APPROVATI I MODELLI DI CERTIFICAZIONE UNICA E 770 2021

( Fisco e Diritto d’Impresa )

APPROVATI I MODELLI DI CERTIFICAZIONE UNICA E 770 2021

Con i Provvedimenti 13088 e 13090 del 15 gennaio 2021 della Direzione dell’Agenzia delle Entrate sono stati approvati e pubblicati i Modelli di Certificazione Unica “CU 2021” e 770/2021, relativi all’anno 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito i modelli della Certificazione Unica 2021 e del 770/2021, relativi al periodo d’imposta 2020, unitamente alle relative istruzioni di compilazione, approvati rispettivamente con i provvedimenti nn. 13088 e 13090.

Si evidenzia che con le Certificazioni Uniche 2021 debutta il nuovo termine a regime del 16 marzo, previsto sia per la trasmissione telematica delle CU all’Agenzia delle Entrate (ferma restando la scadenza del 31 ottobre per le CU che non rilevano per le dichiarazioni precompilate), sia per la loro consegna al contribuente.

Con riferimento alla Certificazione Unica 2021, relativa all’anno 2020, le principali novità riguardano la disciplina relativa alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente contenuta nel DL 3/2020, con il quale sono stati introdotti:
– a decorrere dal 1° luglio 2020, un nuovo “trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”, che sostituisce il c.d. “bonus Renzi” (noto anche come “bonus IRPEF”), spettante ai titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti, in presenza di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito;
– una ulteriore detrazione fiscale per i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di taluni redditi assimilati, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, in relazione alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Per l’indicazione dei dati relativi al nuovo “trattamento integrativo” è stata quindi inserita una nuova sezione (punti da 400 a 410). Inoltre, nei nuovi punti 13 e 14 occorre indicare i giorni di lavoro che ricadono nel primo o nel secondo semestre 2020, in modo da parametrare il “bonus Renzi”, il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione al relativo periodo di applicazione.

La CU 2021 tiene anche conto della speciale clausola di salvaguardia prevista dall’art. 128 del DL 34/2020, con il quale, a causa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato previsto che il “bonus Renzi” (applicabile fino al 30 giugno 2020) e il nuovo “trattamento integrativo” (applicabile dal 1° luglio 2020) siano riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore abbia una imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente e sui previsti redditi assimilati, di ammontare inferiore alle detrazioni da lavoro spettanti, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020. In tal caso, infatti, in luogo degli ammortizzatori sociali speciali concessi dal DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), si assume la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria.

A seguito dell’emergenza sanitaria, nella CU 2021 è prevista l’indicazione anche del premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020, disciplinato dall’art. 63 del DL 18/2020. Tale premio:
– spetta ai lavoratori che nel 2019 avevano redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro;
– è riconosciuto per il mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese;
– non concorre alla formazione del reddito.

Tra le altre novità della CU 2021, si segnalano:
– l’incremento da 258,23 a 516,46 euro, per il solo periodo d’imposta 2020, dell’importo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorrono a formare il reddito (artt. 51 comma 3 del TUIR e 112 del DL 104/2020);
– la parametrazione al reddito complessivo delle detrazioni IRPEF per oneri di cui all’art. 15 del TUIR, diverse da quelle relative agli interessi passivi sui mutui e alle spese sanitarie (art. 1 comma 629 della L. 160/2019);
– l’indicazione delle somme restituite al soggetto erogatore al netto delle ritenute subite, in base a quanto stabilito dall’art. 150 del DL 34/2020;
– l’introduzione, nella parte relativa ai dati previdenziali, di un’apposita sezione riservata all’indicazione dei redditi erogati ai soci di cooperative artigiane (codice Z3), da riportare nel modello REDDITI 2021 PF (quadro RR, sezione I); l’art. 1 comma 114 della L. 208/2015 ha infatti disposto l’inclusione tra i redditi assimilati al lavoro dipendente dei compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, ma tale qualificazione fiscale non influisce sul relativo regime previdenziale;
– la reintroduzione, con riferimento al solo periodo d’imposta 2020, della possibilità di destinare il 2 per mille dell’IRPEF anche alle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 97-bis del DL 104/2020).

Per quanto riguarda le principali novità specifiche del modello 770/2021, si segnalano:
– l’aggiornamento delle istruzioni relative all’erogazione dei dividendi distribuiti alle società semplici;
– l’inserimento, nel quadro SS, di una nuova sezione con appositi codici per la gestione dei versamenti che sono stati differiti a seguito all’emergenza da COVID-19.

 

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it