PROROGA AL 30.9.2019 VERSAMENTI REDDITI 2019 DEI SOGGETTI ISA

( Fisco e Diritto d’Impresa )

PROROGA AL 30.9.2019 VERSAMENTI REDDITI 2019 DEI SOGGETTI ISA

Nell’iter di conversione del c.d. “Decreto crescita”, ancora in atto, è stato approvato un emendamento che dispone la proroga al 30.9.2019 del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2019 a favore dei soggetti tenuti all’applicazione dei nuovi ISA. Le nuove disposizioni saranno applicabili dopo l’approvazione definitiva del testo da parte della Camera e del Senato.

Nei giorni scorsi è stata ventilata la predisposizione di un apposito DPCM contenente la proroga dei termini di versamento delle imposte (saldo 2018 e acconto 2019) risultanti dal mod. REDDITI/IRAP IVA 2019, al fine di tener conto delle esigenze degli intermediari e contribuenti in relazione all’introduzione dei nuovi ISA. Il differimento al 22.7.2019 senza maggiorazione e al 21.8.2019 con la maggiorazione dello 0,40% riguarda(va) i soggetti esercenti attività economiche per le quali sono

stati approvati gli ISA, compresi i contribuenti minimi / forfetari. Detta proroga, alla quale sono state apportate alcune modifiche, è stata “trasfusa”, tramite uno specifico emendamento recentemente approvato, nell’ambito del DL n. 34/2019, c.d. “Decreto crescita” durante l’iter di conversione (non ancora concluso). Con l’approvazione di un ulteriore emendamento è stato altresì disposto il differimento del termine di presentazione delle dichiarazioni.

I NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO PER I SOGGETTI ISA

Per effetto della nuova previsione, è ora stabilito che “per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale … e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione … i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive … nonché dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019”.

È altresì previsto che la proroga interessa anche i soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA. Rispetto al testo del ventilato DPCM nonché alle proroghe degli anni scorsi, la nuova norma non fa riferimento ai contribuenti minimi / forfetari nonché a coloro che presentano cause di esclusione dagli ISA e pertanto si potrebbe desumere che tali soggetti siano esclusi dal differimento, con conseguente obbligo di effettuare i versamenti entro l’1.7.2019 (il 30.6 cade di domenica) ovvero entro il 31.7.2019 con la maggiorazione dello 0,40%. Va inoltre evidenziato che, poiché il differimento interessa i versamenti i cui termini scadono nel periodo 30.6 – 30.9.2019, lo stesso riguarda anche le società di capitali che approvano il bilancio usufruendo del maggior termine di 180 giorni nonché quelle con esercizio “a cavallo” d’anno i cui termini di versamento scadono entro il 30.9.2019. Con riguardo alla tipologia di somme interessate dalla proroga, considerato che la suddetta disposizione si riferisce ai versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI / IRAP / IVA i cui termini scadono dal 30.6 al 30.9.2019, la stessa riguarda, oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IVA 2018 e dell’acconto 2019 IRPEF / IRES, anche i versamenti relativi alle  addizionali IRPEF, ai contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG), alla  cedolare secca, all’acconto del 20% per i redditi a tassazione separata e al IVIE / IVAFE, dovute dai soggetti sopra individuati.

In caso di versamento rateale, posto che la rateazione deve concludersi entro il mese di novembre, è possibile scegliere un massimo di 3 rate. Alla luce di quanto sopra, i beneficiari della proroga saranno tenuti ad effettuare i versamenti in esame entro il 30.9.2019. Va evidenziato che ancorché la nuova disposizione non faccia alcun riferimento espresso alla possibilità di usufruire dell’ulteriore differimento di 30 giorni, stante il richiamo all’art. 17, DPR n. 435/2001, dovrà essere chiarito se sia possibile effettuare i versamenti entro il 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i soci di srl “non trasparenti” (soggette agli ISA), tenendo conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E, la proroga, analogamente al passato, dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali. Va infine rammentato che la proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2019, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

I NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MOD. REDDITI / IRAP 2019

La presentazione del mod. REDDITI / IRAP va effettuata entro il termine stabilito dall’art. 2, DPR n.

322/98, ossia per le persone fisiche e le società / associazioni ex art. 5, TUIR, entro il 30.9 dell’anno

successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, mentre  per i soggetti IRES, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Uno specifico emendamento approvato nell’iter di conversione del DL n. 34/2019, modificando il citato art. 2, fissa i predetti termini, rispettivamente, al 30.11 e all’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Di conseguenza, con riferimento al mod. REDDITI / IRAP 2019 i termini di presentazione sono stati così individuati.

 

Mod. REDDITI / IRAP 2019             Vecchio termine                               Nuovo termine

PF / SP                                                30.9.2019                                         2.12.2019 (*)

SC                                                       30.9.2019                                         2.12.2019 (*)

Nono mese successivo                 Undicesimo mese successivo

alla chiusura del periodo              alla chiusura del periodo

d’imposta(**)                                 d’imposta (**)

 

(*) Il 30.11.2019 cade di sabato

(**) Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare

Rif.

Paolo Marraghini – Tel. 0575399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it