CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE (CQC)

( Trasporti e circolazione )

CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE (CQC)

Precisazioni sui corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali della direttiva 2003/59/CE.

Il Ministero dei Trasporti (MOT) con circolare n. 15909 del 13 luglio 2016, ha apportato modifiche alla circolare prot.7787 del 3 aprile 2014, che ha dettato disposizioni interpretative ed esecutive in materia  di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali.

Evidenziamo di seguito gli aspetti di maggiore rilievo, rinviando alla lettura del documento allegato.

Conversione della CQC

Un rilevante numero di conducenti professionali in possesso di titolo di qualificazione CQC conseguita in altro Stato membro dell’UE, dello Spazio economico europeo o in Svizzera (“CQC estera”), ha richiesto la conversione in Italia. A tale riguardo viene precisato che qualora un conducente titolare di CQC rilasciata all’estero ne richieda la conversione in Italia, gli uffici provinciali UMC potranno procedere in tal senso.

Un conducente che abbia stabilito la residenza normale in Italia e sia titolare di patente di guida italiana e di qualificazione CQC estera in corso di validità, potrà richiedere la patenteCQC italiana. Nel caso in cui la patente di guida italiana fosse scaduta, è necessario procedere prima al rinnovo di validità della stessa e successivamente presentare istanza di rilascio di patenteCQC.

Un conducente che abbia stabilito la residenza normale in Italia e sia titolare di patente di guida rilasciata in uno Stato UE o SEE e di qualificazione CQC estera in corso di validità, dovrà prima richiedere la conversione della patente di guida rilasciata in altro Stato e successivamente presentare istanza di rilascio di patenteCQC.

La CQC di cui si chiede la conversione viene ritirata nel momento del rilascio della patenteCQC da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC), i quali non dovranno più restituirla ai Paesi che l’hanno emessa.

In tutti i casi in cui la richiesta provenga da soggetto titolare di patente di guida italiana, il rilascio della patenteCQC deve essere subordinato all’acquisizione di un attestato dell’autorità dello Stato estero che ha rilasciato il titolo da convertire o duplicare, che sancisca che il richiedente, al momento del rilascio, aveva acquisito la residenza normale in quello Stato.

Aula dei corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica – superficie

Per ciascun allievo deve essere disponibile uno spazio di almeno 1,5 mq, al netto delle superficie occupate dall’arredamento.

Finché non sarà modificato l’art. 5 del D.M. 20 settembre 2013, al fine di assicurare uniformità sull’intero territorio nazionale, se l’aula è ubicata in un Comune che non ha previsto nel regolamento edilizio disposizioni specifiche, bisogna fare necessariamente riferimento ai parametri previsti dalla precedente normativa.

Presenze del responsabile del corso durante le ispezioni di verifica della regolarità dei corsi

Durante le lezioni non è necessaria la presenza del responsabile del corso né, tanto meno, del legale rappresentante del “soggetto erogatore del corso”.

I funzionari preposti all’ispezione procedono a verificare la regolarità degli adempimenti inerenti la singola lezione (identificazione del docente e degli allievi, verifica del registro delle presenze, ecc.) e a redigere il verbale, segnalando eventuali contestazioni al responsabile del corso se presente, oppure al docente o ad altro rappresentante dell’ente erogatore del corso.

Rilascio patentiCQC per il trasporto di merci a seguito di frequenza del corso di formazione periodica

Come noto, il 9 settembre 2016 scadrà un rilevante numero di qualificazioni CQC valide per il trasporto di merci, rilasciate per documentazione.

In previsione del notevole afflusso di domande di rilascio di patentiCQC che verranno prevedibilmente presentate agli UMC nelle prossime settimane ed in considerazione del fatto che detti documenti sono necessari agli autisti per svolgere la loro attività professionale, MOT chiede ai propri uffici di privilegiare le procedure connesse al rilascio delle patentiCQC.

TC 33 – 21.7.2016

Rif.
L. Caccialupi – Tel. 0575 399437 – e-mail:
l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it
G. Mascagni – Tel. 0564 468811 e-mail: g.mascagni@confindustriagrosseto.it

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