CONGUAGLIO CONTRIBUTI INPS ANNO 2023

( Lavoro e Previdenza )

CONGUAGLIO CONTRIBUTI INPS ANNO 2023

Per i Fringe benefit stante l’elevazione della soglia di esenzione a Euro 3000 limitatamente ai lavoratori con figli a carico l’Inps ha emanato specifiche istruzioni valevoli per l’anno 2023

L’Inps con la Circolare n° 106 del 20 dicembre 2023 ha fornito le istruzioni operative per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali. Le stesse potranno essere effettuate, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2023, (scadenza di pagamento 16.1.2024), anche con quella di competenza del mese di gennaio 2024 (scadenza di pagamento 16.2.2024).

Considerato, peraltro, che le operazioni di conguaglio riguardano, dall’anno 2007, anche le quote di trattamento di fine rapporto conferite al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’Inps precisa che le medesime possono essere eseguite anche con la denuncia di febbraio 2024 con scadenza di pagamento 16 marzo 2024 senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2024.

L’Inps, stante l’eccezionalità della misura con il Messaggio n° 3884/2023 ricostruisce il quadro normativo in materia di Fringe benefit per il 2023 e fornisce le istruzioni operative per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio.

In particolare, limitatamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico, l’articolo 40 del D.L 48/2023 dispone l’elevazione a 3.000 Euro della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo nella deroga al regime generale in materia, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale” I datori di lavoro, inoltre, sono tenuti a fornire preventivamente informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti si applica l’ordinario regime di esenzione il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 Euro, dall’altro, può avere a oggetto le sole erogazioni in natura e non quelle in denaro. Sono quindi esclusi i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, gas e servizio idrico, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente.

Inoltre l’Istituto fornisce chiarimenti in merito all’assoggettamento a contribuzione previdenziale del c.d. bonus carburante previsto dal D.L n 5/2023. Ne consegue che la quota relativa ai buoni benzina fino a 200 Euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 Euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, o, risulti eccedente la soglia ordinaria di 258,23 Euro è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale. Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

L’Inps evidenzia che nei casi in cui le somme imputabili al “bonus carburante” non siano state assoggettate a contribuzione, i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento delle medesime avvalendosi dei flussi di regolarizzazione “DMVig”.

L’Inps infine indica le modalità di conguaglio dei fringe benefit tramite il Flusso UniEmens.

In particolare ai fini del recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro potranno procedere:

  • esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2023 utilizzando la sezione<VarRetributive>, con le variabili retributive già in uso;
  • secondo le modalità standard, ossia con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.

Si fa infine presente che per quanto riguarda i prestiti concessi ai dipendenti la Legge n°191 del 15 dicembre 2023 ha modificato il criterio di calcolo ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

In particolare è stato previsto che “in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito” in luogo del tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno, “e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”.

La disposizione trova applicazione con riferimento all’anno d’imposta 2023.

Rif.

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