RIMBORSO DELLE ACCISE SUL GASOLIO – SCADENZA 31 MARZO 2017

( Fisco e Diritto d’Impresa )

RIMBORSO DELLE ACCISE SUL GASOLIO – SCADENZA 31 MARZO 2017

Disponibilità software per la presentazione delle istanze relative al 1° trimestre 2017.

 

L’Agenzia delle Dogane con nota n. 38666 del 30 marzo 2017, segnala che a partire dal 1° aprile e fino al 2 maggio 2017 si possono presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel primo trimestre 2017 (1° gennaio – 31 marzo).

Si ricorda che il beneficio non spetta più per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori, così come previsto dalla Legge di stabilità 2016.

L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2017 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t., comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

L’Agenzia ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 4° trimestre 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2018. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno pertanto essere presentate entro il 30 giugno 2019.

In allegato la nota dell’Agenzia delle Dogan, con la quale comunica anche che è disponibile sul sito www.agenziadogane.gov.it il software aggiornato per la compilazione e la stampa dell’apposita dichiarazione.

FD 18 – 3.4.2017

Rif.
P.
Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail: p.marraghini.consulente@confindustriatoscanasud.it
M. Bambagini – Tel. 0564 468806 – e-mail: m.bambagini.consulente@confindustriatoscanasud.it

 

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