OMAGGI NATALIZI E BUSTA PAGA

( Fisco e Diritto d’Impresa )

OMAGGI NATALIZI E BUSTA PAGA

 Trattamento fiscale e contributivo degli omaggi ai dipendenti.

Con riguardo alle erogazioni liberali occorre fare una distinzione tra erogazioni in denaro e erogazioni in natura. Infatti, mentre le prime (in denaro) risultano interamente imponibili, le seconde (in natura) rientrano nell’ambito di applicazione del comma 3, articolo 51 del TUIR che, come noto, prevede la non imponibilità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti se complessivamente di importo non superiore ad euro 258,23.

La medesima norma stabilisce, inoltre, che, qualora il valore di detti beni e servizi sia superiore al limite indicato, lo stesso concorre per intero alla formazione della base imponibile sia previdenziale che fiscale. Quindi, risulta evidente che la qualificazione dell’erogazione liberale assume assoluta rilevanza dal momento che trovano applicazione regole impositive diverse (sia ai fini previdenziali che fiscali) a seconda che l’erogazione sia in denaro ovvero sotto forma di beni.

Andando ad esaminare il trattamento delle erogazioni in natura, è da precisare che l’individuazione della natura dell’erogazione non è sempre immediata. Si pensi, ad esempio, ai buoni acquisto da utilizzare presso i negozi che le aziende cedono ai propri dipendenti. Infatti, anche se non direttamente riconducibile ad un bene preciso, il buono è espressione di un paniere di beni individuati nel negozio in cui lo stesso buono è spendibile. Tale fattispecie costituisce, quindi, un’erogazione liberale in natura con la conseguenza che l’assoggettamento del relativo valore dovrà avvenire secondo i criteri individuati dal comma 3, articolo 51 del TUIR. Ai sensi del citato comma 3 dell’articolo 51, l’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che l’erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Nella ipotesi ricorrente del pacco natalizio, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 59/2008 a seguito dell’abrogazione della lettera b), comma 2, articolo 51 del TUIR, il pacco natalizio concesso dalle aziende ai propri dipendenti rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel comma 3, articolo 51, TUIR. Preme evidenziare che, qualora il valore del pacco natalizio superi il limite di euro 258,23, concorrerà per intero alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non solo, quindi, per la quota eccedente tale limite. Inoltre, preme ricordare che la valutazione dell’assoggettamento del relativo valore deve essere effettuata considerando complessivamente tutti i beni ceduti e servizi prestati, nonché le ulteriori, eventuali erogazioni in natura concesse al dipendente nel corso del periodo d’imposta.

Esempio: caso di un’azienda che nel mese di dicembre 2016 riconosce allo stesso dipendente:

  • una strenna natalizia del valore complessivo di 150,00 euro,
  • un buono acquisto del valore di 90,00 euro da spendere presso un grande magazzino,
  • un importo pari a 250,00 euro per la nascita del figlio.

L’erogazione liberale in denaro concessa al dipendente per la nascita del figlio (euro 250,00) deve essere assoggettata sia previdenzialmente sia fiscalmente per l’intero importo. La strenna natalizia e il buono acquisto costituiscono, invece, erogazioni liberali in natura e rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel comma 3, articolo 51 del TUIR. Conseguentemente, dal momento che il valore complessivo della strenna (euro 150,00) e del buono acquisto (euro 90,00) non supera il limite di euro 258,23, lo stesso risulta interamente esente.

FD 46 – 23.12.2016

Rif.
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