CIRCOLARI SU NUOVE CONDIZIONI CONAI DAL 2020

( Ambiente )

CIRCOLARI SU NUOVE CONDIZIONI CONAI DAL 2020

Pubblicate quattro circolari contenenti particolari novità con decorrenza 01.01.2020

In questi giorni il CONAI ha pubblicato quattro circolari per introdurre alcune novità e ipotesi di semplificazioni che interesseranno l’anno 2020. Per facilitare la lettura dei documenti in oggetto, forniamo un riassunto dei contenuti.

Circolare 29.11.2019 – ID. 1-2019 – Nuova procedura di esenzione e applicazione del Contributo ambientale CONAI per i “rotoli di foglio di alluminio” e per i “rotoli di pellicola di plastica per alimenti”.
Fino al 31/12/2019 la procedura di applicazione del CAC ai rotoli di foglio di alluminio, che considera esenti quelli astucciati ad uso domestico, è applicabile anche alle pellicole di plastica trasparente per alimenti con la medesima esenzione (no CAC per le pellicole di plastica ad uso domestico).
A differenza di quanto avviene per l’alluminio, l’eventuale richiesta di esenzione da parte del cliente per le pellicole di plastica ad uso domestico dovrà essere comunicata tramite semplice carta intestata, come specificato nella Circolare (Allegato 1).
Al fine di facilitare la soglia di esenzione, il CONAI ha specificato che si intendono concepiti per uso domestico, e quindi sicuramente esenti:

  • i rotoli di foglio di alluminio fino a 50 metri;
  • i rotoli di pellicola di plastica fino a 75 metri.

Al contempo, dal 2020 sarà resa disponibile la richiesta di esenzione per i rotoli ad uso professionale quando questi, seppur di maggior metratura rispetto alla soglia, sono rivenduti “a scaffale”. In quest’ultimo caso il fornitore, oltre a dover compilare il modulo 6.18 per esenzione, dovrà trasmettere l’elenco riepilogativo annuale dei clienti che hanno ricevuto i rotoli esentati di CAC.
La nuova procedura in oggetto sarà valida dal 01/01/2020 con un periodo di test di 1 anno.
Per i piccoli commercianti di imballaggi vuoti restano valide le procedure ex-post ed ex-ante (link).

Circolare 2.12.2019 – ID. 2-2019 – Nuova procedura di dichiarazione semplificata del Contributo ambientale CONAI – basata sul fatturato dell’anno precedente – riservata agli importatori di imballaggi pieni.
Ricordando che gli importatori di imballaggi vuoti e pieni sono soggetti a dichiarazione periodica, quest’ultima ad oggi può essere fatta seguendo in alternativa:

  1. la modalità ordinaria (conoscendo i kg degli imballaggi);
  2. la modalità semplificata (forfettaria come percentuale del valore delle merci imballate).

Dal 2020 verrà aggiunta un’altra modalità semplificata riservata alla imprese con fatturato complessivo fino a 2.000.000 di euro:

      3. la modalità semplificata (forfettaria in funzione della fascia di fatturato complessivo dell’anno precedente).

Per maggiori dettagli, consultare la Circolare in oggetto (Allegato 2).

Circolare 4.12.2019 – ID. 3-2019 – Procedura agevolata (semplificata) di fatturazione e dichiarazione del Contributo ambientale CONAI già riservata ai “piccoli commercianti” di imballaggi. Estensione ai produttori di imballaggi che commercializzano imballaggi a “completamento di gamma o dell’imballaggio”, in materiali diversi da quelli impiegati per la produzione.
La suddetta circolare stabilisce che dal 01/01/2020 la procedura agevolata (facoltativa) di fatturazione/dichiarazione del CAC fino ad ora riservata ai “piccoli commercianti” di imballaggi (vedasi link) verrà estesa anche ai produttori di imballaggi solo nella eventuale parte di acquisto/commercializzazione di imballaggi a “completamento di gamma o dell’imballaggio” in materiale differente da quello dell’imballaggio prodotto.
Come per i piccoli commercianti, il produttore dovrà indicare la dicitura “Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale CONAI già assolto”.
Per poter usufruire della procedura agevolata, il produttore di imballaggi non deve aver gestito oltre 150 tonnellate di imballaggi per ciascun materiale.
Resta ferma, chiaramente, l’applicazione del CAC per gli imballaggi prodotti.

Circolare 5.12.2019 – ID. 4-2019 – Dichiarazione del Contributo ambientale CONAI. Variazione delle soglie di esenzione e annuale e contestuale introduzione di una soglia minima di dichiarazione riferita al peso degli imballaggi.
Dal 01/01/2020, per la procedura semplificata della dichiarazione del CAC, cambieranno i valori delle soglie di esenzione al di sotto delle quali non si è tenuti ad effettuare la dichiarazione periodica. In particolare, i valori nuovi di esenzione avranno un range più ampio, come evidenziato dalla tabella di confronto riportata nella Circolare (Allegato 4).
Per la procedura ordinaria verrà invece introdotta, a soli fini statistici, una soglia minima di dichiarazione pari a 10 tonnellate per materiale, non basandosi sul valore del CAC, anche se quest’ultimo risulti inferiore alla soglia di esenzione.

Ricordando che la nuova lista di imballaggi in plastica nelle fasce contributive in vigore dal 01/01/2020 è consultabile al seguente link, segnaliamo che è sempre possibile sottoporre a valutazione gli imballaggi in FASCIA C (considerati ad oggi non riciclabili) ai fini di una loro futura riallocazione in una fascia agevolata, sempre che sia dimostrata l’esistenza di una filiera di selezione e riciclo già efficace e consolidata o in fase di concreto consolidamento e sviluppo.


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