DICHIARAZIONI REDDITI IRPEF/IRES/IRAP 2014 – RICHIESTA RIMBORSO CREDITO

( Fisco e Diritto d’Impresa )

DICHIARAZIONI REDDITI IRPEF/IRES/IRAP 2014 – RICHIESTA RIMBORSO CREDITO

Il prossimo 28 gennaio 2016 i contribuenti possono cambiare la richiesta indicata nel Mod.Unico/Irap 2015, presentando una dichiarazione integrativa e scegliendo in alternativa al rimborso, la compensazione.

I contribuenti che hanno presentato il mod. UNICO/IRAP a credito, richiedendo lo stesso a rimborso, possono – ai sensi del comma 8-ter dell’art. 2, DPR n. 322/98 – modificare tale scelta, “optando” per l’utilizzo in compensazione, presentando una dichiarazione integrativa entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione originaria.

Con riguardo ai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, posto che la dichiarazione va presentata entro il 30.9 di ciascun anno, il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa in esame scade il 28 gennaio dell’anno successivo. Se il rimborso è già stato erogato (in tutto o in parte) non è possibile modificare la destinazione del credito da rimborso a compensazione. Come desumibile dal tenore letterale della norma, la modifica della scelta operata in dichiarazione in merito alla destinazione del credito sembra possibile soltanto per passare dalla richiesta di rimborso a quella di utilizzo in compensazione, e non viceversa.

Infine merita evidenziare che, relativamente alla modifica della scelta relativa al credito IVA, il mod. IVA integrativo deve essere presentato entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all’anno successivo.

I contribuenti che intendono modificare la scelta della richiesta di rimborso del credito IRPEF/IRES e IRAP 2014, risultante dal mod. UNICO 2015 SC/PF e dal mod. IRAP 2015 inviati entro lo scorso 30.9.2015, “optando” per l’utilizzo dello stesso in compensazione, devono presentare entro il 28.1.2016 (120 giorni dal 30.9.2015) una dichiarazione integrativa “a favore” (senza applicazione di sanzioni). La presentazione della dichiarazione integrativa è possibile anche nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata inviata entro 90 giorni dal termine previsto (ossia entro il 9.12.2015), posto che la stessa è considerata valida. Anche in tale situazione il termine ultimo di presentazione della dichiarazione integrativa andrà a scadere il 28.1.2016.

FD 3 – 1/2016

Rif.
P. Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail:
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