovute e le relative scadenze. Inoltre, tra le novità approvate dalla Camera al Provvedimento, viene previsto che il pagamento rateizzato (massimo 5 rate) dovrà essere versato per il 70% dell’importo dovuto nell’anno 2017, mentre il restante 30% nell’anno 2018.

A tal riguardo, viene previsto che le singole rate, tutte di pari importo, dovranno essere versate secondo le scadenze così individuate:

  • nell’anno 2017: nei mesi di luglio, settembre e novembre;
  • nell’anno 2018: nei mesi di aprile e settembre.

Il mancato, insufficiente, o tardivo, pagamento dell’unica rata, o di una delle rate nelle quali è stato dilazionato il debito, fa decadere dalla dilazione e comporta la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi. Sono, comunque, esclusi dalla definizione i carichi relativi, tra l’altro, a:

  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato,
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenza penali di condanna.

Viene, invece, estesa la possibilità di utilizzare la nuova tipologia di definizione agevolata anche per le somme dovute a seguito di un avviso esecutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate o per le violazione degli obblighi contributivi dovuti agli enti previdenziali.

Soppressione degli Studi di Settore – I nuovi indici di affidabilità (art. 7-bis)

Previsti, dal 2017, i nuovi “indici di affidabilità/compliance” che sostituiranno gli Studi di Settore e consentiranno al contribuente di accedere a specifiche premialità fiscali. Tali indici verranno individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e, con la loro adozione, sostituiranno integralmente gli Studi di Settore, poiché perderà efficacia la disposizione istitutiva degli stessi, ossia l’art. 62-bis del DL 331/1993, convertito con modificazioni dalla legge 427/1993.

Viene quindi di fatto avviato, come preannunciato dall’Amministrazione finanziaria nei mesi scorsi, il processo di innovazione degli Studi di Settore, che, una volta implementato, consentirà di abbandonare l’utilizzo dello strumento d’accertamento presuntivo.

In particolare, il nuovo “indice di compliance”, nelle intenzioni del MEF, sarà un indicatore che fornisce, su scala da 1 a 10, il grado di affidabilità di ogni contribuente e, a sua volta, sarà influenzato e sintetizzerà il valore dei seguenti indicatori (il cui peso sarà differenziato a seconda di alcuni fattori legati all’attività esercitata, primo fra tutti il settore produttivo d’appartenenza):

  • valore aggiunto per addetto,
  • reddito per addetto,
  • ricavi per addetto,
  • costi residuali di gestione sui ricavi,
  • durata delle scorte,
  • costo del venduto per addetto,
  • valore dei beni strumentali per addetto.

Resta fermo, inoltre, che, così come avviene oggi per gli Studi di Settore, anche il nuovo “indice di affidabilità/compliance” sarà articolato e differenziato in funzione dello specifico settore produttivo in cui il contribuente opera e terrà conto delle peculiarità di svolgimento dell’attività produttiva, anche a livello territoriale.

Il nuovo strumento verrà messo a punto con gradualità, con una fase di sperimentazione che coinvolgerà dapprima alcune professioni e piccole categorie produttive, per arrivare in futuro ad interessare tutti i settori economici.

Disciplina dei rimborsi IVA (art. 7-quater)

Innalzamento a 30.000 euro, rispetto agli attuali 15.000, del limite al di sotto del quale le istanze di rimborso IVA annuale o trimestrale possono essere presentate in via “semplificata”.

In sostanza, per ottenere il rimborso di crediti di ammontare pari o inferiore a 30.000 curo, non sarà necessaria né l’apposizione del visto di conformità, né la garanzia fideiussoria.

Questa la misura prevista dalla nuova formulazione dell’art 7-quater, c. 32, del DL n. 193/2016, che, con una modifica all’art. 38-bis, c. 3, del D.P.R. 633/1972, innalza a 30.000 curo la soglia, originariamente fissata a 15.000 euro, per accedere ai rimborsi IVA senza ulteriori adempimenti.

Rimborsi fino a 30.000 euro

In particolare, per i rimborsi IVA fino a 30.000 euro, il contribuente non deve presentare alcuna dichiarazione o garanzia fideiussoria.

Rimborsi superiori a 30.000 euro

Al fine di ottenere rimborsi IVA superiori a 30.000 euro, si deve:

  • prestare una garanzia fideiussoria, in via obbligatoria per i cd. “contribuenti non virtuosi”, ovvero in via facoltativa per i cd. “contribuenti virtuosi”. La durata della garanzia è pari a 3 anni dall’esecuzione del rimborso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dall’accertamento;
  • presentare il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, ovvero sull’istanza trimestrale da cui emerge il credito.

