AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023/2024
Istruzioni operative per il calcolo del premio assicurativo
L’INAIL ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2023/2024 con le quali riepiloga:
- gli adempimenti che il datore di lavoro deve effettuare entro il 16 febbraio 2024 e il 29 febbraio 2024;
- le riduzioni contributive che trovano applicazione in sede di autoliquidazione del premio 2023/2024.
Termini di scadenza
Per quanto concerne l’autoliquidazione 2023/2024, il termine:
- per il versamento del premio di autoliquidazione (pagamento in unica soluzione o prima rata) è il 16 febbraio 2024;
- entro cui inviare la domanda di riduzione delle retribuzioni presunte (tramite il servizio “Riduzione Presunto”) è il 16 febbraio 2024;
- per il versamento, in unica soluzione, dei contributi associativi è il 16 febbraio 2024;
- per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2023 (tramite i servizi “Alpi online”, “Invio telematico dichiarazione salari” e “Invio retribuzioni e calcolo del premio”), per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate e per chiedere la riduzione prevista a favore delle imprese artigiane è il 29 febbraio 2024.
In caso di pagamento del premio INAIL in 4 rate, i coefficienti da applicare sulle rate successive alla prima devono essere calcolati in base al tasso medio di interesse dei titoli di Stato per il 2023, pari al 3,76%.
Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il 16 maggio 2024, 21 agosto 2024 e 18 novembre 2024 (in quanto il 16 novembre 2024 cade di sabato) maggiorate dei suddetti interessi.
Di seguito si riportano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata:
Rata Scadenza di pagamento Coefficiente
1° 16 febbraio 2024 0
2° 16 maggio 2024 0,00927123
3° 20 agosto 2024 0,01874849
4° 18 novembre 2024 0,02822575
Riduzioni contributive
Sostituzione dipendenti in congedo di maternità/paternità
Il beneficio è riservato alle sole aziende che occupano meno di 20 dipendenti ed è pari al 50% del premio dovuto per il personale assunto con contratto a tempo determinato o temporaneo in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.
La riduzione si applica sia alla regolazione 2023 che alla rata 2024, a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti per il DURC on line.
La richiesta si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
Sconto artigiani
La riduzione del premio per le imprese artigiane si applica alla regolazione 2023 nella misura del 4,99%. Il beneficio è rivolto alle imprese iscritte alla gestione Artigianato che:
- sono in regola con gli adempimenti contributivi e con tutti gli obblighi previsti dal Lgs n. 81/2008(T.U. Sicurezza) e dalle specifiche normative di settore;
- non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio (anni 2021-2022);
- hanno presentato richiesta preventiva di ammissione al beneficio barrando la casella del modello 1031 “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1,commi 780 e 781″, inviato entro il 28 febbraio 2023 (dichiarazione delle retribuzioni 2022).
Nelle basi di calcolo del premio, la sussistenza dei predetti requisiti è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2023 Agevolazioni” con il codice127.
Per chiedere l’ammissione alla riduzione per la regolazione 2024 relativa all’Autoliquidazione 2024/2025 gli interessati devono barrare l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni di quest’anno (Autoliquidazione 2023/2024) da inviare entro il 29 febbraio 2024
Assunzione di “over 50” e donne
Dal 1° gennaio 2013 trova applicazione la riduzione del 50% della contribuzione e dei premi dovuti dal datore di lavoro in caso di assunzione (proroga/trasformazione), anche in somministrazione, di lavoratori (uomini e donne) di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi (codici da H a M).
Tale riduzione spetta, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 in materia di aiuti di stato, anche ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età (codici da N a Y),
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti ovvero
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
- residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;
- impiegate nelle aree e settori ad elevata disoccupazione femminile di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del Regolamento UE n. 651/2014. Tali settori sono stati individuati, per l’anno 2022, dal Decreto 17 dicembre 2021 e, per l’anno 2023, dal Decreto 16 novembre 2022.
La riduzione del 50% si applica sia alla regolazione 2023 che alla rata 2024.
In allegatoretribuzioni2023, riportiamo gli importi diffusi dall’Inail di Arezzo-Siena, relativi alle retribuzioni imponibili anno 2023 per le categorie di lavoratori per le quali sono stabilite retribuzioni convenzionali collegate agli importi del minimale e massimale per la determinazione e rivalutazione delle prestazioni economiche (es. dirigenti, collaboratori, soci, tirocinanti, artigiani, etc.).
Massimiliano Bucaletti – Tel. 0575399429 – e-mail: m.bucaletti@confindustriatoscanasud.it
Rita Collina – Tel. 0564468808 – e-mail: r.collina@confindustriatoscanasud.it
Roberto Gemini – Tel. 0577257215 – e-mail: r.gemini@confindustriatoscanasud.it