RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON: IL DECRETO DEL 01\02\2018 SEMPLIFICA LE MODALITÀ

( Ambiente )

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI METALLI FERROSI E NON: IL DECRETO DEL 01\02\2018 SEMPLIFICA LE MODALITÀ

È entrato in vigore il Decreto Direttoriale del 01\02\2018 per semplificare le procedure di raccolta dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non tramite la microraccolta

Il Decreto Direttoriale del 01\02\2018 (Gazzetta Ufficiale) è composto da 5 articoli e 2 Allegati:

  • Articolo 1 – Oggetto;
  • Articolo 2 – Ambito di applicazione;
  • Articolo 3 – Semplificazione del documento di trasporto per la raccolta presso più produttori\detentori svolta con lo stesso veicolo;
  • Articolo 4 – Semplificazione della tenuta del registro di carico e scarico;
  • Articolo 5 – Raccolta e trasporto occasionali.
  • Allegato A – Fac simile formulario;
  • Allegato B – Modalità di compilazione del formulario.

Tale Decreto semplifica le procedure di raccolta dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non tramite la modalità di microraccolta: un unico raccoglitore\trasportatore, in alternativa alla procedura ordinaria, può raccogliere i rifiuti presso più produttori\detentori con uno stesso automezzo nel più breve tempo possibile.

Per i soggetti regolarmente iscritti all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 4 “raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi” verrà istituita un’iscrizione semplificata per quantità limitate di rifiuti di metalli ferrosi e non.

La modalità di microraccolta prevede la compilazione di un unico formulario di identificazione dei rifiuti nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso mezzo e nella stessa giornata.

L’allegato A contiene il fac simile di formulario adatto al caso di microraccolta presso più produttori\detentori di rifiuti di metalli ferrosi e non.

L’allegato B riporta indicazioni sulla corretta compilazione di tale formulario.

Come per il resto dei casi, il trasportatore emette quattro copie di formulario di identificazione. Il trasportatore provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore\detentore le copie del formulario di identificazione. Delle quattro copie, una rimane presso l’ultimo produttore\detentore e le altre tre sono trattenute dal trasportatore per essere controfirmate e datate dal destinatario. Di queste tre copie controfirmate dal destinatario ne verrà consegnata una all’ultimo produttore\detentore dal destinatario stesso. A tutti gli altri produttori\detentori coinvolti nello stesso viaggio, il destinatario provvederà a fornire una fotocopia di detto formulario controfirmato.

Quando la microraccolta prevede un numero di produttori maggiore di 10, il trasportatore deve provvedere alla compilazione di un formulario di identificazione rifiuti aggiuntivo.

I soggetti a cui si applica tale Decreto (all’articolo 2) soddisfano l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti.

Rif.

Mario Bernardini – Tel. 0575399430 – e-mail: m.bernardini@confindustriatoscanasud.it

Carolina Gattuso – Tel. 0575399427 – e-mail: c.gattuso@confindustriatoscanasud.it