MOD. CUPE 2019

( Fisco e Diritto d’Impresa )

MOD. CUPE 2019

I soggetti che hanno corrisposto utili e/o proventi equiparati a favore di soggetti residenti in Italia sono tenuti a rilasciare il mod. CUPE (Certificazione Utili e Proventi Equiparati), entro il 31 marzo di ogni anno

Come noto, entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti che hanno corrisposto utili e/o proventi equiparati a favore di soggetti residenti in Italia sono tenuti a rilasciare il relativo modello di certificazione, i cui dati saranno utilizzati dal percettore, per compilare la propria dichiarazione dei redditi (mod. 730 / REDDITI 2019 PF) e dallo stesso soggetto che ha corrisposto le somme, per la compilazione del quadro SK del mod. 770/2019 (i campi da 25 a 44 della certificazione corrispondono ai campi da 28 a 47 del riquadro “Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati” del quadro SK). Relativamente agli utili e/o ai proventi equiparati corrisposti nel 2018 la certificazione va rilasciata entro l’1.4.2019, essendo il 31.3 giorno festivo. Con il Provvedimento 15.1.2019 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello, al fine di recepire le novità introdotte dalla Finanziaria 2018 che ha equiparato la tassazione degli utili/dividendi (e delle plusvalenze) da partecipazioni qualificate detenute in società/enti soggetti IRES da persone fisiche “private” ossia non in regime d’impresa, a quella prevista per le partecipazioni non qualificate, con assoggettamento alla ritenuta a titolo d’imposta (imposta sostitutiva) del 26%. Le modifiche relative agli utili da partecipazioni qualificate si applicano anche ai contratti di associazione in partecipazione qualificati in cui l’associato è una persona fisica “privata”. Di conseguenza, la ritenuta a titolo d’imposta del 26% è applicabile anche ai compensi percepiti dall’associato in partecipazione (non imprenditore) con apporto (di capitale/misto) di valore superiore al 25% rispetto al patrimonio dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato anteriormente alla stipula del contratto. La suddetta equiparazione è applicabile agli utili prodotti dal 2018 e pertanto non ha effetto sulla compilazione del mod. CUPE 2019. Gli utili prodotti fino al 2017 distribuiti (deliberati) dall’1.1.2018 al 31.12.2022 a soci persone fisiche “private”, che detengono partecipazioni qualificate, concorrono alla formazione del reddito complessivo in base ad una specifica percentuale, da ultimo modificata dal DM 26.5.2017. Va evidenziato che, come precisato dalla DRE Piemonte nella risposta all’Interpello n. 901- 498/2018, la disciplina transitoria è applicabile anche agli utili prodotti fino al 2017 la cui distribuzione è stata deliberata entro il 31.12.2017, pagati dal 2018. A tal proposito si rammenta che il citato Decreto ha aumentato dal 49,72% al 58,14% la percentuale di concorrenza al reddito complessivo degli utili derivanti da partecipazioni detenute da persone fisiche/società di persone in società/enti soggetti IRES, qualificate, non detenute nell’esercizio d’impresa, ovvero qualificate e non, detenute nell’esercizio d’impresa. Tale percentuale è applicabile agli utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016. Relativamente alle partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche tale nuova percentuale di fatto interessa gli utili prodotti nel 2017, considerato che per gli utili prodotti dal 2018 è applicabile la ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Tenendo conto di quanto sopra esaminato, la tassazione degli utili relativi ad una partecipazione qualificata in capo ad una persona fisica “privata” è sintetizzabile come segue:

 

Utili prodotti

Delibera

Pagamento

Modalità tassazione

 

 

Fino al 2007

Entro il 2017

Entro il 2017

Concorrenza al reddito complessivo 40%

Nel 2018

Concorrenza al reddito complessivo 40%

Dal 2018 al 2022

Concorrenza al reddito complessivo 40%

Dal 2023

Ritenuta d’imposta 26%

 

