IMU – VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA ENTRO IL 16.6.2021

( Fisco e Diritto d’Impresa )

IMU – VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA ENTRO IL 16.6.2021

A decorrere dal 2020, i co. 738 – 783 dell’art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno riscritto la disci­pli­na dell’IMU, con abolizione della TASI e la prima rata della “nuova” IMU per l’anno 2021 deve essere versata entro il 16.6.2021.

Entro il 16 giugno 2021 deve essere versata la prima rata della “nuova” IMU per l’anno 2021, salvo futuri interventi legislativi, infatti, il termine non ha subito alcuna sospensione, ma i singoli Co­­­muni possono prevedere una proroga, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato dif­fi­col­tà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19.

Seppur non constino modificazioni alla disciplina dell’IMU contenuta nei co. 738 – 783 dell’art. 1 della L. 160/2019, la legge di bilancio per l’anno 2021 e altre disposizioni normative hanno in­tro­dotto agevolazioni per i pensionati residenti all’estero, per gli immobili distrutti a seguito di eventi calamitosi, nonché per determinate tipologie di immobili nei quali l’attività esercitata è stata sospesa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Esclusione dal ver­samento della prima rata IMU 2021

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata prevista l’esenzione, a determinate condizioni e per determinati immobili, dal versamento della pri­ma rata dell’IMU per l’anno 2021, in scadenza il 16.6.2021.

Nei casi previsti dalle norme contenute nella Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020), nel decreto “Sostegni” (DL 22.3.2021 n. 41) e nel DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126 , non deve infatti essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.6.2021.

Esclusione dal pagamento per determinate tipologie di immobili

L’art. 1 co. 599 – 600 della L. 178/2020 stabilisce che non è dovuta la prima rata dell’IMU 2021 relativa:

  •         agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
  •   agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  •      agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  •   agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Esclusione dal pagamento per i beneficiari del contributo a fondo perduto “Sostegni”

L’art. 6-sexies del DL 41/2021 (decreto “Sostegni”), introdotto in sede di conversione in legge, ha pre­­visto l’esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2021, il cui termine è fissato al 16.6.2021, per alcuni soggetti.

La norma stabilisce che i possessori di immobili che hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 dello stesso DL 41/2021 sono esclusi dal versamento della prima rata dell’IMU 2021, sempreché in detti immobili venga anche esercitata la loro attività.

I soggetti che possono richiedere il contributo sono i “soggetti titolari di partita IVA, residenti o sta­bi­liti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono red­dito agrario”.

Possono beneficiare dell’agevolazione anche i contribuenti in regime forfetario e gli enti non com­merciali, limitatamente all’attività commerciale esercitata.

Tali soggetti possono richiedere il contributo (e quindi possono fruire dell’esenzione della prima rata dell’IMU 2021) a condizione che:

  •     i ricavi/compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”; la norma fa riferimento al secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 41/2021, avvenuta il 23.3.2021);
  •   l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019).

Esenzioni per il settorE dello spettacolo

L’art. 78 co. 3 del DL 104/2020 stabilisce che l’IMU non è dovuta, per gli anni 2021 e 2022, per gli im­mo­bili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per con­­certi e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Facoltà dei Comuni di introdurre age­vo­lazioni per determinati soggetti

Come evidenziato dall’IFEL in un documento del 30.4.2020 nel quale sono forniti gli schemi di re­golamento IMU e di delibera delle aliquote 2020, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso potrebbe spingere molte amministrazioni a porsi il problema dell’opportunità di disporre age­volazioni a favore delle categorie economiche e dei soggetti più colpiti dal Coronavirus.

Tali decisioni sono nella piena discrezionalità di ciascun ente locale, con i limiti generali di carat­te­re equitativo e di ragionevolezza che devono caratterizzare tutti gli interventi agevolativi.

Secondo l’Istituto, inoltre, è opportuno che ciascun Comune eviti di incrementare le aliquote per l’an­­­no 2020 rispetto a quelle del 2019 (analogo discorso potrebbe essere esteso all’imposta dovuta per l’anno 2021 e quindi alle aliquote per l’anno 2021).

 

SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi dell’IMU sono, in linea di massima, il proprietario dell’immobile e il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, su­per­ficie, e non il proprietario (an­che detto “nudo proprietario”).

