NOVITÀ SULLA “ROTTAMAZIONE” DEI RUOLI

( Fisco e Diritto d’Impresa )

NOVITÀ SULLA “ROTTAMAZIONE” DEI RUOLI

La definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, con la “cancellazione” delle sanzioni e degli interessi di mora, è applicabile anche ai ruoli affidati all’Agente della riscossione fino al 2016.

L’art. 6, DL n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, ha introdotto la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo che consente al soggetto interessato l’estinzione del debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora in esse incluse.

In sede di conversione sono state apportate alcune importanti modifiche alla disciplina in esame e, in particolare:

  • la definizione agevolata è stata estesa ai ruoli affidati agli Agenti della riscossione nel 2016;
  • è stata prevista la possibilità di effettuare una definizione anche parziale, con riferimento soltanto ad alcune delle somme iscritte a ruolo;
  • sono stati modificati il termine per la presentazione dell’istanza di definizione, ora fissato al 31.3.2017 e quello per la comunicazione all’interessato, da parte dell’Agente della riscossione, delle somme dovute, fissato al 31.5.2017;
  • sono state modificate le modalità di pagamento delle somme dovute, con l’aumento del numero massimo di rate da 4 a 5.

Recentemente Equitalia sul proprio sito Internet ha reso disponibile la nuova versione del mod. DA1 utilizzabile ai fini dell’istanza di adesione, aggiornandolo alla luce delle suddette novità, nonché pubblicato nuove FAQ. Va evidenziato che l’agevolazione in esame rappresenta un’interessante opportunità per l’estinzione delle somme iscritte a ruolo. Tuttavia, considerato che il versamento deve essere effettuato in unica soluzione ovvero, al massimo, in 5 rate, ciò non risulta particolarmente “di favore” in presenza di rilevanti somme da versare, soprattutto per i contribuenti già ammessi alla dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73, che decadono dalla stessa in caso di adesione alla definizione agevolata. Tali soggetti, infatti, in caso di mancato pagamento dell’unica ovvero di 1 delle 5 rate previste per la “rottamazione dei ruoli” devono corrispondere quanto dovuto senza possibilità né di “riattivare” la dilazione precedente né di ottenere una nuova dilazione.

Andando ad analizzare i contenuti del provvedimento, si segnale che possono essere oggetto della definizione agevolata le somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016.

Ai fini in esame rileva la data di affidamento del ruolo all’Agente della riscossione e non quello di notifica dello stesso al contribuente. Di conseguenza l’agevolazione può essere richiesta anche per i ruoli notificati successivamente al 31.12.2016, a condizione che siano stati affidati all’Agente entro tale data. L’Agente della riscossione, come stabilito in sede di conversione, fornisce al debitore i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili presso i propri sportelli, oppure nell’area riservata del proprio sito Internet.

Entro il 28.2.2017, l’Agente avvisa il debitore, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nel 2016 per i quali al 31.12.2016 non gli risultano ancora notificati la cartella di pagamento / atto di accertamento esecutivo / avviso di addebito. La definizione interessa le somme riferite alle imposte (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ecc.), ai contributi previdenziali, ai contributi INAIL, ecc., i ruoli in contenzioso nonché le entrate locali (IMU, TASI) per le quali l’Ente impositore si sia avvalso di Equitalia ai fini della riscossione.

Relativamente alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada la definizione agevolata opera “limitatamente agli interessi”.

La definizione in esame come specificato nelle note al modello dell’istanza, riguarda “cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate / Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell’INPS” e come previsto in sede di conversione può essere anche parziale, ossia riguardare “il singolo carico iscritto a ruolo o affidato” (ad esempio, possono essere oggetto di definizione solo le somme dovute a titolo di tributi, con esclusione di quelle dovute a titolo di contributi previdenziali, ovvero solo l’IVA con esclusione dell’IRPEF). La definizione interessa anche i carichi affidati agli Agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio. In particolare, nelle proposte di accordo presentate ai sensi dell’art. 6, comma 1, Legge n. 3/2012, il debitore può estinguere il debito senza corresponsione di sanzioni, interessi di mora, nonché sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/99. Il pagamento del debito, anche falcidiato, dovrà essere effettuato con le modalità ed entro il termini individuati nel Decreto di

omologazione dell’accordo / piano del consumatore.

Dovrà essere chiarito se la definizione possa riguardare anche i ruoli aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni (è il caso, ad esempio, della cartella per violazioni nella compilazione del quadro RW del mod. UNICO ovvero per mancata separata indicazione nel mod. UNICO dei costi “black list”). In sede di conversione, con l’introduzione del nuovo art. 6-ter al citato Decreto, è stata prevista la “definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”, ossia delle somme non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dagli Enti stessi / Concessionari della riscossione dal 2000 al 2016.

Non tutte le somme iscritte a ruolo sono definibili; la definizione agevolata, infatti, non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

  • risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 nonché l’IVA riscossa all’importazione;
  • recupero di aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

In sede di conversione è stata prevista l’esclusione dalla definizione agevolata anche per “le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali”.

MODALITÀ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita istanza da effettuare entro il termine fissato, in sede di conversione, al 31.3.2017 (in precedenza, 23.1.2017), utilizzando l’apposito nuovo modello “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it, aggiornato alla luce delle suddette novità.

Il modello va presentato direttamente allo sportello dell’Agente della riscossione, ovvero tramite e-mail ordinaria o PEC utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica nello stesso riportati. In tal caso, dovrà essere allegata la copia del documento d’identità del soggetto richiedente la definizione agevolata. Come evidenziato nelle note al modello dell’istanza, “eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili” sul sito Internet di Equitalia.