Dal 2008 al

2016

Entro il 2017

Entro il 2017

Concorrenza al reddito complessivo 49,72%

Nel 2018

Concorrenza al reddito complessivo 49,72%

Dal 2018 al 2022

Concorrenza al reddito complessivo 49,72%

Dal 2023

Ritenuta d’imposta 26%

Nel 2017

Dal 2018 al 2022

Concorrenza al reddito complessivo 58,14%

Dal 2023

Ritenuta d’imposta 26%

Dal 2018

Dal 2018

Dal 2018

Ritenuta d’imposta 26%

A decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quella aventi ad oggetto l’utile 2016, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino all’esercizio 2007, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 40% e poi fino all’esercizio 2016, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 49,72%. Di fatto, si considerano distribuiti per primi gli utili formati nei periodi più remoti. Quanto sopra esaminato non è applicabile alle partecipazioni detenute da persone fisiche in soggetti IRES che applicano il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR per le quali gli utili sono soggetti a tassazione IRPEF progressiva, analogamente agli utili di società di persone.

SOGGETTI OBBLIGATI: Il mod. CUPE va rilasciato, come detto, ai soggetti residenti in Italia che hanno percepito utili / proventi equiparati, da parte di soggetti IRES (srl, spa, ecc.) che nel 2018 hanno corrisposto utili e da parte di soggetti che nel 2018 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili, ossia: – proventi riferiti a strumenti finanziari assimilati alle azioni; – proventi riferiti a contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza ad esclusione di quelli con apporto di solo lavoro; – interessi riqualificati come dividendi per effetto dell’applicazione della thin capitalization. Qualora nel 2018 la società abbia soltanto deliberato la distribuzione di utili senza provvedere al relativo pagamento entro il 31.12, il mod. CUPE non va rilasciato. Va evidenziato che sono tenuti all’adempimento in esame anche coloro (comprese le ditte individuali e le società di persone) che nel 2018, in qualità di associanti, hanno corrisposto somme all’associato con apporto di capitale o misto.

SOMME OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE: Non sono soggette all’obbligo di certificazione le somme corrisposte a titolo di utili/proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ex art. 27, DPR n. 600/73 e/o ad imposta sostitutiva ex 27-ter, DPR n. 600/73; rientrano invece nell’obbligo di certificazione le  somme corrisposte a titolo di:

–     utili/proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto, ovvero non assoggettati ad alcuna ritenuta;

–     riserve di capitale (ad esempio, riserva sovrapprezzo azioni) che, in virtù della presunzione ex art. 47, comma 1, TUIR, sono considerate utili o riserve di utili (la società deve comunicare al socio la diversa natura delle riserve oggetto di distribuzione e il relativo regime fiscale applicabile);

–     utili o riserve di utili da parte di società trasparenti ex artt. 115 e 116, TUIR, formatisi nei periodi di validità dell’opzione, che non concorrono alla formazione del reddito dei soci.

La certificazione può essere rilasciata anche ad un percettore non residente relativamente agli utili / proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta/imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, al fine di consentire allo stesso di recuperare, nel proprio Stato di residenza, il credito relativo alle imposte pagate in Italia.

Al fine di determinare la tipologia di partecipazione/contratto si rammenta inoltre che una partecipazione è “Non qualificata” se rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% (2% per società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% per società quotate) del capitale / patrimonio sociale, mentre è “Qualificata” quando rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% per società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% per società quotate) del capitale / patrimonio sociale.

MODELLO DI CERTIFICAZIONE La struttura del nuovo mod. CUPE è analoga a quella del modello precedente, essendo state aggiornate esclusivamente le istruzioni alla relativa compilazione. Il Modello si compone di un riquadro riservato al soggetto che rilascia la certificazione e di 4 Sezioni riservate ai dati del soggetto emittente, dell’intermediario non residente, del percettore (Sezioni I, II,III) e degli utili corrisposti (Sezione IV). Si evidenzia che se per lo stesso soggetto devono essere certificati utili e/o proventi assoggettati ad aliquote diverse, vanno rilasciate distinte certificazioni; la certificazione può essere predisposta anche utilizzando un formato diverso rispetto al modello ufficiale, a condizione che i dati siano esposti rispettando la sequenza, la denominazione e la indicazione del numero progressivo dei campi previsti nello schema di certificazione.

 

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it