 Sono soggetti passivi dell’IMU, inoltre:

  •        il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing, anche da co­struire o in corso di costruzione; viene precisato al riguardo che il sog­­­getto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  •        il concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
  •        il genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare a seguito di prov­­ve­dimento del giudice.

 

Soggetti passivi dell’IMU

Proprietario

Titolare del diritto di superficie

Usufruttuario

Locatario finanziario

Usuario

Concessionario di beni demaniali

Titolare del diritto di abitazione

Genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare

Enfiteuta

 

Non sono soggetti passivi IMU

Nudo proprietario

Comodatario

Locatore finanziario

Affittuario

Concedente di diritti reali

Genitore proprietario non affidatario dei figli

immobili assoggettati a imu

Sono assoggettati all’IMU gli im­mo­bili riconducibili alle seguenti tre tipologie:

  •        fabbricati;
  •        aree fabbricabili;
  •        terreni agricoli.

 Anche per l’IMU in vigore dal 2020 le modalità di determinazione della base im­ponibile variano in fun­zione della tipologia di bene immobile interessata.

abitazione principale

Anche ai fini dell’IMU in vigore dal 2020 sono assoggettate all’imposta le abitazioni principali, e relative perti­nenze, accatastate nelle ca­­tegorie A/1 (abi­tazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di emi­nenti pregi artistici o storici), mentre sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie.

 pertinenze dell’abitazione principale

Ai fini dell’IMU, si intendono pertinenze dell’abitazione principale esclu­si­va­men­te,  anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo:

  •        un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgom­bero), sempre che non esi­sta già un locale avente le stesse carat­te­ri­stiche tipolo­giche censito unitamente all’abi­tazione come vano acces­sorio di quest’ultima;
  •        un’unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto);
  •        un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia);

 Alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale dell’abitazione prin­ci­pa­le cui si riferi­sco­no. In relazione alle eventuali pertinenze eccedenti i suddetti limiti (es. se­con­do box auto), l’IMU va quin­­­di versata nei modi e termini previsti per gli “al­tri immobili”.

Assimilazioni all’abitazione principale ex lege

Le agevolazioni previste per l’abitazione principale si possono estendere ad altre tipologie di im­mo­bili: possono esistere assimilazioni ex lege ed assi­mi­lazioni stabilite dai Comuni.

Con riguardo alle prime, sono considerate abitazioni principali:

  •    le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà in­divisa adibite ad abita­zio­ne principale e relative pertinenze dei soci as­se­gnatari;
  •    le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà in­divisa destinate a studen­ti universitari soci assegnatari, anche in as­sen­za di residenza anagrafica;
  •        i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22.4.2008, adi­biti ad abitazione principale;
  •        la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudi­ce;
  •    un solo immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità im­mobiliare e per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica), posseduto e non concesso in lo­cazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze ar­mate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello di­pen­­dente delle Forze di po­lizia ad ordinamento civile, nonché dal per­sonale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, sal­­vo quanto pre­visto dall’art. 28 co. 1 del DLgs. 139/2000, dal personale appar­te­nente alla car­­­­riera prefettizia.

Pensionati “esteri”

Dall’1.1.2020 non è più assimilata all’abitazione principale l’unità immo­biliare posseduta dai citta­dini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Dall’anno 2021, tuttavia, l’art. 1 co. 48 della L. 178/2020 ha previsto che “per una sola unità immo­biliare a uso abitativo” posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all’estero, l’IMU è ridotta al 50%, a condizione che l’unità immobiliare non sia locata o concessa in comodato.

Anziani o disabili – Assimilazioni all’abitazione principale a di­scre­­­zione dei Comuni

Anche dal 2020 i Comuni possono assimilare all’abitazione principale l’uni­­­tà immobiliare posse­duta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acqui­si­scono la residenza in istituti di ri­co­vero o sanitari a se­guito di ricovero perma­nente, a condizione che la stessa non risulti lo­cata.

In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione si applica ad una sola uni­tà immobiliare.

Per quanto concerne l’IMU 2021, quindi, nel caso in cui i Comuni abbiano deliberato dette assi­mi­la­zioni, nulla dovrà essere versato per l’anno 2021 se le unità immobiliari sono classate in cate­gorie di­ver­se da A/1, A/8 e A/9.

