AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO EMERGENZA COVID

( Fisco e Diritto d’Impresa )

AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO EMERGENZA COVID

I beneficiari dei contributi devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’elencazione di tutti i contributi ricevuti nel 2020 e nel 2021 classificabili come Aiuti di Stato.

 

Il DL Sostegni, all’art. 1 co. 13 – 17, ha introdotto un quadro normativo (c.d. regime “ombrello”) finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13 del medesimo DL, di usufruire dei massimali previsti per le sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Quadro temporaneo aiuti di Stato COVID.

 

Per i beneficiari di questi aiuti è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate l’elencazione di tutti i contributi ricevuti nel 2020 e nel 2021 classificabili come Aiuti di Stato. Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (allegato) sono stati individuati contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con approvazione del relativo modello e istruzioni (allegati).

·    Soggetti obbligati a presentare l’autodichiarazione: La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell’art. 1 co. 13 del DL Sostegni, vale a dire:

  • contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’emergenza epidemiologica;
  • credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
  • esclusione dei versamenti IRAP;
  • esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;
  • disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia;
  • definizione agevolata degli “avvisi bonari”;
  • esonero dalla tariffa speciale del canone RAI.

Soggetti esonerati dalla presentazione dell’autodichiarazione: Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazio­ne/istanza presentato per l’accesso agli aiuti elencati nell’art. 1 del DM 11.12.2021, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l’istanza per il riconosci­mento del contributo a fondo perduto “perequativo”), la presentazione dell’autodichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati sopra. In tal caso, la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ul­teriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata. La dichiarazione va comunque presentata nel caso in cui:

  • il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito (meccanismo applicabile solo per le misure ricomprese nel regime “ombrello”).

Modalità e termini di presentazione dell’autodichiarazione: L’autodichiarazione, redatta mediante l’apposito modello, va presentata all’Agenzia delle Entrate:

  • dal 28.4.2022 al 30.6.2022;
  • direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
  • in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

In caso di definizione agevolata degli “avvisi bonari”, l’au­todichiarazione deve essere presentata:

  • entro il termine del 30.6.2022;
  • ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Nel caso in cui tale termine cada successivamente al 30.6.2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del decreto devono presentare:

  • una prima dichiarazione entro il 30.6.2022;
  • una seconda dichiarazione, oltre il 30.6.2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.

A seguito della presentazione della dichiarazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Esonero dalla compilazione del quadro RS Modello Redditi 2022: Secondo le istruzioni ai modelli REDDITI 2022, non vanno indicati nel prospetto “aiuti di Stato” di cui al quadro RS gli aiuti i cui dati sono già stati comunicati mediante l’autodichiarazione. A tal fine, nell’autodichiarazione dovranno essere compilati gli specifici campi richiesti (settore, codice attività, forma giuridica e dimensione dell’impresa).

 

 


Allegato


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Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it