COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC – OBBLIGO DI REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 1° OTTOBRE 2020

( Agenda) ( Fisco e Diritto d’Impresa )

COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC – OBBLIGO DI REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 1° OTTOBRE 2020

previste sanzioni per mancata comunicazione

Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, ovvero che il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Le modalità di invio della comunicazione sono reperibili al seguente link: https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/arsi

La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa ex art.2630 CC, in misura raddoppiata, per le società (cioè da €206,00 a €2.064,00) ed ex art.2194 CC, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da €30,00 a €1.548,00).

 

La misura è diciplinata dall’art.37 del DL n.76 del 16/07/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” – che ha modificato l’art.16 del DL n.185 del 29/11/2008, convertito con L. n.2 del 28/01/2009, e l’art.5 del D.L. n.179 del 18/10/2012, convertito con L. n.221 del 17/12/2012.

Si ricorda che sia le imprese costituite in forma societaria che le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale” al momento dell’iscrizione. L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell’indicazione del domicilio digitale sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l’informazione richiesta.

Per informazioni, contattare il Registro Imprese della CCIAA di riferimento.