Esenzioni

Sono esenti dall’IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni previste dal­la norma:

  •        gli immobili posseduti dallo Stato, dai Co­muni, nonché gli immobili posse­du­ti, nel proprio terri­torio, dalle Regioni, dalle Pro­vin­ce, dalle comunità monta­ne, dai con­sorzi fra detti enti, dagli en­­ti del Ser­vizio sanitario nazionale, de­sti­nati esclu­siva­men­te ai compiti isti­tu­­zionali;
  •        i fabbricati classificati o classificabili nel­­le cate­gorie catastali da E/1 a E/9;
  •        i fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis del DPR 601/73 (es. musei, bi­blioteche, archi­vi, par­chi e giar­di­ni aper­ti al pubblico, ecc.);
  •        i fabbricati destinati esclusivamente al­­l’eser­­­­cizio del culto, purché com­pa­ti­bile con le dispo­si­zio­­ni degli artt. 8 e 19 della Co­stituzione, e le loro pertinen­ze;
  •        i fabbricati di proprietà della Santa Se­de, indi­ca­ti negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trat­tato latera­nen­se, sottoscritto l’11.2.29 e reso ese­cu­ti­vo con la L. 27.5.29 n. 810;
  •        i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni interna­zio­nali per i qua­li è pre­vista l’esen­zione dall’ILOR in ba­se ad accordi interna­zio­na­li resi ese­cu­tivi in Italia;
  •        gli immobili posseduti e utilizzati dai sog­getti di cui alla lett. i) del co. 1 del­l’art. 7 del DLgs. 504/92, e desti­na­ti esclu­siva­mente allo svolgimento con mo­dalità non commerciali delle attività pre­vi­ste nella medesima lett. i) (si applicano le disposizioni di cui all’art. 91-bis del DL 1/2012, no­n­ché il DM 19.11.2012 n. 200 e, quindi, per gli immobili degli enti non commerciali valgono le prece­denti regole per l’esenzione IMU);
  •      i terreni agricoli, posseduti e condotti dai colti­va­to­ri diretti e dagli imprenditori agri­coli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti alla pre­vi­den­za agricola, comprese le so­cie­tà agricole di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 99/2004, ubicati nei Comuni delle isole mi­nori di cui all’allegato A della L. 448/2001; a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collet­tiva indivisibile e inusuca­pibile; ricadenti in aree montane o di col­lina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 984/77, sulla ba­se dei cri­teri individuati dalla C.M. 14.6.93 n. 9.

Dall’1.1.2020 non sono più esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale (ri­covero animali, prote­zio­ne delle piante, magazzini, depositi, ecc.).

Dall’1.1.2022 saranno esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’im­presa costruttrice alla ven­­dita, finché permanga tale destinazione e non sia­no in ogni caso locati.

Esenzioni previste dai Comuni

Nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, i Comuni hanno la facoltà di prevedere l’esen­zione dall’IMU in favore delle seguenti fattispecie:

  •      immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad un altro ente territoriale, o ad un ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari (art. 1 co. 777 lett. e) della L. 160/2019);
  •   esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi (art.1 co. 86 della L. 549/95).

Esenzione per gli immobili distrutti da eventi calamitosi

Il co. 1116 dell’art. 1 della L. 30.12.2020 n. 178 estende l’esenzione dall’applicazione dell’IMU per quei fabbricati, ubicati nelle zone colpite da eventi calamitosi, purché distrutti od oggetto di ordi­nan­ze sindacali di sgom­bero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ai sensi dell’art. 8 co. 3 del DL 74/2012.

L’esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbri­ca­ti interessati e comunque non oltre il 31.12.2021 e riguarda più specifica­ta­mente i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati dall’art. 1 co. 1 del DL 74/2012 e dall’art. 67-septies del DL 83/2012 e i Comuni della Regione Emilia Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all’art. 15 co. 6 del DL 162/2019.

 

BASE IMPONIBILE

Anche per l’IMU in vigore dal 2020, le mo­da­lità di determinazione della base imponibile variano in fun­zione della tipologia di bene immobile in­teressata, e quindi, a seconda che si tratti di fabbricati,  aree fabbricabili, terreni agricoli.

