INAIL CIRCOLARE N. 11/2023 – DISPOSITIVI SPECIALI DI CORREZIONE VISIVA PER I VIDEOTERMINALISTI

( Salute e Sicurezza )

INAIL CIRCOLARE N. 11/2023 – DISPOSITIVI SPECIALI DI CORREZIONE VISIVA PER I VIDEOTERMINALISTI

La spesa delle lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non può essere posta a carico del datore di lavoro

Informiamo che l’Inail, con la circolare n. 11/2023, ha fornito alcuni chiarimenti rispetto alla fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali.

In via preliminare, l’Inail ha ricordato che, ai sensi dell’art. 176 del d.lgs. n. 81/2008, i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del medesimo decreto.

Nel corso della visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente effettua la raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia. Inoltre, il medico competente procede all’esame visivo con le normali lenti correttive, se in uso.

L’Inail ha chiarito che i normali occhiali da vista non rientrano né nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI) né in quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV). Pertanto, la prescrizione, da parte dell’oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.

L’Inail ha poi precisato che per DSCV si intendono quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i normali dispositivi di correzione (ossia quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana). Sono considerati DSCV gli occhiali cosiddetti “office“ e le lenti applicabili al videoterminale oppure altri dispositivi speciali di correzione.

Nel caso in cui lo specialista oftalmologo, a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria, prescriva un DSCV, questi dovrà informare il medico competente; quest’ultimo dovrà poi comunicare al datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, la necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti, utilizzi un DSCV durante le applicazioni al videoterminale. Al verificarsi di tali condizioni, il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 176, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008, sarà tenuto a fornire a sue spese il DSVC.

Per quanto non riportato, si rinvia alla circolare allegata.

Rif.

Massimiliano Bucaletti – Tel. 0575399429 – e-mail: m.bucaletti@confindustriatoscanasud.it

Allegato_Circolare_INAIL11-2023

INAIL_circolare_n_11-2023