AUMENTO AL 5% DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1° GENNAIO 2023

( Fisco e Diritto d’Impresa )

AUMENTO AL 5% DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1° GENNAIO 2023

Con il DM 13.12.2022, pubblicato sulla G.U. 15.12.2022 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dall’1,25% al 5% in ragione d’anno. Il nuovo tasso si applica dall’1.1.2023

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

EFFETTI AI FINI FISCALI

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

L’incremento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi dovuti in caso di ravve­­­dimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento ope­­roso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori cal­colati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il paga­mento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata tem­poris, ed è quindi pari:

  • allo 0,2%, dall’1.1.2016 al 31.12.2016;
  • allo 0,1%, dall’1.1.2017 al 31.12.2017;
  • allo 0,3%, dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
  • allo 0,8%, dall’1.1.2019 al 31.12.2019;
  • allo 0,05%, dall’1.1.2020 al 31.12.2020;
  • allo 0,01%, dall’1.1.2021 al 31.12.2021;
  • all’1,25%, dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
  • al 5%, dall’1.1.2023 fino al giorno di versamento compreso.

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell’omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 30.11.2022, che verrà effettuato il 17.2.2023, comporta l’applicazione del tasso legale:

  • dell’1,25%, per il periodo 1.12.2022 – 31.12.2022;
  • del 5%, per il periodo 1.1.2023 – 17.2.2023.

L’aumento al 5% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versa­mento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

  • accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate suc­cessive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione;
  • acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate suc­ces­sive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
  • conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; gli interessi legali sono calcolati sulle rate succes­sive alla prima.

“CRISTALLIZZAZIONE” DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

In relazione all’accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si pro­trae negli anni successivi. Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.

RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL’ADESIONE ALLE DEFINIZIONI AGE­VOLATE PREVISTE DAL DL 119/2018

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale si applica anche in caso di opzione per il versa­mento ra­teale delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni agevolate pre­viste dal DL 23.10.2018 n. 119 conv. L. 17.12.2018 n. 136 (c.d. “pace fiscale”), in particolare:

  • la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati al contribuente o notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell’art. 1 del DL 119/2018;
  • la definizione agevolata degli avvisi di accertamento o in rettifica, degli avvisi di liquidazio­ne e degli atti di recupero, notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 119/2018;
  • la definizione agevolata degli inviti al contraddittorio notificati entro il 24.10.2018, ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DL 119/2018;
  • la definizione agevolata degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018, ai sen­si dell’art. 2 co. 3 del DL 119/2018;
  • la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agen­zia delle Entrate, pen­denti al 24.10.2018, ai sensi dell’art. 6 del DL 119/2018.

Al riguardo, analogamente alle suddette definizioni a regime, deve ritenersi che il tasso legale a­p­pli­cato sulla seconda rata rimanga invariato anche in relazione alle rate successive.

RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL’ADESIONE ALLE DEFINIZIONI AGE­VOLATE PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale dovrebbe essere previsto anche in caso di opzione per il versa­mento ra­teale delle somme dovute in seguito all’adesione alle definizioni agevolate contenute nella legge di bilancio 2023 in corso di approvazione parlamentare (c.d. “tregua fiscale”), in particolare:

  • l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
  • la definizione agevolata delle controversie tributarie;
  • la conciliazione agevolata delle controversie tributarie;
  • la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accerta­mento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

La nuova misura del 5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non deter­minati per iscritto, in relazione:

  • ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
  • agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

L’aumento del tasso legale al 5% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell’im­posta so­stitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finan­ziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

Con un successivo DM saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale del 5% i coeffi­cien­ti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di succes­sio­ne e donazione:

  • delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
  • delle rendite o pensioni a tempo determinato;
  • delle rendite e delle pensioni vitalizie;
  • dei diritti di usufrutto a vita.

EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omes­so o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 5% dall’1.1.2023, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni am­­­mi­ni­strative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

La nuova misura minima della sanzione, pari al 5%, si applica ai contributi con scadenza di pa­ga­mento a partire dall’1.1.2023.

Rif. Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it