Lavoratori in trasferta e trasfertisti (art. 7-quinques)

E’ stata introdotta una norma di interpretazione autentica volta a chiarire le condizioni necessarie che devono sussistere per qualificare un lavoratore dipendente come “trasfertista”.

In particolare, interpretando l’art. 51, c. 6, del TUIR, viene chiarito che la disciplina dei trasfertisti si applica esclusivamente qualora sussistano, contestualmente, le seguenti condizioni:

  • la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
  • lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
  • la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità ovvero una maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

In mancanza delle tre suddette condizioni, ai lavoratori si applicherà il trattamento previsto per le indennità di trasferta previste dall’art. 51, co. 5, del TUIR.

Deposito Iva

Si prevede la sostituzione del comma 6, dell’articolo 50-bis, concernente le modalità di assolvimento dell’imposta nel momento di estrazione dei beni depositati.

La nuova norma stabilisce che, ferma restando la previsione che l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione del bene, il versamento della stessa sia effettuato dal gestore del deposito, in nome e per conto del soggetto che procede all’estrazione stessa. Di conseguenza l’imposta, invece che essere assolta mediante il meccanismo dell’inversione contabile, dovrà essere versata dal gestore del deposito mediante pagamento con F24, senza possibilità di operare compensazioni orizzontali con altri crediti tributari, entro il giorno 16 del mese successivo a quella di riferimento.

Il soggetto che procede all’estrazione annota nel registro delle fatture di acquisto una fattura emessa ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633 del 1972 e i dati della ricevuta del versamento suddetto, effettuato dal gestore del deposito.

La nuova disciplina introdotta dal DL Fiscale ha ingenerato negli operatori economici molte preoccupazioni, per gli effetti finanziari che comporterebbe sulle modalità di gestione dell’imposta connessa alle operazioni di immissione in libera pratica di beni di provenienza extracomunitaria, con loro introduzione in un deposito IVA. Per cercare di tener conto di queste esigenze le commissioni riunite Finanze e Bilancio della Camera hanno previsto una modifica al contenuto del nuovo comma 6, dell’articolo 50-bis, del Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, stabilendo che l’IVA sull’estrazione di beni introdotti in un deposito IVA mediante operazioni di immissione in libera pratica, continui a essere dovuta con il meccanismo dell’inversione contabile (senza, quindi, la necessità di anticiparla al gestore del deposito), previa prestazione di una idonea garanzia, i cui contenuti e le cui modalità di presentazione saranno definiti da un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze. Il nuovo meccanismo previsto dal DL fiscale continuerà invece ad applicarsi alle operazioni di cessioni di beni nazionali, mediante introduzione in un deposito IVA, nonché, fino a quando non sarà emanato l’apposito decreto, per le suddette operazioni di immissione in libera pratica con introduzione in un deposito IVA.

Semplificazioni fiscali

L’articolo 7-quater del DL Fiscale, introdotto a seguito della discussione presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, contiene una serie di misure di semplificazione degli adempimenti.

Termini di consegna delle CU ai soggetti interessati

I commi 14 e 15 posticipano dal 28 febbraio al 31 marzo di ciascun anno il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d’imposta, di cui all’articolo 4, comma 6-quater, del DPR 22 luglio 1998, n. 322. La novità si applica a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al 2016.

Modifiche al calendario di alcuni adempimenti fiscali

I commi da 16 a 19 modificano il calendario di alcuni adempimenti fiscali principalmente ricadenti nel periodo estivo.

Il comma 19 posticipa dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell’IRPEF e dell’IRAP; sposta dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese di riferimento i versamenti IRES e IRAP; espunge dalle predette disposizioni in materia di versamenti il riferimento alle dichiarazioni unificate (articolo 17, comma 1, del DPR 7 dicembre 2001, n. 435). Tali disposizioni decorrono dal 10 gennaio 2017. II comma 20, con finalità di coordinamento, interviene sulle disposizioni in tema di termini per i versamenti IVA, al fine di raccordarsi alle modifiche di cui al comma 19 (che elimina il riferimento alla dichiarazione unificata annuale).

Comunicazione acquisti da San Marino

Il comma 21 sopprime la comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi IVA, prevista dall’articolo 16, lettera c), del D.M. 24 dicembre 1993. Ai sensi del comma 22, la modifica si rende applicabile a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Versamenti con F24 di importi superiori a 1.000 euro

Il comma 31 sopprime l’obbligo dell’F24 telematico per i pagamenti di importi superiori a 1.000 euro (articolo 11, comma 2, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).

In allegato :

  • l’analisi di Confindustria nazionale;
  • il testo di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

FD 41 – 5.12.2016

Rif.
P. Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail: marraghini@assindar.it
M. Bambagini – Tel. 0564 468806 – e-mail: m.bambagini@confindustriagrosseto.it

Allegato