NOMINA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

( Salute e Sicurezza )

NOMINA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Il Committente deve nominare il coordinatore per la sicurezza quando più imprese lavorino nello stesso cantiere anche non in contemporanea

La Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, con la sentenza n. 44557/2022, si è pronunciata in tema di responsabilità del committente per omessa nomina del coordinatore per la sicurezza.

Si riportano di seguito i passaggi principali della suddetta sentenza.

Il fatto

Il procedimento in esame aveva ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi in una palazzina di uffici che, in forza di un contratto di locazione finanziaria, era nella disponibilità di una società assicurativa.

Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, la predetta società aveva sottoscritto con un’altra società un contratto preliminare per la locazione di una parte della palazzina attribuendo alla locataria l’immediata disponibilità dei locali per consentirle di eseguire lavori di manutenzione e adattamento degli stessi in vista di un contratto definitivo che sarebbe stato stipulato successivamente.

Nella palazzina furono eseguiti lavori di manutenzione straordinaria che coinvolsero l’intera struttura. Nel dettaglio, la società assicuratrice stipulò un contratto di appalto con un’azienda impiantistica per la realizzazione, nell’intero stabile, degli impianti di condizionamento; mentre la società locataria incaricò un’altra impresa per la realizzazione delle murature REI e la tinteggiatura dei locali che aveva promesso di prendere in locazione affidando il rifacimento dell’impianto elettrico presente in quei locali ad un’altra impresa impiantistica.

L’infortunio si verificò quando i lavori affidati alla prima impresa impiantistica erano ormai quasi terminati. Nella palazzina non erano più presenti maestranze della impresa incaricata di eseguire le murature REI e quest’ultima aveva lasciato in deposito in un bagno i materiali per la tinteggiatura e una scala di alluminio.

Successivamente il datore di lavoro della suddetta impresa incaricò un suo dipendente di recarsi presso la palazzina per prelevare la scala di alluminio.

Il dipendente apprese che la scala era stata utilizzata per far passare le tubazioni dell’impianto di condizionamento all’interno di un cavedio cui si poteva accedere attraverso una porticina presente in un bagno al primo piano.

La pavimentazione del cavedio era inidonea a sostenere il peso di una persona e il cancelletto di protezione era stato rimosso nel corso dei lavori.

Il dipendente, che non era stato informato delle caratteristiche del pavimento, a causa del cedimento della struttura in cartongesso, precipitò nel locale sottostante riportando gravi lesioni.

Il legale rappresentante della società assicuratrice (ossia il locatore) era stato accusato di aver provocato l’infortunio, quale committente dei lavori, per non aver provveduto alla nomina di un coordinatore per la progettazione che «redigesse il piano di sicurezza e coordinamento e di un coordinatore per l’esecuzione che vigilasse sulla sicurezza dei lavori verificando i singoli piani operativi di sicurezza delle imprese o società esecutrici».

La Corte di appello di Torino aveva condannato il committente per aver commesso il reato in cooperazione colposa con il datore di lavoro dell’impresa impiantistica a cui erano stati affidati i lavori relativi agli impianti di condizionamento.

Chiarimenti forniti nella pronuncia della Cassazione

La Cassazione ha chiarito che la lettura congiunta degli artt. 88 e 89 d.lgs. n. 81/08 fa ritenere che le disposizioni in materia di cantieri temporanei o mobili non operino se in un cantiere si svolgono soltanto «lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile»; tuttavia, se in quel cantiere, unitamente a quest’ultimo tipo di lavori, si svolgono anche lavori edili o di ingegneria civile, allora le disposizioni del Titolo IV trovano applicazione, a maggior ragione se vi è rischio di interferenza tra i lavori di tipo impiantistico e i contestuali lavori edili o di ingegneria civile.

A questo proposito la Cassazione ha ricordato che, nel fornire la definizione di «cantiere», l’art. 89 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 81/08 individua come tale ogni luogo «in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile» corrispondenti all’elenco di cui all’allegato X. I lavori edili e di ingegneria civile elencati nell’allegato X sono: «I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle line-e elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro». Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile: «gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile».

Pertanto, restano compresi nell’ambito operativo del titolo IV i lavori di impiantistica che comportano lavori edili nel senso sopra indicato e quelli che, pur non comportando il diretto compimento di lavori edili da parte dell’impresa, si svolgono all’interno di cantieri nei quali vengano eseguite opere edili o di ingegneria civile.

Nelle successive argomentazioni sulla responsabilità del rappresentante legale della società assicuratrice, la Cassazione ha evidenziato che nell’aerea dello stabile promessa in locazione operavano tre diverse imprese destinate ad eseguire i lavori anche in contemporanea e che l’infortunio fu reso possibile dalla mancata condivisione di informazioni e dal mancato coordinamento tra le attività delle diverse imprese (cfr. art. 90 d.lgs. n. 81/08).

Ancorché il tema non sia specificamente trattato nel ricorso, la Cassazione ha precisato che al committente è stata contestata la violazione dei commi 3 e 4 dell’art. 90 d.lgs. n. 81/08 per aver omesso di designare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Il coordinatore avrebbe dovuto verificare l’idoneità dei POS (piano operativo di sicurezza) delle singole imprese e richiederne l’aggiornamento in relazione all’evoluzione dei lavori e all’individuazione di nuove fonti di pericolo. Questi avrebbe inoltre dovuto organizzare la cooperazione tra i datori di lavoro, il coordinamento delle loro attività, nonché «la loro reciproca informazione» (art. 92 d.lgs. n. 81/08). Dunque, una volta accertata la necessità di predisporre opere provvisionali per consentire l’accesso in sicurezza al cavedio, sarebbe stato preciso compito del coordinatore informare di ciò tutti i datori di lavoro operanti in cantiere e provvedere affinché, in assenza di tali opere provvisionali, l’accesso al cavedio fosse precluso. Se ciò fosse avvenuto, il lavoratore che è andato a recuperare la scala sarebbe stato informato della pericolosità del locale e, in ogni caso, lo sarebbero stati i lavoratori che indicarono all’infortunato dove poteva recuperare l’attrezzatura dimenticata. Non solo, sarebbero state date disposizioni affinché l’opera provvisionale che consentiva di camminare nel cavedio in sicurezza non fosse rimossa. In alternativa, la porta sarebbe stata chiusa a chiave in conformità ad una regola che lo stesso ricorrente sembra aver ritenuto necessaria, atteso che consegnò alla ditta impiantistica la chiave della porta di accesso al locale e mantenne l’unica altra chiave nella sua esclusiva disponibilità.

La Cassazione ha, inoltre, richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza «è connesso già solo alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione» (Sez. 4, n. 4644 del 11/12/2018, dep. 2019, Scardina, Rv. 275707).

Il rappresentante legale della società di assicurazione, quando ha conferito a un’altra società il compito di eseguire lavori in una porzione di edificio, era a conoscenza che avrebbero operato all’interno dell’edificio anche altre imprese; dunque, tale conoscenza era sufficiente a far sì che egli fosse obbligato a nominare un coordinatore per la sicurezza per evitare il sorgere di un rischio interferenziale.

Massimiliano Bucaletti – Tel. 0575399429 – e-mail: m.bucaletti@confindustriatoscanasud.it