BRASILE – NUOVA NORMATIVA SULL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI CONTENENTI AGENTI ALLERGENICI

( Europa e Internazionalizzazione )

BRASILE – NUOVA NORMATIVA SULL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI CONTENENTI AGENTI ALLERGENICI

In vigore dal 3 luglio 2016 la nuova regolamentazione ANVISA.

Dal 3 luglio prossimo l’Agenzia Nazionale brasiliana di Vigilanza Sanitaria (ANVISA) ha disposto l’entrata in vigore di una nuova regolamentazione in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari potenzialmente contenenti agenti allergenici (in particolare quelli di origine animale a base di latte e di carne o i vini).

In base a tale normativa, ogni prodotto contenente qualsiasi ingrediente o derivato (inclusi i coadiuvanti utilizzati nel processo di trasformazione) appartenente alla lista contenuta nella risoluzione ANVISA, dovrà obbligatoriamente esporre nella propria etichetta un’avvertenza relativa alla potenziale presenza di agenti allergenici, anche in caso di indiretta contaminazione potenzialmente occorsa nelle fasi di lavorazione.

La risoluzione impone requisiti altrettanto rigidi in merito agli aspetti formali dell’etichetta, quali ad esempio il carattere di scrittura o la posizione dell’avvertenza, in modo da garantirne un’adeguata visibilità.

Gli art 5 e 6.3 della risoluzione, prevedono tuttavia la possibilità di richiedere l’esenzione della sostanza considerata allergenica dalla lista di quelle per le quali è obbligatoria la menzione; tale richiesta deve però essere presentata dall’azienda che produce la sostanza e non da quella responsabile del prodotto finale commercializzato in Brasile.

Al fine di adempiere ai requisiti previsti dal nuovo regime, l’ANVISA ha confermato l’utilizzabilità di etichette addizionali (purché in linea con i requisiti generali previsti in materia), che potranno essere apposte tanto nel Paese di origine quanto in Brasile prima della commercializzazione del prodotto.

La modifica delle etichette non renderà in ogni caso necessaria una nuova approvazione delle stesse, nella misura in cui non comporti un cambio nel relativo disegno.

I prodotti fabbricati prima del 3 luglio potranno essere commercializzati fino alla loro scadenza, senza che per essi si applichi il nuovo regime.

In allegato la circolare ufficiale dell’Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria, con la traduzione di cortesia curata dalla nostra Ambasciata a Brasilia, insieme ai relativi allegati tecnici.

IN 54 – 23.6.2016

Rif.
A. Amato – Tel. 0577 257230 – e-mail: a.amato@confindustria.siena.it

Allegato