 In generale, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli im­mo­bili.

 Per i fabbricati iscrit­ti in Catasto e dotati di ren­dita catastale, la base impo­nibile per la deter­mi­na­zio­ne dell’IMU si determina rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto al 1° gennaio dell’an­no di imposizione e moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente mol­tiplicatore.

 La misura dei coefficienti moltiplicatori, ai fini dell’IMU, è definita come se­gue:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, esclusa la cate­go­ria A/10, e nelle cate­go­rie cata­stali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie cata­stali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la ca­te­goria D/5;

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

 

Tipologie fabbricati

Determinazione base imponibile

Immobili ad uso abitativo (gruppo A, esclusi A/10)
Cantine, soffitte, locali di deposito (C/2)
Autorimesse e posti auto (C/6)
Tettoie (C/7)

160 × RC × 105/100 = RC × 168

Residenze collettive (gruppo B)
Laboratori artigiani (C/3)
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (C/4)
Stabilimenti balneari e di acque curative (C/5)

140 × RC × 105/100 = RC × 147

Negozi e botteghe (C/1)

55 × RC × 105/100 = RC × 57,75

Uffici e studi privati (A/10)
Banche e assicurazioni (D/5)

80 × RC × 105/100 = RC × 84

Immobili a destinazione speciale (gruppo D, es­clu­si D5)

65 × RC × 105/100 = RC × 68,25

 dove: RC = rendita catastale iscrit­ta in Catasto al 1° gennaio dell’anno di rife­ri­mento.

Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili la base imponibile dell’IMU in vigore dall’1.1.2020 è costituita dal “valore ve­nale in comune commercio” al 1° gennaio dell’anno di impo­si­zione, o dalla data di adozione degli strumenti urbanistici, determinato con riferimento ai seguenti elementi valutativi:

       la zona territoriale di ubicazione;

       l’indice di edificabilità;

       la destinazione d’uso consentita;

       gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione;

  i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi carat­te­ristiche analoghe.

Terreni agricoli

La base imponibile IMU dei terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, è pari al prodotto del red­dito dominicale risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% (ai sen­si dell’art. 3 co. 51 della L. 23.12.96 n. 662), per il coefficiente moltiplicatore 135.

 Riduzioni della base imponibile

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per:

       i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del DLgs. 42/2004;

       i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limi­ta­tamente al periodo dell’an­no durante il quale sussistono dette con­di­zioni;

    le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori o figli),    a deter­mi­nate condizioni.

Fabbricati a destinazione speciale non iscritti in Catasto e di­stintamente con­tabilizzati

Un’ipotesi particolare di fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita ri­guarda i fabbricati clas­si­­ficabili nel gruppo catastale “D” (immobili a destinazione speciale), quali gli opifici, che nello stes­­so tempo risultino interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Per tali fabbricati la base imponibile è determinata applicando al valore contabile gli appositi coefficienti che sono aggiornati annualmente con un apposito DM, fino all’anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita.

 Ai fini del calcolo della base imponibile IMU dei fabbricati classificati nel gruppo “D”, i coefficienti sono stati aggiornati, per l’anno 2021, dal DM 7.5.2021 e sono riportati nella seguente tabella.

 

