CORONAVIRUS, DPCM 10 APRILE 2020

( Attività associative) ( Coronavirus )

CORONAVIRUS, DPCM 10 APRILE 2020

Prorogato il contenimento delle misure anticontagio fino al 3 maggio. Nuova lista Ateco

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in occasione della conferenza stampa di ieri sera ha presentato il nuovo DPCM che prolunga il contenimento delle misure anti contagio fino al 3 maggio. Il nuovo Decreto ha effetto a partire dal 14 aprile (in allegato il testo con relativi allegati).
Il provvedimento contiene anche una nuova lista Ateco di attività escluse dalla sospensione (elencate più oltre), che si aggiungono a quelle già presenti nell’allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020, sostituito dal D.M. MISE del 25 marzo 2020, e che quindi possono riprendere, senza necessità di alcuna comunicazione o autorizzazione, a partire dal 14 aprile 2020:
CODICE ATECO – DESCRIZIONE
2 – Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
16 – Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
25.73.1 – Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
26.1 – Fabbricazione di componenti elettroniche e schede elettroniche
26.2 – Fabbricazione di computer e unità periferiche
33.16 – Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
33.17 – Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori)
42.91 – Costruzione di opere idrauliche
46.49.1 – Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.75.01 – Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
81.3 – Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
99 – Organizzazioni e organismi extraterritoriali
In particolare, l’art. 2 del DPCM 10 aprile 2020 contiene la disciplina delle “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” (in grassetto le novità):
• Il comma 1 sancisce la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3, nonché di quanto stabilito all’art. 1 per le attività commerciali e professionali;
• Il comma 2 consente anche alle attività sospese di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
• Il comma 3 consente le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 146/1990: vengono espressamente riconosciute anche le filiere dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, purché le attività “a monte” di tali filiere siano autorizzate alla continuazione; le continuazione delle attività a supporto delle “filiere” è consentita previa comunicazione al Prefetto della provincia dove hanno sede, purché vengano indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiare dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite; la sospensione delle attività è disposta dal Prefetto , sentito il Presidente della Regione interessata, qualora non ritenga sussistere le condizioni per la loro prosecuzione; fino all’adozione del provvedimento di sospensione, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione;
• Il comma 4 consente le attività che erogano servizi di pubblica utilità ed i servizi essenziali di cui alla legge 146/1990
• Il comma 6 consente, previa comunicazione al Prefetto, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, qualora dalla loro interruzione possa derivare un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le attività qualora non ritenga sussistere le condizioni previste dalla norma;
• Il comma 7 consente le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, previa comunicazione al Prefetto (in precedenza era prevista l’autorizzazione del Prefetto);
• Il comma 8 stabilisce che delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Prefetto informa il Presidente della Regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia;
• Il comma 10 stabilisce che le imprese le cui attività non vengono sospese debbono rispettare il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali;
• Il comma 12 stabilisce espressamente che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e di sanificazione; è altresì consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.


Allegato