EMERGENZA CORONAVIRUS – EFFETTI SU CONTRATTI COMMERCIALI INTERNAZIONALI

( Europa e Internazionalizzazione )

EMERGENZA CORONAVIRUS – EFFETTI SU CONTRATTI COMMERCIALI INTERNAZIONALI

Certificati di Forza Maggiore rilasciati da Camere di Commercio Cinesi e requisiti contrattuali (legge applicabile al contratto e clausola di forza maggiore)

Le misure restrittive poste in essere dal Governo della Repubblica Popolare Cinese per limitare la diffusione del Covid – 19, c.d. Coronavirus, stanno incidendo sull’esecuzione dei contratti commerciali tra imprese operanti in Italia e imprese operanti in Cina, ritardandone ovvero impedendone l’adempimento.
Per sostenere le imprese che hanno difficoltà a rispettare le scadenze contrattuali a causa degli effetti dell’epidemia, il Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese ha attribuito a sei Camere di Commercio cinesi di import/xport la competenza a rilasciare i certificati di “forza maggiore”. Tali certificati, rilasciati a fronte della produzione di adeguata documentazione da parte dell’operatore richiedente, dovrebbero esonerare le imprese da responsabilità in caso di inadempimento o ritardo imputabile alla diffusione dell’epidemia.

L’efficacia di tali certificati nell’ambito dei contratti commerciali internazionali e la riconducibilità della diffusione dello stesso Coronavirus a una causa di forza maggiore idonea a sollevare da responsabilità la parte inadempiente, non sono tuttavia automatiche. Esse, infatti, dipendono dal contenuto della c.d. clausola di forza maggiore eventualmente inserita nel contratto e, in ogni caso, dal concetto di causa di forza maggiore ai sensi della legge applicabile al rapporto contrattuale.

Al fine di gestire gli effetti del Coronavirus sull’esecuzione dei contratti commerciali che coinvolgono direttamente o indirettamente imprese operanti in Cina, è necessario quindi:

  • individuare il diritto applicabile al contratto, incluse eventuali Convenzioni internazionali. In tal caso saranno le disposizioni dell’ordinamento individuato a determinare la riconducibilità della diffusione del Coronavirus tra le cause di forza maggiore o di hardship e a determinare gli effetti e gli adempimenti a carico della parte che ne invoca l’applicazione;
  • verificare se il contratto abbia o meno una clausola di forza maggiore o di hardship e quale sia la sua ampiezza. In caso positivo, sarà il contenuto della stessa clausola a determinare la riconducibilità della diffusione del Coronavirus tra le cause di forza maggiore o di hardship e a determinare gli effetti e gli adempimenti a carico della parte che ne invoca l’applicazione. Ai fini dell’interpretazione della clausola di forza maggiore, in caso di dubbio, rileverà la legge applicabile al contratto.

 

Per qualsiasi chiarimento, contattare il riferimento sotto riportato.

 

Rif.

Alessandra Amato – Tel. 0577257230 – e-mail: a.amato@confindustriatoscanasud.it