Coefficienti per l’anno 2021

per l’anno 2021 = 1,01

per l’anno 2001 = 1,49

per l’anno 2020 = 1,01

per l’anno 2000 = 1,54

per l’anno 2019 = 1,02

per l’anno 1999 = 1,57

Coefficienti per l’anno 2021

per l’anno 2018 = 1,03

per l’anno 1998 = 1,59

per l’anno 2017 = 1,04

per l’anno 1997 = 1,63

per l’anno 2016 = 1,04

per l’anno 1996 = 1,68

per l’anno 2015 = 1,04

per l’anno 1995 = 1,73

per l’anno 2014 = 1,04

per l’anno 1994 = 1,79

per l’anno 2013 = 1,05

per l’anno 1993 = 1,82

per l’anno 2012 = 1,07

per l’anno 1992 = 1,84

per l’anno 2011 = 1,11

per l’anno 1991 = 1,87

per l’anno 2010 = 1,12

per l’anno 1990 = 1,96

per l’anno 2009 = 1,13

per l’anno 1989 = 2,05

per l’anno 2008 = 1,18

per l’anno 1988 = 2,14

per l’anno 2007 = 1,22

per l’anno 1987 = 2,32

per l’anno 2006 = 1,25

per l’anno 1986 = 2,50

per l’anno 2005 = 1,29

per l’anno 1985 = 2,68

per l’anno 2004 = 1,36

per l’anno 1984 = 2,86

per l’anno 2003 = 1,41

per l’anno 1983 = 3,04

per l’anno 2002 = 1,46

per l’anno 1982 = 3,21

aliquote imu

Le aliquote dell’IMU in vigore dal 2020 sono definite dai co. 748 – 757 dell’art. 1 della L. 160/2019 e sono riassunte nella seguente tabella.

 

Disciplina IMU dal 2020

Fattispecie
di immobile

Aliquota
di base

Margine discrezionale
del Comune

Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

0,5%
(con detrazione di 200,00 euro)

Aumento dello 0,1%;

diminuzione fino all’az­ze­­­­ra­mento.

Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93)

0,1%

Diminuzione fino all’az­ze­ra­­­men­­­to

Immobili merce

Per gli anni 2020 e 2021: 0,1%
Dal 2022: esen­zio­ne dall’IMU

Per gli anni 2020 e 2021:

aumento fino allo 0,25%;

diminuzione fino all’az­­ze­­ra­mento.

Terreni agricoli

0,76%

Aumento sino all’1,06%;

diminuzione fino all’az­zera­­mento.

Immobili produttivi
del gruppo “D”

0,86%, di cui:
la quota pari allo 0,76% allo Sta­to, la quota rima­nen­te ai Comuni.

Aumento sino all’1,06%;

diminuzione fino allo 0,76%.

Altri immobili

0,86%

Aumento sino all’1,06%;

diminuzione fino all’az­ze­ra­mento.

Con l’eventuale maggiorazione ex TASI l’aliquota può arrivare all’1,14%.

 

In altre parole, le aliquote minime e massime deliberabili dagli enti locali sono le seguenti.

 

Disciplina IMU dal 2020

Fattispecie di immobile

Aliquota
di base

Aliquota minima

Aliquota massima

Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

0,5%

0

0,6%

Fabbricati rurali strumentali

0,1%

0

0,1%

Immobili merce (anni 2020 e 2021)

0,1%

0

0,25%

Terreni agricoli

0,76%

0

1,06%

Immobili produttivi del gruppo “D”

0,86%

0,76%

1,06%

Altri immobili

0,86%

0

1,06% eleva­bile all’1,14%

Immobili locati a canone concordato – Riduzione dell’aliquota

Per gli immobili locati a canone concor­dato di cui alla L. 9.12.98 n. 431, l’imposta, determinata ap­pli­cando l’aliquota stabilita dal Comune per gli “Al­­tri immobili”, è ridotta al 75%.

 

Fattispecie di immobile

Aliquota
di base

Aliquota
minima

Aliquota massima

Altri immobili

0,86%

0

1,06%

Immobili locati a canone concor­dato

0,645% (75% dello 0,86%)

0

0,795% (75% dell’1,06%)

Maggiorazione IMU a seguito dell’abolizione della TASI

Dall’anno 2020, in sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Co­mu­ni possono aumentare l’ali­quota massima dell’1,06%, prevista per gli “Altri immobili” dal co. 754 dell’art. 1 della legge di bi­lan­cio 2020, sino all’1,14% (si tratterebbe, in pratica, di una maggiorazione IMU che può arrivare sino allo 0,08%).

L’aumento dell’aliquota può riguardare soltanto gli immobili non esentati ai sensi dei co. 10 – 26 dell’art. 1 della L. 208/2015, essere deciso se per l’anno 2015 era stata deliberata la maggiorazione TASI e se era stata con­fermata fino al 2019 ai sensi del co. 28 dell’art. 1 della L. 208/2015.

 Dall’anno 2021, i Comuni potranno soltanto ridurre la maggiorazione IMU e non potranno au­men­tar­­la.

Variazioni delle aliquote dal 2021

Dall’anno 2021, i Comuni possono diversificare tut­te le aliquote stabilite dai co. 748 – 755 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 con ri­guardo alle fattispecie che saranno individuate da un apposito DM (ad oggi, detto DM non risulta essere stato ancora approvato).

liQUIDAZIONE DELL’IMU

L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:

alla quota di possesso;

ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.