La presentazione può essere delegata, compilando l’apposito prospetto “Delega alla presentazione” contenuto nel modello.

Come stabilito in sede di conversione, entro il 31.3.2017 il contribuente può integrare, con le predette modalità, l’istanza presentata anteriormente a detta data. In particolare, nella “Guida alla compilazione del modello DA1” è precisato che: “chi ha già presentato una dichiarazione di adesione per debiti relativi al periodo 2000-2015 e vuole integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel 2016, può presentare una nuova dichiarazione integrativa utilizzando lo stesso modulo “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” indicando le nuove somme che intende definire”.

Entro il 31.5.2017 l’Agente della riscossione comunica al soggetto interessato:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
  • l’importo delle singole rate;
  • il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata;

ed invia i bollettini di pagamento.

L’agevolazione si perfeziona con il pagamento, in unica soluzione o dilazionato, delle somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi e maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Non sono dovute le sanzioni incluse nei ruoli, gli interessi di mora ex art. 30, DPR n. 602/73, nonché le sanzioni e somme aggiuntive che gravano sui crediti previdenziali ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/99. Come accennato, in sede di conversione, sono state riviste le modalità di pagamento delle somme dovute: In particolare è stato previsto che il 70% di quanto dovuto va versato nel 2017 e il restante 30% va versato nel 2018. E’ stato previsto inoltre che il pagamento è effettuato, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei 2 anni, in rate di pari ammontare (in precedenza la prima e seconda, pari a 1/3 di quanto dovuto, la terza e la quarta pari a 1/6 di quanto dovuto), nel numero massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018. Il numero massimo di rate è quindi passato da 4 a 5.

La scadenza delle singole rate è stata così individuata:

Scadenza rate

  • anno 2017, scadenza rate nei mesi di Luglio, settembre, novembre;
  • anno 2018, scadenza rate nei mesi di Aprile, settembre.

Sulle rate sono dovuti, a decorrere dall’1.7.2017, gli interessi nella misura del 4,5% annuo.

In caso di versamento rateale, non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista per l’ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente. Come precisato in sede di conversione, la preclusione alla rateizzazione non opera, “limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere” al 3.12.2016 qualora, alla data di presentazione dell’istanza di adesione, siano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento / accertamento esecutivo / avviso di addebito.

Il contribuente può effettuare il versamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione in esame utilizzando una delle seguenti modalità:

  • domiciliazione sul c/c bancario. In tal caso Equitalia trasmetterà all’interessato, unitamente alla “Comunicazione di adesione”, il modulo per attivare l’addebito in conto presso la banca;
  • bollettino precompilato, allegato dall’Agente della riscossione alla comunicazione delle somme dovute, inviata al contribuente entro il 31.5.2017, nel caso in cui il soggetto interessato non si sia avvalso della possibilità di pagamento mediante c/c bancario;
  • presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale, nonché, come stabilito in sede di conversione, “in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa” previste dal RD n. 267/42, è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili. Di conseguenza quanto ricavato dalla liquidazione dell’attivo può essere utilizzato per la definizione in esame, prima del soddisfacimento degli altri crediti.

Possono avvalersi della definizione agevolata anche i soggetti che hanno già pagato parzialmente le somme iscritte a ruolo, anche a seguito di un provvedimento di dilazione dell’Agente della riscossione, a condizione che, rispetto al piano rateale in essere, siano stati effettuati tutti i versamenti scadenti nel periodo 1.10 – 31.12.2016. In tale ipotesi le somme da versare sono determinate tenendo conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed interessi compresi nei carichi, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento e restano definitivamente acquisite e non possono essere rimborsate le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi, interessi di dilazione, interessi di mora nonché di sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/99 e ancora il pagamento della prima / unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica della dilazione in essere, in precedenza accordata dall’Agente della riscossione.

Il soggetto che, per effetto dei pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto per la definizione agevolata, al fine di usufruire dei relativi benefici è comunque tenuto a presentare l’istanza di adesione, con le modalità sopra evidenziate.

EFFETTI DELL’ISTANZA DI ADESIONE

La presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata ha l’effetto di interrompere le azioni esecutive / cautelari dell’Agente della riscossione con riferimento alle somme / carichi iscritti a ruolo ed oggetto della definizione stessa. In particolare, a seguito della presentazione del modello sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa e sono sospesi, come specificato in sede di conversione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza successivamente al 31.12.2016. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute. L’Agente della riscossione, relativamente ai carichi / somme oggetto della richiesta di definizione agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive, nè iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, nè proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Sono fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata.

Il contribuente decade dalla definizione agevolata in esame in caso di:

  • mancato versamento;
  • versamento insufficiente;
  • tardivo versamento;

dell’unica rata ovvero di una delle rate che compongono la dilazione del pagamento.

La decadenza comporta che l’agevolazione non ha effetto, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme iscritte a ruolo ed oggetto della definizione e i versamenti effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto della somma iscritta a ruolo “e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato” ai sensi dell’art. 19, DPR n. 602/73.

Si segnala infine che sul sito internet www.gruppoequitalia.it, sono pubblicate le FAQ aggiornate alle novità apportate in sede di conversione del provvedimento.

FD 44 – 15.12.2016

Rif.
P. Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail: marraghini@assindar.it
M. Bambagini – Tel. 0564 468806 – e-mail: m.bambagini@confindustriagrosseto.it