Computo del mese dal quale ha avuto inizio il possesso

Ai fini dell’IMU in vigore dall’1.1.2020, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Si computa in capo all’acquirente dell’immobile il giorno di trasferimento del possesso, ovvero l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

 TERMINI DI VERSAMENTO

L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata, arrotondando l’importo all’unità di euro,  in due rate:

       la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre ap­plicando l’ali­quo­ta e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;

       la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a con­gua­glio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

 Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica so­lu­zione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.

Con riguardo all’IMU dovuta per il 2021, quindi la prima rata deve essere versata entro il 16.6.2021 sulla base dell’aliquota e della detrazione deliberata per il 2020 e la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2021, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote 2021.

Facoltà di differimento dei Comuni

La prima rata dell’IMU deve essere versata entro il 16 giugno, salvo che i singoli Comuni abbiano previsto una proroga del termine per quei soggetti che hanno registrato difficoltà economiche a cau­sa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19 (ris. Min. Economia e Finanze 8.6.2020 n. 5/DF).

Tale facoltà può essere esercitata con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale e quindi non può riguardare la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D”.

DETERMINAZIONE DELLA PRIMA RATA SCADENTE IL 16.6.2021

Per l’anno 2021, la prima rata è pari all’IMU dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente.

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a con­guaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto che i Comuni devono elaborare per poter redigere la delibera di approvazione delle aliquote.

Con la circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF sono stati forniti im­por­tanti chiarimenti con riguardo alle modalità di determinazione della prima rata IMU per l’anno 2020, ma che possono essere estesi anche al 2021.

Delibere 2021 già pubblicate sul sito delle Finanze

Il Dipartimento delle Finanze ha precisato che se al momento del versamento dell’ac­con­to il Co­mune ha già pubblicato sul sito www.finanze.gov.it le aliquote IMU applicabili all’anno in corso, il con­tri­buente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate.

Sebbene il chiarimento sia stato fornito con riguardo al caso di un immobile acquistato nel corso dell’anno 2020, il chiarimento sembrerebbe poter avere portata generale.

Modalità di versamento

I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:

        modello F24;

       apposito bollettino postale;

     piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs. 82/2005 (codice dell’am­mi­ni­strazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (qua­li PagoPA), con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM.

 Per i soggetti residenti all’estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.

I soggetti titolari di partita IVA, invece, sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con mo­dalità telematiche (provv. Agenzia delle Entrate 26.5.2020 n. 214429).

Immobili del gruppo “D”

Per gli immobili produttivi del gruppo “D”, l’IMU deve essere versata distinguendo la quota riservata allo Stato, calcolata applicando l’aliquota dello 0,76% e la quota riservata ai Comuni per la parte rimanente.

Nulla è dovuto allo Stato dai Comuni che possiedono immobili del grup­po “D” situati nel loro ter­rito­rio.

Codici tributo dell’IMU

I codici tributi per il versamento dell’IMU, tramite il modello F24, sono stati istituiti dalle ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35, 21.5.2013 n. 33 e 29.5.2020 n. 29.

Generalità degli immobili

Per il versamento dell’IMU riguardante la generalità degli immobili devono essere utilizzati i codici tributo riportati nella seguente tabella.

 

Tipologia di versamento

Codice tributo

IMU – Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – Comune

3912

IMU – Imposta Municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune

3913

IMU – Imposta Municipale propria per i terreni – Comune

3914

IMU – Imposta Municipale propria per le aree fabbricabili – Comune

3916

IMU – Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati – Comune

3918

IMU – Imposta Municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita – Comune

3939

IMU – Imposta Municipale propria – Interessi da accertamento – Comune

3923

IMU – Imposta Municipale propria – Sanzioni da accertamento – Comune

3924

Immobili del gruppo “D”

Per il versamento dell’IMU riguardante gli immobili del gruppo “D”, la ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2013 n. 33 ha istituito i seguenti codici tributo, che sono stati confermati dalla ris. 29/2020 anche per i versamenti da effettuare dal 2020.

 

Tipologia di versamento

Codice tributo

IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato

3925

IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune

3930

 

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it